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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/95

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/95 of 28 January 2021 amending Delegated Regulation (EU) 2020/592 on temporary exceptional measures derogating from certain provisions of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council to address the market disturbance in the fruit and vegetables and wine sectors caused by the COVID-19 pandemic and measures linked to it

Normativa europea32021R0095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento delegato (UE) 2020/592 per prorogare fino al 15 ottobre 2021 alcune misure eccezionali destinate al settore del vino. La finalità è mantenere strumenti di sostegno in un contesto di grave perturbazione del mercato causata dalla COVID-19, aggravata anche dagli effetti dei dazi statunitensi e dal prolungarsi delle restrizioni sanitarie. Il testo interviene soprattutto sulla possibilità di finanziare alcune misure nei programmi di sostegno del settore vitivinicolo, sulla definizione di green harvesting e sulla durata di applicazione delle misure con contribuzione UE aumentata. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica retroattivamente dal 16 ottobre 2020.

Proroga al 15 ottobre 2021 di alcune misure straordinarie temporanee a favore del settore vitivinicolo, già previste per attenuare la perturbazione di mercato causata dalla pandemia da COVID-19.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’intera Unione europea e riguarda gli operatori del settore vitivinicolo che beneficiano dei programmi di sostegno nazionali ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Incide in particolare sulle misure eccezionali introdotte dal regolamento delegato (UE) 2020/592, come modificate, relative al finanziamento di talune operazioni tramite anticipi o pagamenti, al green harvesting e all’applicazione della contribuzione dell’Unione maggiorata. Si applica alle operazioni selezionate dalle autorità competenti degli Stati membri a decorrere dalla data di entrata in vigore e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, con applicazione retroattiva dal 16 ottobre 2020.

Proroga delle misure straordinarie per il settore vitivinicolo

Il regolamento delegato (UE) 2021/95 interviene sul regolamento delegato (UE) 2020/592, già adottato per fronteggiare la perturbazione dei mercati dell’ortofrutta e del vino causata dalla pandemia da COVID-19. La Commissione evidenzia che il mercato del vino non ha ritrovato l’equilibrio tra domanda e offerta e che le restrizioni sanitarie, la riduzione dei consumi, il calo delle esportazioni e l’accumulo di scorte continuano a produrre effetti negativi rilevanti, aggravati da un raccolto 2020 particolarmente abbondante e dai dazi statunitensi sui vini dell’Unione.

Contesto e finalità

Le premesse sottolineano che la durata delle restrizioni introdotte dagli Stati membri per contenere la pandemia e la persistente incertezza sanitaria continuano a comprimere i canali di sbocco del vino, incidendo sulle quotazioni e sulla capacità finanziaria degli operatori. Per questo motivo, la Commissione ritiene necessario mantenere e prolungare gli strumenti eccezionali già previsti dal regolamento delegato (UE) 2020/592, considerati essenziali per ritirare dal mercato quantitativi di vino e migliorare il cash flow degli operatori tramite una minore contribuzione finanziaria privata.

Base giuridica e procedura urgente

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sull’articolo 219, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 228. La Commissione richiama espressamente l’urgenza, ritenendo necessario adottare il testo senza ritardo per evitare un ulteriore deterioramento delle condizioni di mercato nel settore vitivinicolo. Per questa ragione il regolamento è adottato con procedura d’urgenza.

Modifiche al regolamento delegato (UE) 2020/592

La modifica principale consiste nella proroga della durata delle misure eccezionali. Il nuovo articolo 10 stabilisce che gli articoli 5a, 6, 7, paragrafo 2, 8 e 9 si applicano alle operazioni selezionate dalle autorità competenti degli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento e comunque non oltre il 15 ottobre 2021.

Inoltre:

  • l’articolo 2 è riscritto per consentire, in deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il finanziamento delle misure di cui agli articoli 3 e 4 mediante anticipi o pagamenti nei finanziamenti degli esercizi 2020 e 2021;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, è sostituito per chiarire che, negli anni 2020 e 2021, il green harvesting consiste nella distruzione totale o rimozione dei grappoli d’uva ancora immaturi, sull’intera azienda o su parte di essa, purché effettuata su parcelle intere.

Effetti temporali

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 16 ottobre 2020. Tale scelta è giustificata dall’esigenza di garantire continuità tra i due esercizi finanziari e di evitare discontinuità nell’attuazione delle misure di sostegno già avviate nel settore vitivinicolo.

Rapporti con altri atti dell’Unione

Il testo opera come modifica puntuale del regolamento delegato (UE) 2020/592, a sua volta già modificato dal regolamento delegato (UE) 2020/1275. Rimane il riferimento generale al regolamento (UE) n. 1308/2013, che costituisce la disciplina madre dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e il parametro rispetto al quale sono introdotte le deroghe temporanee.

Disposizioni principali

Proroga delle misure eccezionali del regolamento delegato (UE) 2020/592

Viene estesa fino al 15 ottobre 2021 l’applicazione delle misure di cui agli articoli 2, 3 e 4 e agli articoli 5a, 6, 7, paragrafo 2, 8 e 9 del regolamento delegato (UE) 2020/592, per far fronte alla persistente perturbazione del mercato vitivinicolo.

Finanziamento delle misure tramite i programmi di sostegno del settore vitivinicolo

L’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/592 è sostituito: in deroga all’articolo 43 del regolamento (UE) n. 1308/2013, le misure di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento delegato possono essere finanziate nell’ambito dei programmi di sostegno del settore vitivinicolo mediante anticipi o pagamenti nei finanziamenti degli esercizi 2020 e 2021.

Nuova definizione di green harvesting

L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/592 è sostituito: in deroga all’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, negli anni 2020 e 2021 il green harvesting consiste nella distruzione totale o rimozione dei grappoli d’uva ancora immaturi, sull’intera azienda o su parte di essa, purché l’operazione sia effettuata su parcelle intere.

Termine di applicazione della contribuzione dell’Unione maggiorata

L’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/592 è sostituito: gli articoli 5a, 6, 7, paragrafo 2, 8 e 9 si applicano alle operazioni selezionate dalle autorità competenti degli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento e non oltre il 15 ottobre 2021.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 16 ottobre 2020. È inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatisettore vitivinicoloaiuti e sostegno pubblicomisure temporanee emergenziali

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