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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40701/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bologna che l'aveva condannata, confermando in parte la sentenza di primo grado, per il reato di cui all'art. 316-ter c.p. per aver omesso di comunicare all'INPS di lavorare presso la pizzeria "Al Parco" e aver così percepito indebitamente la NASpI per complessivi 4.926,28 euro (periodo 1/1/2013 - 30/4/2014). I motivi di impugnazione erano: (1) violazione di legge (art. 316-ter) per carenza di prova che la ricorrente fosse consapevole che l'importo superasse la soglia di 3.999,96 euro; (2) violazione di legge (art. 74 c.p.) per errore scusabile di fatto dovuto a ignoranza e affidamento in buona fede sugli amministratori della cooperativa; (3) vizio di motivazione e mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità (art. 323-bis c.p.) tenuto conto dello status di extracomunitaria priva di istruzione e della modesta entità mensile percepita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché in realtà sollevavano questioni di merito/fattispecie non sindacabili in cassazione (contestazione del vaglio probatorio e 'travisamento' dei fatti). Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva valutato erroneamente e in modo manifestamente illogico la circostanza attenuante di particolare tenuità, concentrandosi solo sull'entità del danno e trascurando fattori rilevanti quali lo stato di extracomunitaria e la scarsa istruzione della ricorrente e la modesta entità mensile percepita. Tuttavia, avendo la Corte verificato che il reato si era estinto per prescrizione (alla data del 23/10/2022), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato e ha revocato la confisca disposta, ritenendo non applicabile l'art. 578-bis c.p.p. ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Norme richiamate

  • art. 316-ter cod. pen.

    Norma contestata per il reato di indebita percezione di prestazioni a danno dell'INPS; era il titolo di reato per cui la ricorrente era stata condannata.

  • art. 74 cod. pen.

    Richiamato dalla ricorrente in riferimento all'errore scusabile di fatto; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile poiché si limitava a rivalutare i fatti e le prove del merito.

  • art. 323-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante della particolare tenuità: la Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse valutato correttamente tutti gli elementi pertinenti (non solo l'entità del danno ma anche le condizioni personali dell'imputata) e perciò ha accolto il motivo relativo a questa norma.

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    "Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato"

    La Corte ha ritenuto che questa norma, che limita l'effetto dell'annullamento per prescrizione sulla confisca, non fosse applicabile ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore; dunque la confisca è stata revocata con l'annullamento per prescrizione.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato solo in relazione alla norma di cui all'art. 578-bis c.p.p.; contestualizza tipologie di confisca particolari già disciplinate dal codice penale.

  • art. 322-ter cod. pen.

    Richiamato in connessione con l'art. 578-bis c.p.p. relativamente a ipotesi di confisca di reati contro la pubblica amministrazione; la Corte ha escluso l'applicabilità retroattiva della disciplina processuale sopracitata.

Massime di principio

  • In materie penali la circostanza attenuante di particolare tenuità (art. 323-bis) richiede una valutazione globale della condotta, comprensiva non solo dell'entità del danno o del profitto ma anche delle condizioni soggettive dell'agente (es. stato di vulnerabilità, scarsa istruzione, breve soggiorno nel Paese).
  • La Corte di cassazione non ammette, con il mezzo del ricorso per cassazione, una rivalutazione integrale delle prove o una nuova valutazione dei fatti: le doglianze che in realtà impugnano la motivazione di merito e il concretò apprezzamento della prova sono inammissibili se presentate come violazione di legge.
  • Se emerge che il reato è estinto per prescrizione, la Cassazione può annullare senza rinvio la sentenza e, se la disciplina processuale applicabile non consente la limitazione dell'annullamento agli effetti della confisca per i fatti anteriori all'entrata in vigore della norma, la confisca può essere revocata.
  • Le doglianze fondate su un presunto errore scusabile di fatto (art. 74) richiedono puntuale contestualizzazione probatoria: non basta affermare ignoranza o affidamento in buona fede, occorre far emergere elementi concreti che giustifichino l'errore.
  • Per le questioni di retroattività di norme processuali che incidono su misure sanzionatorie (es. confisca), occorre verificare la data di commissione del reato rispetto alla data di entrata in vigore della norma richiamata; le norme non sono applicabili retroattivamente se non espressamente disposto.

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