Sentenza n. 658/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo - del provvedimento (non comunicato) con cui è stata aggiudicata in favore di -OMISSIS- S.p.A. la gara europea a procedura aperta per l’appalto quinquennale dei servizi di ristorazione scolastica e per gli asili nido comunali, per i centri diurni dei disabili, per il centro anziani e per i pasti a domicilio di anziani e disabili - CIG-OMISSIS-; - del verbale/nota di proposta di aggiudicazione in favore di -OMISSIS-; - del provvedimento (non noto nel tenore testuale) con cui è stata disposta la consegna anticipata e l’esecuzione in via d’urgenza del servizio da parte di -OMISSIS- a far data dal 01/07/2025; - del verbale di gara di valutazione delle offerte tecniche nella parte in cui è stato assegnato al concorrente -OMISSIS- un punteggio pari a n. 0,5 punti per il criterio 1.7 di valutazione relativo al possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2022; - di tutti i verbali di gara nella parte in cui hanno assegnato il punteggio totale per l’offerta tecnica di -OMISSIS- pari a n. 96,843 punti e hanno collocato al 1° posto della graduatoria finale di gara l’offerta di -OMISSIS-; - ove occorrer possa, degli artt. 6, 7 e 15.3 del Disciplinare di gara, ove interpretati nel senso di ammettere l’avvalimento da parte di un’impresa ausiliaria che non sia in possesso dei requisiti speciali e di richiedere all’ausiliaria la sola dichiarazione dei requisiti speciali oggetto di avvalimento; - della Determinazione n.-OMISSIS- del 04/03/2025 con la quale è stato approvato il Disciplinare di gara nelle parti sopra censurate; - del modello D - “Schema di dichiarazione dell’impresa ausiliaria”, nella parte in cui non si prevede che l’ausiliaria debba dichiarare il possesso anche dei requisiti speciali di cui all’art 100 D. Lgs. n. 36/2023; - del modello A - “Domanda di partecipazione” e del Disciplinare nella parte in cui rinviano alla dichiarazione di cui al modello D; - del chiarimento n. 12 fornito dal -OMISSIS- nella parte in cui si afferma che l’ausiliario non deve possedere/dichiarare i requisiti d cui all’art. 6 del Disciplinare di gara; - della comunicazione in data 25/06/2025 del -OMISSIS- con oggetto “Contratto n. Rep. -OMISSIS-del 14.05.2020 - Appalto quinquennale dei servizi di ristorazione scolastica e per gli asili nido, per i centri diurni per disabili, per il centro anziani. Adempimenti di fine contratto”; - di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, la Relazione Generale, lo Schema di Contratto, gli allegati al Disciplinare ed al Capitolato, e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato; - dei provvedimenti, ove adottati, di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione e di consegna in via anticipata del servizio; e per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, tra il -OMISSIS- e -OMISSIS- S.p.A.; Con espressa riserva di formulare motivi aggiunti di ricorso, contenenti anche censure con contenuto differente da quelle qui esposte e con riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- S.r.l. il 23 luglio 2025, per l’annullamento - della Determinazione n. 1545/2025 del 27/06/2025 a firma del Dirigente Responsabile del Dipartimento V - Pubblica istruzione, cultura, sport e politiche giovanili con cui è stata aggiudicata in favore di -OMISSIS- S.p.A. la gara europea a procedura aperta per l’appalto quinquennale dei servizi di ristorazione scolastica e per gli asili nido comunali, per i centri diurni dei disabili, per il centro anziani e per i pasti a domicilio di anziani e disabili - CIG-OMISSIS-; - delle note: 01/07/2025 di comunicazione dell’aggiudicazione; prot. 132668/2025 del 20/06/2025 di proposta di aggiudicazione in favore di -OMISSIS-; prot. 122805/2025 del 06/06/2025; prot. 124486/2025 del 09/06/2025; prot. 130043/2025 del 17/06/2025; - dei verbali prot. 131911/2025 del 19/06/2025 dell’audizione orale di -OMISSIS-; prot. 132214/2025 del 19/06/2025 con cui il RUP ha ritenuto adeguate le giustificazioni di -OMISSIS-; - delle note prot. 132855/2025, prot. 90225 del 23/04/2025 di richiesta di soccorso istruttorio a -OMISSIS-; - dei verbali n.: 2 prot. 90191 del 23/04/2025, 3 prot. 90192 del 23/04/2025, 4 prot. 96155 del 06/05/2025, 5 prot. 122831 del 06/06/2025, 6 prot. 122837 del 06/06/2025, prot. 122838 del 06/06/2025, 8 prot. 122839 del 06/06/2025, 9 prot. 122842 del 06/06/2025, 10 prot. 122844 del 06/06/2025, 11 prot. 124182 del 09/06/2025 nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile l’offerta tecnica di -OMISSIS-, è stato assegnato al concorrente -OMISSIS- un punteggio pari a n. 0,5 punti per il criterio 1.7 di valutazione relativo al possesso della certificazione ISO/IEC 27001:2022, sono stati assegnati rispettivamente n. 6,46 punti per il criterio 1.2 e n. 3,68 per il criterio 1.8 all’offerta di -OMISSIS-, è stato assegnato il punteggio totale per l’offerta tecnica di -OMISSIS- pari a 96,843 punti e è stata collocata al 1° posto della graduatoria finale di gara l’offerta di -OMISSIS-; - ove occorrer possa, degli artt. 6, 7 e 15.3 del Disciplinare di gara, ove interpretati nel senso di ammettere l’avvalimento da parte di un’impresa ausiliaria che non sia in possesso dei requisiti speciali e di richiedere all’ausiliaria la sola dichiarazione dei requisiti speciali oggetto di avvalimento; - della Determinazione n.