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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30191/2025 del 03/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva confermato il sequestro probatorio del telefono cellulare in uso al ricorrente, dispositivo ritenuto utile nelle indagini relative al reato di calunnia (per aver accusato l'agente Filippo Paradiso di avergli consegnato copia di un verbale segretato). Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione del contraddittorio e degli artt. 507 e 430 cod. proc. pen. e art. 111 Cost., perché il decreto di sequestro sarebbe stato emesso inaudita altera parte senza rispettare il contraddittorio; 2) carenza integrale di motivazione circa la necessità del sequestro, il nesso tra cellulare e fatti contestati e la mancata indicazione di sopravvenute esigenze istruttorie (oltre a osservare che lo stesso dispositivo sarebbe già stato precedentemente sequestrato e sottoposto a estrazione forense negativa); 3) difetto di motivazione circa l'attualità dell'esigenza di estrarre nuova copia forense in ragione di presunte nuove possibilità tecnologiche (es. Cellebrite), rilevando tuttavia che tali strumenti erano già disponibili e che in altro procedimento il dispositivo era stato restituito dopo estrazione ritenuta sufficiente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati e/o estranei ai limiti di sindacato di legittimità i profili sollevati: 1) il sequestro è un atto 'a sorpresa' compatibile con una decisione assunta inaudita altera parte, e la difesa ha la possibilità di proporre il riesame nei ristretti termini cautelari; 2) le censure sulla motivazione sono valutazioni di merito o di fatto fuori dal perimetro di verifica della Corte e la decisione impugnata ha fornito, seppur succintamente, le ragioni della funzionalità del decreto e delle sopravvenienze istruttorie; 3) le questioni tecniche relative alla possibilità di accesso ai dati senza password e il richiamo a precedenti sequestri ed esiti tecnici attengono a valutazioni esecutive e di fatto non sindacabili in questa sede. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai canoni di giudizio e valutativi richiesti per l'acquisizione probatoria; la Corte osserva che eventuali valutazioni probatorie appartengono al momento dell'esecuzione e della valutazione delle risultanze, e non impediscono che il sequestro sia disposto ex parte come atto di sorpresa

  • art. 430 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla competenza del giudice del dibattimento dopo il rinvio a giudizio; la Corte precisa che, pur essendo il giudice del dibattimento competente per alcune misure, ciò non modifica la natura dell'atto di sequestro quale misura assunta eventualmente inaudita altera parte

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma richiamata circa la possibilità che il giudice del dibattimento disponga il sequestro su richiesta della Procura; la Corte riconosce la legittimità dell'adozione del sequestro nell'ambito delle regole procedurali richiamate

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in ordine al diritto al contraddittorio; la Corte ritiene che l'adozione di atti urgenti e 'a sorpresa' non configuri necessariamente violazione dell'art. 111 se è garantita la possibilità di tempestivo rimedio (es. riesame)

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma citata come fondamento delle pronunce consequenziali adottate dalla Corte a seguito della declaratoria di inammissibilità (esiti procedurali e condanne alle spese)

Massime di principio

  • Il sequestro probatorio può essere disposto inaudita altera parte se l'atto ha natura di 'sorpresa' e vi sono esigenze cautelari; l'assenza del contraddittorio non rende automaticamente nullo il provvedimento se esistono rimedi immediati (es. riesame)
  • I motivi che sollevano valutazioni fattuali o tecniche (es. effettiva possibilità di estrarre dati, esiti di una precedente estrazione forense) sono, in sede di legittimità, spesso ritenuti inammissibili se configurano sindacato di merito; tali questioni vanno affrontate nei gradi o nelle sedi operative (esecuzione del sequestro, perizie, udienze di merito)
  • Una precedente estrazione forense negativa non esclude automaticamente la legittimità di un nuovo sequestro: la rilevanza dipende dal diverso contesto investigativo e dalle sopravvenienze istruttorie che il giudice deve valutare
  • Per contestare efficacemente un sequestro è preferibile focalizzarsi su vizi di diritto (competenza, economia dei rimedi, violazioni procedurali manifeste) piuttosto che su dispute tecniche o valutazioni probatorie che la Corte di legittimità non riesamina nel merito
  • La difesa dispone di strumenti rapidi (es. ricorso per riesame) dopo ordinanze ex parte: è cruciale esercitarli nei termini brevi previsti per ottenere una verifica cautelare tempestiva

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