Regolamento (UE) 2021/97
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/97 della Commissione del 28 gennaio 2021 che modifica e rettifica il regolamento (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento (UE) 2015/640 per adeguare e correggere alcuni requisiti di aeronavigabilità supplementari introdotti o richiamati da atti precedenti. Da un lato posticipa/allinea la data di applicazione di un requisito sulle condizioni dinamiche dei sedili per taluni velivoli pesanti di nuova produzione; dall’altro rettifica la disciplina sui dati di tolleranza ai danni per specifiche approvazioni di modifica anteriori al 1o settembre 2003. Vengono inoltre aggiornati gli elenchi dei modelli di aeromobili esclusi da alcune disposizioni dell’allegato I.
Modifica e rettifica del regolamento (UE) 2015/640 con nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari per alcuni velivoli e per i dati di tolleranza ai danni.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti e agli aeromobili disciplinati dal regolamento (UE) 2015/640, in particolare agli operatori di velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale di passeggeri, ai titolari di approvazioni di modifica rilasciate prima del 1o settembre 2003 e ai modelli di velivoli elencati nell’appendice 1 dell’allegato I. Ha portata generale e obbligatoria in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica, in linea generale, dal 26 febbraio 2021, con una applicazione anticipata al 16 febbraio 2021 per l’allegato 1, punto 1).
Modifica e rettifica del regolamento (UE) 2015/640 per nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/97 della Commissione interviene sul quadro dei requisiti di aeronavigabilità supplementari contenuti nel regolamento (UE) 2015/640. La Commissione opera sia una modifica sia una rettifica, in continuità con gli aggiornamenti derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) 2019/133 e (UE) 2020/1159, con l’obiettivo di mantenere proporzionati gli oneri per l’industria e coerente l’applicazione dei nuovi requisiti di sicurezza.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama l’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, secondo cui l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea aggiorna regolarmente le specifiche di certificazione. Poiché gli aeromobili già progettati e certificati non devono automaticamente adeguarsi alle nuove versioni delle CS, il regolamento (UE) 2015/640 individua requisiti supplementari per sostenere il mantenimento dell’aeronavigabilità e i miglioramenti della sicurezza.
Condizioni dinamiche dei sedili: rinvio della soglia temporale
Il nuovo testo del punto 26.60 dell’allegato I impone, per i velivoli pesanti impiegati nel trasporto aereo commerciale di passeggeri, omologati dal 1o gennaio 1958 e con primo certificato di aeronavigabilità individuale rilasciato dal 26 febbraio 2021, la prova che l’occupante sia protetto in caso di atterraggio di emergenza con carichi dinamici. La dimostrazione può essere fornita:
- tramite prove dinamiche superate con esito positivo;
- oppure mediante analisi razionale che assicuri un livello di sicurezza equivalente, basata su prove dinamiche di un progetto di sedile simile.
Sono espressamente esclusi dall’obbligo:
- i sedili dell’equipaggio di condotta;
- i sedili dei velivoli con tasso di occupazione ridotto, utilizzati solo per operazioni di trasporto aereo commerciale su voli non di linea on demand;
- i sedili dei modelli di velivoli indicati nell’appendice 1 con i relativi numeri di serie del costruttore.
La modifica principale rispetto alla disciplina precedente consiste nell’allineamento della data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità individuale al 26 febbraio 2021, anziché al 18 febbraio 2021, così da tenere conto dei ritardi di produzione legati alla pandemia di COVID-19 ed evitare riqualificazioni aggiuntive dei sedili per velivoli la cui certificazione sia slittata di pochi giorni.
Rettifica sul regime dei dati di tolleranza ai danni
Il regolamento rettifica inoltre il punto 26.334 dell’allegato I. La nuova formulazione chiarisce che il titolare di un’approvazione di modifica rilasciata prima del 1o settembre 2003 deve intervenire solo su richiesta di un operatore soggetto all’obbligo di conformità al punto 26.370, lettera a), punto ii). In tale ipotesi, il titolare deve:
- eseguire una valutazione della tolleranza ai danni per le modifiche e riparazioni oggetto di pubblicazione individuate ai sensi del punto 26.332, lettera a), punti i) e iii);
- realizzare e documentare la relativa ispezione della tolleranza ai danni, salvo che sia già stata eseguita.
I dati risultanti devono poi essere presentati all’Agenzia per approvazione secondo termini differenziati:
- entro 24 mesi dal ricevimento della richiesta, per richieste ricevute prima del 26 febbraio 2023;
- entro il 26 febbraio 2025 o entro 12 mesi dal ricevimento della richiesta, se successivo, per richieste ricevute dal 26 febbraio 2023 in poi.
