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Sentenza

Sentenza n. 3179/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Velletri - Sezione Lavoro, dott. Silvestrini, n. 704/2025, pubbl. l' 8.5.2025, n.r.g. lav. 2932/2024, notificata in data 9.5.2025, non appellata, e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202511817

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del Tribunale civile di Velletri, relativa al riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza del Tribunale civile di Velletri, Sezione Lavoro, n. 704/2025, non appellata e passata in giudicato. La pronuncia civile aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico previsto per la Carta elettronica del docente destinata all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici indicati nella sentenza, e aveva imposto al Ministero il conseguente accreditamento degli importi. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha fornito chiarimenti, documentazione o indicazioni idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione del giudicato o l'esistenza di sopravvenienze ostative.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondata la domanda di ottemperanza. Ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., l'azione è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al giudicato nel caso deciso. Dagli atti non risultava che il Ministero avesse eseguito quanto stabilito dalla sentenza civile, né l'Amministrazione aveva fornito elementi contrari rispetto all'inadempimento allegato dalla ricorrente. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento, il TAR ha nominato quale commissario ad acta, senza facoltà di delega e senza compenso, il direttore generale competente del Ministero, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione, a titolo di spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, c.p.a.

    l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione (tra l’altro) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La disposizione consente di agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 1 l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, il cui riconoscimento nel caso concreto era stato disposto dalla sentenza civile da eseguire.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando il titolo imponga all'Amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
  • Quando il privato allega l'inadempimento del giudicato e l'Amministrazione non fornisce chiarimenti, documentazione o altri elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione o l'esistenza di sopravvenienze ostative, il giudice dell'ottemperanza può accertare l'inadempimento e ordinare alla PA di provvedere.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di provvedere in caso di persistente inadempimento dopo la scadenza del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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