-OMISSIS- del 04/03/2025 con la quale è stato approvato il Disciplinare di gara nelle parti sopra censurate; - del modello D - “Schema di dichiarazione dell’impresa ausiliaria”, nella parte in cui non si prevede che l’ausiliaria debba dichiarare il possesso anche dei requisiti speciali di cui all’art 100 D. Lgs. n. 36/2023; - del modello A - “Domanda di partecipazione” e del Disciplinare nella parte in cui rinviano alla dichiarazione di cui al modello D; - del chiarimento n. 12 fornito dal -OMISSIS- nella parte in cui si afferma che l’ausiliario non deve possedere/dichiarare i requisiti di cui all’art. 6 del Disciplinare di gara; - della comunicazione in data 25/06/2025 del -OMISSIS- con oggetto “Contratto n. Rep. -OMISSIS-del 14.05.2020 - Appalto quinquennale dei servizi di ristorazione scolastica e per gli asili nido, per i centri diurni per disabili, per il centro anziani. Adempimenti di fine contratto”; - di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente, quali il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, la Relazione Generale, lo Schema di Contratto, gli allegati al Disciplinare ed al Capitolato, e tutta la documentazione di gara ove interpretata in senso difforme da quanto in questa sede argomentato; - dei provvedimenti, ove adottati, di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione e di consegna in via anticipata del servizio; e per la declaratoria dell’inefficacia del contratto d’appalto, ove medio tempore stipulato, tra il -OMISSIS- e -OMISSIS- S.p.A. e del diritto della ricorrente a subentrare nell’aggiudicazione e nell’esecuzione dello stipulando contratto, in caso di ritenuta fondatezza del ricorso ai sensi dell’art. 124 c.p.a., previa, ove necessario, dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi art. 122 c.p.a., con effetti dalla data della stipula o, in via subordinata, dal diverso momento che verrà individuato dall’Ecc.mo T.A.R.; e per la conseguente condanna del -OMISSIS- a: - in via principale, in accoglimento del I motivo di ricorso, decurtare n. 0,5 punti al punteggio assegnato all’offerta tecnica di -OMISSIS- per il criterio 1.7; - in accoglimento del II motivo di ricorso, dichiarare l’esclusione dell’offerta di -OMISSIS- per carenza delle caratteristiche minime ex art. 16 Disciplinare e/o decurtare almeno n. 0,5 punti al punteggio assegnato all’offerta tecnica di -OMISSIS- per i criteri 1.2 e/o 1.8; - in accoglimento del III motivo di ricorso, dichiarare l’esclusione dell’offerta di -OMISSIS- per la violazione dei minimi salariali inderogabili; - collocare al 1° posto della graduatoria di gara -OMISSIS- -OMISSIS-; - dichiarare l’aggiudicazione del servizio in favore di -OMISSIS- -OMISSIS-; (ii) in via subordinata, in accoglimento sia del motivo I sia del motivo II (da scrutinare congiuntamente), condannare la P.A. alla rivalutazione dell’offerta tecnica di -OMISSIS- tenendo in considerazione quanto prospettato nei motivi I e II; (iii) in via di ulteriore subordine, in accoglimento del III motivo, condannare la P.A. alla rivalutazione della congruità del costo della manodopera di -OMISSIS- tenendo in considerazione quanto prospettato nel motivo III; con espressa riserva di formulare motivi aggiunti di ricorso, contenenti anche censure con contenuto differente da quelle qui esposte e con riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS- S.p.A. il 16 settembre 2025, per l’annullamento - in parte qua, e nei limiti di interesse, della Determinazione del -OMISSIS- n. 1545/2025 del 27.6.2025 di aggiudicazione del servizio di ristorazione scolastica e per gli asili nido, per i centri diurni dei disabili, per il centro anziani (CIG-OMISSIS-) nella parte in cui non è stata esclusa ed è stata collocata al secondo posto della graduatoria l’offerta della società -OMISSIS- -OMISSIS-; dei verbali di gara tutti nella parte in cui è stata ritenuta ammissibile l’offerta tecnica della società -OMISSIS- -OMISSIS-, ed è stato assegnato al predetto concorrente un punteggio pari a 4 punti per il criterio 1.9, 4 punti per il criterio 2.3 e 2,77 punti per il criterio 2.4; per l’effetto per la declaratoria di carenza di interesse e/o legittimazione della ricorrente principale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale presentati da -OMISSIS- S.p.A. il 12 gennaio 2026, per l’annullamento - degli stessi provvedimenti, sotto ulteriori e differenti motivi; Per quanto riguarda i motivi aggiunti al ricorso incidentale presentati da -OMISSIS- S.p.A. il 25 marzo 2026, per l’annullamento - degli stessi provvedimenti, sotto ulteriori e differenti motivi nonché, specificatamente, del verbale di gara n. 11 del 5 giugno 2025 nella parte in cui la Commissione ha attribuito a -OMISSIS- -OMISSIS- il punteggio pari a 1,5 punti per il criterio 1.7 in riferimento al possesso del Rating di legalità di cui all’art. 5 ter DL 24/1/2012 n. 1;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a una società concorrente di una gara europea per l’affidamento quinquennale dei servizi di ristorazione scolastica e assistenziale, nonché gli atti di gara, i punteggi attribuiti e la consegna anticipata del servizio