La rettifica serve a confermare che l’elaborazione dei dati è richiesta solo quando necessaria agli operatori e su loro domanda, così da mantenere proporzionato l’onere per l’industria.
Elenco dei modelli esclusi da alcune disposizioni
L’appendice 1 dell’allegato I è integralmente sostituita con un elenco dettagliato di modelli di velivoli non soggetti a determinate disposizioni della parte 26. L’elenco comprende, tra gli altri, varie famiglie storiche di aeromobili e alcuni modelli più recenti per specifiche matricole, con indicazione delle disposizioni escluse:
- da 26.301 a 26.334 per numerosi modelli storici, tra cui Boeing 707/720, DC-10, DC-8, DC-9, MD-90, Fokker F27/F28, Gulfstream G-159 e G-II_III_IV_V, Convair 440, Learjet, Lockheed 1329/188/382/L-1011, CN-235, NA-265, SD3, DHC-7, CL-215 e TU-204;
- il punto 26.60 per specifiche configurazioni di Airbus A320/A321/A330, ATR 72 e Boeing 737-8/737-9, limitatamente ai numeri di serie del costruttore indicati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione decorre dal 26 febbraio 2021, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/1159, salvo il disposto dell’allegato 1, punto 1), che si applica dal 16 febbraio 2021. Il testo ribadisce la diretta applicabilità e l’obbligatorietà integrale negli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del requisito sulle condizioni dinamiche dei sedili (punto 26.60)
Il punto 26.60 dell’allegato I del regolamento (UE) 2015/640 è sostituito. Per i velivoli pesanti utilizzati per il trasporto aereo commerciale di passeggeri, omologati a partire dal 1o gennaio 1958, il cui primo certificato di aeronavigabilità individuale sia rilasciato a partire dal 26 febbraio 2021, deve essere dimostrata la protezione dell’occupante in caso di atterraggio di emergenza con carichi dinamici. La dimostrazione può avvenire mediante prove dinamiche superate con esito positivo oppure mediante analisi razionale equivalente basata su prove dinamiche di un progetto di sedile simile. Sono previste esclusioni per i sedili dell’equipaggio di condotta, per i sedili dei velivoli con tasso di occupazione ridotto impiegati solo in voli commerciali non di linea on demand e per i sedili dei modelli di velivoli elencati nell’appendice 1 con i relativi numeri di serie del costruttore.
Aggiornamento dell’appendice 1 con l’elenco dei modelli esclusi
L’appendice 1 dell’allegato I è sostituita integralmente. L’elenco individua i modelli di velivoli non soggetti a talune disposizioni dell’allegato I (parte 26) e specifica, per ciascun titolare di TC, tipo, modelli, numeri di serie del costruttore e disposizioni non applicabili. Tra i modelli elencati figurano, tra gli altri, vari Boeing 707/720/DC-10/DC-8/DC-9/MD-90, Fokker F27/F28, Gulfstream G-159 e G-II_III_IV_V, Convair 340/440, Learjet 24/25/31/36/35/55/60, Lockheed 1329/188/382/L-1011, CN-235, NA-265, SD3, DHC-7, CL-215, TU-204 e, per alcune specifiche configurazioni, Airbus A320/A321/A330, ATR 72 e Boeing 737-8/737-9, con riferimento alle disposizioni da 26.301 a 26.334 o al punto 26.60 secondo il caso.
Rettifica sul regime dei dati di tolleranza ai danni (punto 26.334)
Le lettere a) e b) del punto 26.334 dell’allegato I sono sostituite. Su richiesta di un operatore soggetto all’obbligo di conformità al punto 26.370, lettera a), punto ii), il titolare di un’approvazione di modifica rilasciata prima del 1o settembre 2003 deve eseguire una valutazione della tolleranza ai danni per modifiche e riparazioni oggetto di pubblicazione individuate secondo il punto 26.332, lettera a), punti i) e iii), e realizzare e documentare la relativa ispezione, salvo che sia già stata effettuata. I dati di tolleranza ai danni devono essere sottoposti all’Agenzia per approvazione entro 24 mesi dal ricevimento della richiesta, per richieste ricevute prima del 26 febbraio 2023, oppure entro il 26 febbraio 2025 o entro 12 mesi dal ricevimento della richiesta se posteriore, per richieste ricevute dal 26 febbraio 2023 in poi.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 26 febbraio 2021, salvo l’allegato 1, punto 1), che si applica dal 16 febbraio 2021. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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