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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34369/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con il quale il reddito d'impresa era stato rettificato in aumento sulla base di fatture di acquisto ritenute relative a operazioni oggettivamente inesistenti emesse da un soggetto privo di struttura imprenditoriale e qualificato come evasore totale. Dinanzi ai giudici tributari deduceva: la nullità dell'atto per difetto di potere di sottoscrizione del funzionario; l'illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento; l'insussistenza dei presupposti per il raddoppio, assumendo che l'Ufficio non disponesse di elementi sufficienti per configurare una notizia di reato ex art. 331 c.p.p.; l'omessa pronuncia sulla censura di uso strumentale della denuncia penale; e la violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse indebitamente ribaltato sul contribuente la prova dell'effettività delle operazioni. La Corte ha ritenuto infondato il motivo sulla sottoscrizione, richiamando la natura di delega di firma e non di funzioni; ha accolto solo in parte le censure sul raddoppio dei termini, limitatamente all'IRAP, ribadendo che il raddoppio opera solo per tributi assistiti da sanzioni penali e non per l'IRAP; ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il motivo sull'omessa pronuncia; ha infine ritenuto corretta la ripartizione dell'onere probatorio in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, osservando che l'Ufficio aveva fornito plurimi indizi gravi, precisi e concordanti, mentre il contribuente non aveva dimostrato l'effettiva esistenza delle operazioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso; ha accolto il secondo e il terzo motivo solo nei limiti relativi alla ripresa IRAP, escludendo che il raddoppio dei termini potesse operare per tale tributo; ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    La sottoscrizione dell'avviso di accertamento può essere validamente apposta da un funzionario delegato con delega di firma; non è necessaria l'indicazione della durata della delega né del nominativo del delegato, purché sia verificabile ex post il potere in capo al sottoscrittore.

  • art. 43 d.P.R. 600/1973

    Il raddoppio dei termini di accertamento presuppone l'obbligo di denuncia penale per reati tributari e opera autonomamente rispetto ai termini ordinari; non può invece applicarsi all'IRAP, poiché per tale tributo non vi sono violazioni presidiate da sanzioni penali.

  • art. 54 d.P.R. 633/1972

    Richiamato insieme alla disciplina sul raddoppio dei termini in materia IVA; il termine raddoppiato opera in presenza dell'obbligo di denuncia penale e non richiede la preventiva o tempestiva presentazione della denuncia.

  • art. 57 d.P.R. 633/1972

    Il termine di decadenza per l'accertamento IVA può raddoppiare in presenza dell'obbligo di denuncia penale, anche se la notizia di reato emerge dopo la scadenza del termine ordinario; per gli avvisi già notificati anteriormente alle modifiche del 2015 si applica la disciplina transitoria che fa salvi gli effetti degli atti già emessi.

  • art. 331 c.p.p.

    Il giudice tributario deve verificare solo la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, mediante una valutazione prognostica ex post, senza accertare il reato in sé.

  • art. 21, comma 3, d.lgs. 128/2015

    Richiamato nella prospettiva delle modifiche al regime del raddoppio dei termini; la Corte conferma che, per gli atti già notificati e relativi a periodi precedenti, opera la disciplina transitoria.

  • art. 1, commi 130-132, L. 208/2015

    Le modifiche al raddoppio dei termini non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2016, per effetto della norma transitoria che salva gli atti già emessi.

  • art. 2697 c.c.

    In materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che l'operazione non è mai avvenuta; una volta forniti elementi indiziari gravi, il contribuente deve provare l'effettiva esistenza dell'operazione.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni possono fondare la prova dell'inesistenza oggettiva delle operazioni se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti e valutati complessivamente dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti un rigetto implicito della censura non espressamente esaminata.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le censure in cassazione sono ammissibili solo se denunciano corretta violazione di norme di diritto o un effettivo vizio di omessa pronuncia; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, quando conferita da un dirigente a un funzionario appartenente alla carriera direttiva, è valida come delega di firma e non necessita dell'indicazione della durata, purché sia comunque verificabile il potere del firmatario.
  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera automaticamente quando, sulla base degli elementi disponibili al momento dell'atto, sussiste l'obbligo di denuncia penale per reati tributari; il giudice tributario deve verificare solo i presupposti dell'obbligo di denuncia, non l'effettiva sussistenza del reato.
  • Le modifiche legislative restrittive sul raddoppio dei termini non incidono sugli avvisi già notificati per periodi d'imposta precedenti, se una disciplina transitoria salva espressamente gli effetti degli atti già emessi.
  • Il raddoppio dei termini non è applicabile ai tributi per i quali le violazioni non sono presidiate da sanzioni penali, come l'IRAP.
  • In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Ufficio può assolvere al proprio onere probatorio mediante un quadro indiziario complessivo che evidenzi l'assenza di struttura del fornitore e le anomalie delle operazioni; spetta poi al contribuente dimostrare la reale esistenza delle prestazioni fatturate.
  • La mera regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili o dei pagamenti non basta a superare la prova presuntiva dell'inesistenza dell'operazione, perché tali elementi possono essere parte della simulazione fraudolenta.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il rigetto della domanda o del motivo comporti logicamente il rigetto implicito della censura non espressamente trattata dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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