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, precedente affidataria del servizio e classificatasi seconda con 96,701 punti, ha impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata, prima classificata con 96,843 punti, in una procedura aperta da aggiudicare sulla sola offerta tecnica. Con il primo motivo ha contestato l’attribuzione di 0,5 punti per l’avvalimento premiale relativo alla certificazione ISO/IEC 27001:2022, sostenendo che l’impresa ausiliaria possedesse soltanto la precedente versione della certificazione, non fosse iscritta alla white list e non disponesse dei requisiti speciali di partecipazione previsti dall’art. 100 del d.lgs. 36/2023. Ha inoltre censurato la lex specialis, il modello di dichiarazione dell’ausiliaria e il chiarimento n. 12, nella parte in cui non imponevano all’ausiliaria il possesso di tutti i requisiti speciali. Con il secondo motivo ha contestato la consegna anticipata e l’esecuzione d’urgenza del servizio dal 1° luglio 2025, sostenendo l’assenza dei presupposti normativi e la necessità di una proroga tecnica del precedente affidamento. Con il secondo motivo aggiunto ha dedotto che l’offerta dell’aggiudicataria non rispettasse caratteristiche minime del servizio, con riferimento all’organizzazione presso alcuni plessi, ai turni di distribuzione, al piano dei trasporti e alla gestione del personale, nonché ha contestato l’attribuzione dei punteggi per diversi criteri tecnici. Con il terzo motivo aggiunto ha censurato il giudizio di congruità del costo della manodopera, ritenuto inferiore al costo stimato dalla stazione appaltante e non comprensivo degli scatti di anzianità e di alcune ore e giornate lavorative. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale e successivi motivi aggiunti per ottenere l’esclusione della ricorrente principale, contestando il centro di cottura di emergenza, alcuni punteggi tecnici, i requisiti di moralità professionale e l’attribuzione del rating di legalità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti. Quanto alla certificazione ISO/IEC 27001, ha rilevato che l’ausiliaria disponeva di certificazioni secondo le versioni 2013/2017 ancora valide e aveva avviato nei termini il transito allo standard 2022; la successiva certificazione risultava conseguita. In ragione della continuità della validità nel passaggio al nuovo standard, la certificazione posseduta alla scadenza del termine di gara era idonea all’attribuzione del punteggio. Le censure sui requisiti speciali dell’ausiliaria sono state ritenute inammissibili perché la disciplina di gara riproduceva il Bando tipo ANAC n. 1/2023, non impugnato quale atto presupposto, e comunque infondate nel merito: nell’avvalimento premiale avente a oggetto una certificazione informatica non è proporzionato pretendere dall’ausiliaria il possesso dei requisiti speciali riferiti all’esecuzione del servizio principale, come fatturato ed esperienze analoghe. È stata respinta anche la censura relativa alla white list, poiché l’attività informatica dell’ausiliaria non rientrava tra quelle tassativamente individuate dalla legge come maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa. La contestazione della consegna anticipata è stata respinta perché la riconsegna dei locali derivava dalla scadenza naturale del precedente contratto e la proroga tecnica costituisce rimedio eccezionale, non necessario quando la nuova procedura di gara sia stata conclusa. Le censure sull’offerta tecnica sono state respinte perché non dimostravano palesi errori o irrazionalità: il chiarimento di gara escludeva la necessità della distribuzione nei plessi privi di refettorio, l’allegato richiamato riguardava una diversa annualità e gli orari di somministrazione non risultavano inderogabili o previsti a pena di esclusione. Le doglianze sui punteggi miravano inammissibilmente a sostituire le valutazioni della commissione con quelle della ricorrente. Anche le contestazioni sul costo della manodopera sono state respinte: il giudizio di congruità era motivato per relationem alle giustificazioni, risultavano rispettati i costi tabellari e il giudizio di attendibilità dell’offerta ha natura globale e sintetica, non potendo essere trasformato in una verifica parcellizzata delle singole voci. Il ricorso incidentale e i relativi motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale escludeva ogni utilità per l’aggiudicataria. La ricorrente principale è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000 oltre accessori per ciascuna delle due parti resistenti.
