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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40367/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello lamentando, come unico motivo, l'omessa notificazione del decreto di citazione in appello. In concreto, dalla motivazione emerge che il decreto era stato inizialmente tentato di notificare al domicilio eletto, ma il tentativo era andato a vuoto perché l'imputato risultava sconosciuto all'indirizzo indicato; successivamente l'atto era stato notificato via PEC al difensore di fiducia. La censura verteva quindi su un preteso vizio della vocatio in ius nel grado di appello, dedotto come causa di invalidità del procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che, fallita la notificazione al domicilio eletto per irreperibilità/sconoscimento dell'imputato all'indirizzo indicato, il decreto di citazione in appello è stato correttamente notificato al difensore di fiducia via PEC il 03/03/2025 ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. Poiché la questione era di natura processuale, la Corte ha potuto esaminare gli atti e verificare direttamente la correttezza della notificazione. Conseguentemente ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha applicato le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    in caso di esito negativo della notificazione al domicilio eletto, la notificazione può essere eseguita al difensore di fiducia; la Corte ritiene valida la notificazione via PEC al difensore

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso che deduce l'omessa notificazione del decreto di citazione in appello è manifestamente infondato se dagli atti risulta un primo tentativo di notifica al domicilio eletto andato a vuoto e la successiva notificazione al difensore di fiducia nei modi previsti dall'art. 161, comma 4, c.p.p.
  • Nei ricorsi che denunciano vizi processuali relativi alla notificazione, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti e verificare la correttezza dell'iter notificatorio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., con condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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