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Sentenza

Sentenza del 09/11/2015 n. 22800 - Corte di Cassazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI ACCERTAMENTO - Sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un funzionario delegato - Mancanza - Nullità - Qualifica dirigenziale del delegante e del delegato - Necessità - Esclusione - Impiegato della carriera direttiva - Nozione - Contestazione del contribuente - Onere della prova in capo all'Amministrazione finanziaria - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva dichiarato nulli gli avvisi di accertamento per difetto di adeguato contraddittorio preventivo e, soprattutto, perché sottoscritti da un funzionario la cui legittimazione non era stata dimostrata. La questione centrale riguardava l'interpretazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973: l'avviso può essere sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva delegato. La Corte ha chiarito che tale espressione corrisponde, per le Agenzie fiscali, al funzionario della terza area e non richiede necessariamente la qualifica dirigenziale. Tuttavia, se il contribuente contesta anche genericamente la legittimazione del sottoscrittore, spetta all'Amministrazione provare sia i requisiti del delegante e del delegato sia l'esistenza della delega.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando in sostanza la nullità degli avvisi di accertamento. L'Ufficio non aveva fornito alcun riscontro documentale sulla qualifica del funzionario delegato né aveva dimostrato adeguatamente la delega. La Corte ha enunciato il principio secondo cui la mancanza della sottoscrizione del capo dell'ufficio o di un funzionario della terza area munito di delega determina la nullità dell'avviso. Il primo motivo di ricorso è stato dichiarato assorbito e non vi è stata pronuncia sulle spese.

Norme richiamate

  • Art. 42 del d.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La sottoscrizione da parte di un soggetto non legittimato comporta la nullità dell'avviso. L'impiegato della carriera direttiva corrisponde oggi, nelle Agenzie fiscali, a un funzionario della terza area; non è indispensabile che sia dirigente.

  • Art. 56 del d.P.R. n. 633/1972

    Richiamo alla disciplina prevista per le imposte sui redditi.

    La disciplina dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 si applica anche agli avvisi di accertamento IVA.

  • Art. 17 del CCNL comparto Agenzie fiscali 2002-2005

    La terza area comprende le ex posizioni C1, C2 e C3.

    La terza area è l'equivalente attuale della vecchia carriera direttiva e abilita il funzionario, se delegato, alla sottoscrizione dell'avviso.

  • Art. 363 c.p.c.

    Ha consentito alla Corte di enunciare principi di diritto sulla questione della legittimazione alla sottoscrizione, anche esaminando i profili generali della controversia.

  • Art. 21-octies della legge n. 241/1990

    La Corte ha precisato che la disciplina generale dell'invalidità degli atti amministrativi non amplia le cause di nullità degli atti tributari, che restano tassativamente circoscritte dall'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da un funzionario della terza area munito di delega; la qualifica dirigenziale del delegato non è necessaria, salvo ulteriori profili estranei alla validità dell'atto.
  • La delega alla sottoscrizione e la qualifica del delegante e del delegato sono elementi rilevanti per la validità dell'avviso; se il contribuente li contesta, anche genericamente, l'Amministrazione deve fornire la relativa prova.
  • L'onere probatorio grava sull'Amministrazione perché essa dispone direttamente degli atti interni, degli ordini di servizio e della documentazione relativa alle qualifiche e alle deleghe.
  • Il giudice tributario non deve supplire d'ufficio alla mancata prova dell'Amministrazione mediante propri poteri istruttori.
  • La contestazione della sottoscrizione deve essere proposta tempestivamente nel ricorso contro l'avviso; in presenza di contestazione e mancata prova della legittimazione, l'atto può essere dichiarato nullo.
  • L'eventuale illegittimità della nomina dirigenziale del capo dell'ufficio non determina automaticamente la nullità dell'avviso se risultano rispettati i requisiti dell'art. 42, inclusa la sottoscrizione da parte di un funzionario legittimato e l'esistenza della delega.

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