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Ordinanza

Ordinanza n. 113/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione della Giunta comunale di Gorgonzola n. 140 del 22 ottobre 2024, recante “Revisione biennale delle sedi di farmacia nel territorio comunale ai sensi della legge 2 aprile 1968 numero 475 e S.M.I. – Anno di riferimento 2024 a valere sulla popolazione residente al 31/12/2023”, con la quale è stata istituita la sede farmaceutica n. 6 del Comune di Gorgonzola, “nella zona del comparto di nuova espansione sito in zona C.na Antonietta”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento a essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso; 2) Per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti: della deliberazione della Giunta comunale di Gorgonzola n. 167 del 3 dicembre 2024, avente ad oggetto “Approvazione della Revisione biennale delle sedi di farmacia nel territorio comunale ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475 e S.M.I. – Anno di riferimento 2024 a valere sulla popolazione residente al 31/12/2023”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento a essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso, inclusi i pareri dell’Ordine dei Farmacisti di Milano, Lodi, Monza Brianza e dell’ATS di Milano Città Metropolitana, nota prot. 39577 del 30.11.2024 e nota prot. 38328 del 28.11.2024; 3) Per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti: - della deliberazione della Consiglio comunale di Gorgonzola n. 44 del 19.5.2025, avente ad oggetto “Revisione biennale delle sedi di farmacia nel territorio comunale ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475 e S.M.I. – Approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 167 del 03/12/2024 – Anno di riferimento 2024. Esercizio del diritto di prelazione per la sede farmaceutica n. 6 di nuova istituzione”; - della deliberazione della Giunta comunale di Gorgonzola n. 77 del 27 maggio 2025, recante “indagine di mercato per l'acquisto di un immobile in Gorgonzola – zona Est n. 6 c.na Antonietta da adibire a farmacia comunale – Approvazione delle linee di indirizzo”; - della determinazione del Comune di Gorgonzola Settore 6 Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio n. 575 del 5.6.2025, avente ad oggetto “Approvazione atti per invito a manifestazione di interesse finalizzata all’acquisto di un immobile in Gorgonzola (MI) – zona C.na Antonietta da adibire a farmacia comunale”; 4) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato da FARMACIA BACH SRL il 18\12\2025: - della Deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Gorgonzola n. 104 del 27.11.2025, avente ad oggetto “Acquisto di immobile in Gorgonzola (via Trieste, 147) da destinare a farmacia comunale”; - nonché di ogni altro atto e/o provvedimento a essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto 5) Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti presentato da FARMACIA BACH SRL il 30\12\2025: - della Determinazione del Comune di Gorgonzola Settore 6 Lavori Pubblici, Infrastrutture e Patrimonio n. 1281 del 15.12.2025, avente ad oggetto “Aggiudicazione di offerta di immobile finalizzata all'acquisto di un immobile nel Comune di Gorgonzola (MI)da adibire la farmacia comunale ed impegno di spesa e liquidazione imposte per registrazione nuovo preliminare di compravendita”, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento a essa presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche allo stato non conosciuto di tutti i provvedimenti sin qui impugnati.

Giustizia amministrativa202403355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazioni e determinazioni del Comune di Gorgonzola relative all'istituzione della sede farmaceutica n. 6, all'esercizio della prelazione comunale e all'acquisto e aggiudicazione di un immobile da destinare a farmacia comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società titolare di farmacia privata ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti comunali relativi alla revisione biennale delle sedi farmaceutiche e all'istituzione della sede n. 6 nella zona di nuova espansione di Cascina Antonietta. Sono stati inoltre impugnati gli atti successivi concernenti l'esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune, l'indagine di mercato, la manifestazione di interesse, l'acquisto dell'immobile da destinare a farmacia comunale e la relativa aggiudicazione. È stata proposta domanda cautelare incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Dall'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel merito; la decisione cautelare concerne esclusivamente la sussistenza del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato che una precedente istanza cautelare della ricorrente era già stata respinta con ordinanza n. 846/2025. La nuova domanda si fonda sul successivo sviluppo della complessiva procedura amministrativa finalizzata all'apertura della farmacia, ma tale sviluppo non dimostra un pericolo concreto e attuale di pregiudizio grave e irreparabile per la situazione giuridica dedotta in giudizio. Restano ferme le valutazioni già espresse dal Tribunale nella precedente ordinanza. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare

    La tutela cautelare richiede la presenza dei relativi presupposti, tra cui un pericolo concreto e attuale di pregiudizio grave e irreparabile; in assenza di tale pericolo la domanda di sospensione deve essere respinta.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere respinta quando gli sviluppi del procedimento amministrativo non dimostrano un pericolo concreto, attuale, grave e irreparabile per la situazione giuridica fatta valere in giudizio.
  • Il rigetto di una precedente istanza cautelare non impedisce in astratto la proposizione di una nuova domanda, ma gli sviluppi successivi della procedura devono evidenziare un pregiudizio cautelare nuovo, concreto e attuale; il mero avanzamento del procedimento non è sufficiente.
  • In sede cautelare, le valutazioni già compiute dal giudice sul periculum in mora possono essere confermate quando i fatti sopravvenuti non modificano sostanzialmente il quadro del pregiudizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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