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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45151/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del 13/06/2023 che aveva applicato a ciascuno la pena di 5 anni di reclusione e €3.600 di multa per plurime violazioni degli artt. 110 e 624-bis c.p. (capi 2-16) e due violazioni dell'art. 648 c.p. (capo 1 e capo 17). I motivi contestano: (1) la qualificazione giuridica del capo 17) (ricettazione) sostenendo che i beni trovati il 18/7/2022 sarebbero il provento dei furti già contestati nei capi precedenti; (2) carenza di motivazione sulla qualificazione giuridica per tutti i capi; (3) mancata applicazione della clausola di riserva dell'art. 648 c.p. e mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p.; (4) vizio di motivazione sulla confisca e vendita dei beni sequestrati, non prevista nell'accordo tra le parti e suscettibile di riguardare beni di presunta provenienza lecita.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze sulla qualificazione giuridica siano generiche o non dimostrino un errore "manifesta mente" evidente rispetto al capo di imputazione (limite previsto dall'art. 448 c.p.p.). Le allegazioni difensive relative alla natura dei beni e alla mancata applicazione dell'art.129 c.p.p. sono state considerate mere affermazioni non suffragate da elementi di fatto emergenti dagli atti. Sulla confisca, la Corte ha chiarito che: (i) la confisca era comunque possibile ai sensi dell'art. 445 c.p.p. e dell'art. 240 c.p. quando le cose sono prodotto/profitto del reato o servirono a commettere il reato; (ii) la procedura prevista dal DPR n.115/2002 (art.151 e 154) disciplina la vendita delle cose sequestrate se l'avente diritto è ignoto, e la vendita non richiede una preventiva confisca nel senso contestato; (iii) le contestazioni difensive non hanno specificato quali beni sarebbero leciti né fornito prove di perquisizioni domiciliari che giustifichino diversamente il sequestro. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti condannati alle spese processuali e a versare €3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata come titolo di responsabilità concorrente; la corte non ha posto questioni interpretative specifiche ma l'ha richiamata tra i reati contestati.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Reato di ricettazione rilevante per i capi 2-16; la sentenza impugnata e la Corte hanno valutato la qualificazione in relazione ai singoli capi di imputazione, ritenendo non dimostrato in modo manifestamente errato che il capo 17 fosse in contrasto con l'imputazione.

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamata in relazione ai reati di ricettazione e alla clausola di riserva (primo comma): la difesa invocava la riserva per sostenere che i beni potessero essere provento di furti già contestati, ma la Corte ha ritenuto l'allegazione generica e non sufficiente a far valere l'eccezione.

  • art. 448, comma 2 (e 2-bis) cod. proc. pen.

    La possibilità di ricorrere per cassazione per errore di qualificazione è limitata ai casi di errore manifesto; la verifica si effettua sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione e dei motivi dedotti.

  • art. 444, comma 2 cod. proc. pen.

    Riferita implicitamente come parte del sistema delle decisioni concordate (patteggiamento); la Corte ricorda che la verifica della qualificazione deve avvenire anche sulla scorta della succinta motivazione prevista per le sentenze di applicazione della pena su richiesta.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla difesa quale base per una possibile assoluzione; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi fattuali tali da rendere applicabile l'art.129, per cui la deduzione è generica e inammissibile.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Consente al giudice, in caso di pena superiore ai due anni, di applicare la confisca anche se non obbligatoria; la Corte ha rilevato che la confisca poteva essere disposta come misura di sicurezza nelle fattispecie trattate.

  • art. 240 cod. pen.

    Consente la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati e delle cose che ne costituiscono il prodotto o il profitto; la Corte ha richiamato questa norma per spiegare che la confisca è lecita se i beni sono prodotto/profitto del reato.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 151

    Se l'avente diritto alla restituzione delle cose affidate in custodia a terzi, ovvero alla cancelleria, è ignoto o irreperibile, il cancelliere presenta gli atti al magistrato, il quale ordina la vendita delle cose sequestrate da eseguirsi non oltre sessanta giorni dalla data del provvedimento

    Stabilisce la procedura da seguire quando l'avente diritto è ignoto: vendita delle cose sequestrate; la Corte ha richiamato questa norma per dire che la vendita non richiede una preventiva confisca a danno degli imputati.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 154, comma 1

    Se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute alla cassa delle ammende

    Stabilisce la destinazione del ricavato della vendita se nessuno reclama il diritto; la Corte l'ha citata per spiegare il percorso procedurale a tutela degli aventi diritto terzi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente di condannare i ricorrenti, in caso di inammissibilità per colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha comminato €3.000 a ciascuno.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per i principi relativi alle conseguenze delle impugnazioni inammissibili e alla quantificazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha considerata nella determinazione dell'onere pecuniario.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione basato su "errata qualificazione giuridica" è ammissibile solo se l'errore è manifesto e immediatamente evidente rispetto al capo di imputazione; mere valutazioni giuridiche opponibili o allegazioni non provate sono inammissibili.
  • Nelle sentenze di patteggiamento la verifica di legittimità si limita ai capi di imputazione, alla succinta motivazione e ai motivi dedotti nel ricorso: non è consentito introdurre fatti nuovi non emergenti dagli atti.
  • Per contestare la qualificazione di reato (es. ricettazione vs. furto/provento dello stesso reato) la difesa deve indicare elementi fattuali specifici e documentati che rendano incontestabile l'errore; le allegazioni generiche sono insufficienti.
  • La confisca è legittima quando riguarda cose che sono prodotto/profitto del reato o che hanno servito a commettere il reato (art.240 c.p.); oltre a ciò, l'art.445 c.p.p. permette la confisca anche se non obbligatoria, quando la pena supera i due anni.
  • Se i beni sequestrati non possono essere restituiti per irreperibilità o ignoranza dell'avente diritto, la procedura corretta è la vendita secondo DPR n.115/2002 (art.151-154) e non necessariamente una confisca preventiva; il ricavato, se non reclamato, è devoluto alla cassa delle ammende.
  • Le impugnazioni che lamentano vizi motivazionali devono indicare con precisione quali passaggi motivazionali sono carenti e dimostrare in che modo ciò incida sulla decisione: censure vaghe o generiche sono inammissibili.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa o per ragioni prevedibili, il giudice può irrogare oneri a carico del ricorrente (art.616 c.p.p.); è opportuno valutare la fondatezza e la concretezza dei motivi prima di impugnare.

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