Sentenza n. 3011/2026 - Milano, Sezione 3
per l’annullamento del decreto del Questore della Provincia di Milano n. prot. -OMISSIS- emesso il 04.04.2025 e notificato al ricorrente in data 08.01.2026, con il quale è stata respinta la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego fondato su due condanne per reati in materia di stupefacenti e su due segnalazioni più recenti per reati analoghi. Ha dedotto la violazione dell’art. 9 d.lgs. 286/1998, nonché dell’art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999, l’eccesso di potere e il difetto di motivazione. Secondo il ricorrente, le condanne riguardavano reati non automaticamente ostativi e l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare concretamente la durata del soggiorno, l’inserimento socio-lavorativo e i rapporti familiari in Italia, considerando anche che le condotte erano risalenti e che egli aveva successivamente trovato una stabile occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha imposto alla Questura il riesame della posizione. Ha rilevato che l’Amministrazione aveva erroneamente ritenuto automaticamente ostativa una condanna del 25 novembre 2022, che invece riguardava l’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, non automaticamente ostativa dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88/2023. Venuta meno l’esistenza di condanne ostative, la Questura avrebbe dovuto effettuare una valutazione concreta della pericolosità sociale, considerando la tipologia e la risalenza dei reati, la situazione familiare e lavorativa e operando un bilanciamento tra gli interessi coinvolti. Il TAR ha inoltre ritenuto carente la valutazione dell’attività lavorativa documentata dal ricorrente, non smentita dall’Amministrazione, sicché il giudizio negativo sull’integrazione socio-lavorativa risultava astratto. L’erroneo richiamo all’art. 9 del testo unico sull’immigrazione nella rubrica del motivo non ha impedito l’accoglimento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disposizione, nella parte in cui qualificava automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del titolo di soggiorno la condanna per tutti i reati in materia di stupefacenti, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La condanna per l’ipotesi di lieve entità non è automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno e impone una valutazione concreta della pericolosità sociale.
art. 9 d.lgs. 286/1998
Il riferimento normativo indicato nella rubrica del primo motivo era erroneo, ma ciò non ha impedito l’accoglimento della censura sostanziale relativa alla necessità di una valutazione concreta della posizione dello straniero.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
La censura riferita alla disposizione è stata ricondotta alla contestazione della valutazione della pericolosità sociale e della motivazione del diniego.
art. 8 CEDU
La tutela della vita privata e familiare concorre a escludere automatismi ostativi e richiede il bilanciamento degli interessi nella valutazione del soggiorno dello straniero.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare.
Massime di principio
- Quando le condanne penali dello straniero non rientrano tra quelle automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, l’Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e attuale della pericolosità sociale, senza fondare il diniego su un automatismo derivante dalla sola materia dei reati.
- La condanna per il fatto di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non è automaticamente ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998 nella parte pertinente.
- La valutazione della pericolosità sociale deve considerare, oltre alla tipologia e alla risalenza delle condotte, gli elementi concretamente rappresentati dall’interessato, inclusi la condizione lavorativa, l’integrazione sociale e la situazione familiare, mediante un effettivo bilanciamento degli interessi.
- È illegittimo il diniego motivato con l’asserita assenza di integrazione socio-lavorativa quando l’interessato abbia documentato un’attività lavorativa regolare e l’Amministrazione non abbia contestato tale circostanza né dimostrato di averla valutata.
- L’erronea indicazione della disposizione normativa nella rubrica di un motivo non impedisce l’esame e l’accoglimento della censura quando il contenuto sostanziale della doglianza sia chiaramente individuabile.
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