Norme richiamate
art. 104, comma 4, d.lgs. 36/2023
Nell’avvalimento premiale, il possesso dei requisiti speciali dell’ausiliaria va valutato in relazione all’oggetto concreto delle risorse o certificazioni prestate; non è proporzionato richiedere requisiti riferiti all’esecuzione dell’intero servizio principale quando l’ausiliaria presta una certificazione qualitativa relativa a un settore specifico.
art. 100 d.lgs. 36/2023
I requisiti speciali di partecipazione riferiti all’esecuzione del servizio principale non devono necessariamente essere posseduti dall’ausiliaria nell’avvalimento premiale avente a oggetto una certificazione qualitativa specifica e settoriale.
art. 1, comma 53, l. 190/2012
Le attività soggette all’obbligo di iscrizione nella white list costituiscono un elenco tassativo e di stretta interpretazione; l’attività di consulenza e programmazione informatica non vi rientra.
art. 120, comma 5, c.p.a.
il giudizio in materia di procedure di affidamento dei pubblici appalti deve essere «comunque definito con sentenza in forma semplificata»
Consente di definire la controversia con sentenza semplificata e di applicare, ove possibile, il criterio della ragione più liquida.
art. 56 c.p.a.
Il precedente decreto cautelare aveva rilevato che la riconsegna dei locali derivava dalla scadenza del precedente contratto e non dalla sola consegna anticipata del nuovo servizio.
art. 122 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto, ma non applicato poiché il ricorso principale è stato respinto.
art. 124 c.p.a.
Richiamato dalla ricorrente per il subentro, ma non applicato in conseguenza del rigetto delle domande di annullamento.
art. 17, commi 8 e 9, d.lgs. 36/2023
Invocato in relazione alla consegna anticipata e all’esecuzione d’urgenza, ma la censura è stata respinta.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Richiamato in materia di verifica dell’anomalia e congruità dell’offerta; il giudizio deve essere globale e sintetico e non può ridursi alla ricerca parcellizzata di singoli errori.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
Massime di principio
- Nel passaggio da una certificazione ISO a una versione aggiornata dello standard, la certificazione precedente può conservare idoneità ai fini del punteggio di gara quando sia ancora valida, il transito sia stato avviato nei termini previsti dall’organismo competente e sussista continuità sostanziale della certificazione, anche se l’aggiornamento definitivo interviene successivamente alla scadenza del termine per presentare le offerte.
- Nell’avvalimento premiale avente a oggetto una certificazione qualitativa riferita a uno specifico settore, non è proporzionato esigere dall’impresa ausiliaria il possesso di tutti i requisiti speciali richiesti per l’esecuzione dell’intero contratto, quali fatturato e servizi analoghi, quando tali requisiti non costituiscono l’oggetto delle risorse prestate.
- L’obbligo di iscrizione nella white list riguarda esclusivamente le attività imprenditoriali tassativamente individuate dalla legge come maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa e non può essere esteso in via interpretativa ad attività non comprese nell’elenco.
- Quando la lex specialis riproduce una disciplina contenuta in un bando-tipo non impugnato, la contestazione della clausola riproduttiva può essere inammissibile se non è impugnato anche l’atto presupposto, poiché altrimenti l’eventuale annullamento sarebbe inutiliter dato; la censura è comunque infondata se pretende requisiti sproporzionati rispetto all’oggetto dell’avvalimento.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione è pieno ma non sostitutivo: l’annullamento è possibile in presenza di errori manifesti, illogicità o irrazionalità evidenti, non quando il ricorrente prospetti una diversa preferenza valutativa o una propria lettura dell’offerta.
- La verifica di congruità dell’offerta, anche con riguardo al costo della manodopera, ha natura globale e sintetica e non può essere trasformata in una ricerca parcellizzata di errori nelle singole voci, quando l’amministrazione abbia motivato il giudizio anche per relationem alle giustificazioni e non emergano profili di manifesta illogicità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 86/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 87/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 88/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 89/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1320/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 9 giu 2026Sentenza n. 1321/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →