Ordinanza n. 110/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Questore di Firenze del 17.11.2025 (All. 1), notificato il 15.01.2026, con il quale è stato decretato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro; - nonché ogni altro atto presupposto o conseguente, anche di estremi sconosciuti, strettamente collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro adottato dal Questore di Firenze
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non sono esposti specifici motivi di ricorso; risulta tuttavia che il provvedimento amministrativo ha valutato la gravità dei reati commessi dal ricorrente e le conseguenze arrecate alla vita dell'ex coniuge, ponendo tali elementi in bilanciamento con l'interesse dello straniero a permanere sul territorio nazionale.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che il provvedimento impugnato sembri effettuare un bilanciamento tra l'interesse del ricorrente alla permanenza in Italia e l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dando conto della gravità dei reati commessi e delle loro conseguenze sulla vita dell'ex coniuge. Alla luce delle circostanze concrete, la conclusione dell'Amministrazione non è stata ritenuta irragionevole; pertanto non è stata concessa la sospensione dell'efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta in ragione della valutazione non irragionevole compiuta dall'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, insieme alla normativa europea sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno può essere ritenuto non irragionevole quando l'Amministrazione abbia bilanciato l'interesse dello straniero alla permanenza sul territorio nazionale con l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, valorizzando la gravità dei reati commessi e le conseguenze concrete arrecate alla vittima.
- Il giudice amministrativo non sospende cautelarmente il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno quando, alla luce delle circostanze concrete rappresentate nel provvedimento, la valutazione amministrativa e il bilanciamento degli interessi non appaiano irragionevoli.
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