Cassazione Civile, Ordinanza n. 23162/2024 del 27/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato una intimazione di pagamento notificata nel 2020, deducendo di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento presupposta, sostenendo l'irregolarità della relativa notifica, la nullità della cartella anche per asserita violazione dell'art. 2, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 in tema di sanzioni e interessi, nonché la prescrizione del credito. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la CTR, invece, aveva accolto in parte l'appello del contribuente, riducendo di un terzo la pretesa limitatamente alla cartella in questione. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: il terzo denunciava violazione degli artt. 39 e 324 c.p.c. e 2909 c.c. per mancato rilievo del giudicato esterno formatosi su una precedente controversia tra le stesse parti avente ad oggetto la medesima cartella; il quarto denunciava violazione degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che, una volta definitiva la cartella non tempestivamente impugnata, l'atto successivo era sindacabile solo per vizi propri e non per questioni inerenti all'atto presupposto. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale in tema di spese.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso del contribuente. Ha inoltre regolato le spese del giudizio di legittimità secondo soccombenza e compensato integralmente le spese dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 221 c.p.c.
richiamato dal contribuente per aver promosso querela di falso sulla relata di notifica della cartella presupposta.
art. 2, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
invocato dal contribuente per sostenere che le sanzioni non producono interessi.
art. 39 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per dedotta violazione del giudicato esterno.
art. 324 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso per dedotta formazione del giudicato.
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere l'efficacia preclusiva del giudicato esterno tra le stesse parti sulla medesima cartella.
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4, c.p.c.
usato come parametro dei motivi di legittimità per violazione di legge e nullità della sentenza/procedimento.
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
interpretato nel senso che l'atto successivo è impugnabile solo per vizi propri, non per questioni inerenti all'atto presupposto divenuto definitivo, salvo mancata conoscenza della pretesa solo con l'atto successivo.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la tempestività dell'impugnazione degli atti impositivi presupposti.
art. 68 d.lgs. n. 546/1992
motivo assorbito; la sentenza di merito era censurata per applicazione ritenuta erronea della norma sul pagamento in pendenza di giudizio.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di spese di lite, ma il motivo è stato assorbito.
art. 99 c.p.c.
richiamato nel primo motivo principale per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel primo motivo principale per asserita ultrapetizione della CTR.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice di legittimità può accertare direttamente l'esistenza e la portata del giudicato esterno, esaminando gli atti di causa e indipendentemente dalla valutazione del giudice di merito.
- L'efficacia del giudicato ex art. 2909 c.c. preclude ogni ulteriore contestazione sulle questioni già decise tra le stesse parti, purché la questione sia stata dedotta o deducibile e la statuizione non sia meramente apodittica.
- L'atto successivo emesso dall'agente della riscossione in conseguenza di un atto impositivo o di riscossione precedente definitivo non costituisce un nuovo autonomo atto impositivo: esso è impugnabile solo per vizi propri e non per vizi dell'atto presupposto.
- La contestazione dell'atto presupposto non può essere proposta con l'impugnazione dell'atto successivo quando il contribuente abbia già avuto conoscenza della pretesa e non abbia tempestivamente impugnato il primo atto.
- Quando il giudicato esterno rende incontrovertibile la legittimità della notifica della cartella e l'infondatezza delle eccezioni riproposte, il ricorso introduttivo del contribuente va rigettato senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
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