Regolamento (UE) 2021/126
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/126 della Commissione del 28 gennaio 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rudarska greblica» (IGP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2021/126 registra nel registro europeo delle DOP e IGP il nome "Rudarska greblica" come indicazione geografica protetta. La Commissione constata che la domanda presentata dalla Croazia è stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha natura esecutiva e rende la registrazione efficace in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Rudarska greblica" come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, nell’Unione europea, del nome "Rudarska greblica" quale IGP per un prodotto della classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria". Produce effetti negli Stati membri dell’UE ed è rilevante per gli operatori che producono, commercializzano o tutelano tale denominazione. Non disciplina una procedura generale di controllo o uso del marchio oltre alla registrazione del nome stesso; presuppone l’assenza di opposizioni nel procedimento previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.
Registrazione dell’IGP "Rudarska greblica"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/126 della Commissione, adottato il 28 gennaio 2021, dà attuazione al sistema dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Con esso viene iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione "Rudarska greblica" come IGP.
Contesto procedurale
La Commissione richiama che la domanda di registrazione presentata dalla Croazia era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché, entro il termine previsto, non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione poteva essere disposta con atto esecutivo.
Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto
L’articolo 1 del regolamento dispone la registrazione del nome "Rudarska greblica" come indicazione geografica protetta. Il nome identifica un prodotto classificato nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.
Effetti giuridici
L’atto è di portata generale e, come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ciò comporta che la denominazione registrata beneficia della tutela prevista dal sistema europeo delle indicazioni geografiche su tutto il territorio dell’Unione.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previsti ulteriori termini, deroghe o condizioni applicative.
Disposizioni principali
Registrazione dell’IGP "Rudarska greblica"
L’articolo 1 dispone che il nome "Rudarska greblica" è registrato come indicazione geografica protetta (IGP). Il prodotto rientra nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa ai prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando la Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione presentata dalla Croazia ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e rileva che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento, motivo per cui il nome deve essere registrato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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