Regolamento (UE) 2021/96
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 della Commissione del 28 gennaio 2021 che autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio quale nuovo alimento a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, il sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) come nuovo alimento e ne inserisce la voce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. Stabilisce condizioni d’uso, livelli massimi, requisiti specifici di etichettatura e specifiche di composizione e qualità microbiologica. Prevede inoltre una tutela dei dati per cinque anni a favore di Glycom A/S, durante i quali solo tale soggetto può immettere il prodotto sul mercato dell’Unione, salvo autorizzazione successiva autonoma o consenso del richiedente iniziale.
Autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) come nuovo alimento e modifica l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea al sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) di fonte microbica, prodotto mediante fermentazione con ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 DH1, destinato ai soli impieghi e categorie alimentari indicati nell’allegato del regolamento. Riguarda operatori del settore alimentare che immettono sul mercato prodotti contenenti 3’-SL nelle categorie autorizzate, incluse formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti per la prima infanzia, bevande, prodotti lattiero-caseari, barrette ai cereali, sostituti della razione giornaliera per il controllo del peso, alimenti a fini medici speciali e integratori alimentari. Per cinque anni dall’entrata in vigore, l’autorizzazione e la tutela dei dati sono limitate al richiedente iniziale Glycom A/S, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti o con consenso del titolare. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’allegato include anche specifiche restrizioni per gli integratori alimentari e l’esclusione dell’uso destinato a lattanti e bambini nella prima infanzia per tali integratori.
Autorizzazione del sale sodico di 3’-sialil-lattosio come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) quale nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e modifica di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Il provvedimento si fonda sul parere scientifico favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto sicuro il nuovo alimento alle condizioni d’uso proposte.
Contesto e motivazione dell’intervento
La Commissione richiama il fatto che, nel regime dei nuovi alimenti, solo i prodotti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. Dopo la domanda presentata da Glycom A/S il 28 febbraio 2019, la Commissione ha chiesto la valutazione dell’EFSA il 12 giugno 2019; il parere scientifico è stato adottato il 25 marzo 2020. La Commissione ha concluso che il dossier fornito dal richiedente conteneva dati essenziali per la valutazione della sicurezza e che tali dati meritano tutela per cinque anni.
Ambito di autorizzazione e limitazione soggettiva
L’articolo 1 inserisce il sale sodico di 3’-SL nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati. Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore, solo il richiedente iniziale Glycom A/S, con sede in Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, Danimarca, è autorizzato a commercializzare il nuovo alimento nell’Unione, salvo che un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione autonoma senza fare riferimento ai dati protetti o ottenga il consenso del titolare.
Tutela dei dati
L’articolo 2 dispone che i dati contenuti nel fascicolo di domanda su cui l’EFSA ha fondato la valutazione di sicurezza non possono essere utilizzati, senza consenso del richiedente, a vantaggio di richiedenti successivi per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore. Il considerando richiama l’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e chiarisce che la tutela riguarda in particolare gli studi e le relazioni scientifiche non pubblicati che sono stati determinanti per la conclusione di sicurezza.
Condizioni d’uso per categorie alimentari
L’allegato specifica le categorie di alimenti in cui il 3’-SL può essere impiegato e i relativi livelli massimi, espressi come 3’-sialil-lattosio. Le principali categorie autorizzate sono:
- prodotti non aromatizzati pastorizzati e sterilizzati a base di latte, incluso UHT: 0,25 g/l;
- prodotti fermentati a base di latte aromatizzati: 0,25 g/l nelle bevande e 0,5 g/kg negli altri prodotti;
- prodotti fermentati a base di latte non aromatizzati: 0,25 g/l nelle bevande e 2,5 g/kg negli altri prodotti;
- bevande aromatizzate, escluse quelle con pH inferiore a 5: 0,25 g/l;
- barrette ai cereali: 2,5 g/kg;
- formule per lattanti: 0,2 g/l nel prodotto finale pronto al consumo;
- formule di proseguimento: 0,15 g/l nel prodotto finale pronto al consumo;
- alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia: 0,15 g/l nelle bevande e 1,25 g/kg negli altri prodotti;
- bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia: 0,15 g/l nel prodotto finale pronto al consumo;
- sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso: 0,5 g/l nelle bevande e 5 g/kg negli altri prodotti;
- alimenti a fini medici speciali: secondo le particolari esigenze nutrizionali dei destinatari;
- integratori alimentari, tranne quelli destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia: 0,5 g/giorno.
Requisiti di etichettatura
Per i prodotti contenenti il nuovo alimento, l’etichetta deve riportare la denominazione "sale sodico di 3’-sialil-lattosio". Per gli integratori alimentari, è inoltre obbligatorio informare il consumatore che:
- non dovrebbero essere assunti nello stesso giorno in cui si consumano alimenti con aggiunta di sale sodico di 3’-SL;
- non dovrebbero essere assunti da lattanti e bambini nella prima infanzia.
Specifiche di identità e purezza
L’allegato inserisce una voce specifica nella tabella delle specifiche del regolamento (UE) 2017/2470. Il nuovo alimento è descritto come polvere o agglomerato purificati, di colore bianco-biancastro, ottenuti mediante processo microbico da un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 DH1. Sono riportati formula chimica, denominazione chimica, massa molecolare e numero CAS, oltre a criteri analitici e di purezza, tra cui livelli minimi di sostanza secca, limiti per lattosio, acido sialico, 3’-sialil-lattulosio, altri carboidrati, umidità, sodio, cloruro e pH, nonché criteri microbiologici ed endotossine residue.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto UE di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione del nuovo alimento
L’articolo 1, paragrafo 1, inserisce il sale sodico di 3’-sialil-lattosio (3’-SL) nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.
Esclusiva temporanea e tutela dei dati
L’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 2 prevedono che, per cinque anni dalla data di entrata in vigore, solo Glycom A/S sia autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati protetti o con il consenso del richiedente. La tutela copre i dati del fascicolo di domanda utilizzati dall’EFSA per la valutazione di sicurezza.
Condizioni d’uso e requisiti di etichettatura
L’articolo 1, paragrafo 3, rinvia all’allegato per le condizioni di impiego e per i requisiti aggiuntivi di etichettatura. In particolare, la denominazione in ეტichetta deve essere "sale sodico di 3’-sialil-lattosio"; per gli integratori alimentari è obbligatorio indicare che non dovrebbero essere assunti nello stesso giorno in cui si consumano alimenti con aggiunta di sale sodico di 3’-SL e che non dovrebbero essere assunti da lattanti e bambini nella prima infanzia.
Categorie alimentari autorizzate e livelli massimi
L’allegato inserisce il 3’-SL in varie categorie con limiti massimi specifici: prodotti lattiero-caseari non aromatizzati pastorizzati o sterilizzati, 0,25 g/l; prodotti fermentati a base di latte aromatizzati, 0,25 g/l nelle bevande e 0,5 g/kg negli altri prodotti; prodotti fermentati a base di latte non aromatizzati, 0,25 g/l nelle bevande e 2,5 g/kg negli altri prodotti; bevande aromatizzate con pH pari o superiore a 5, 0,25 g/l; barrette ai cereali, 2,5 g/kg; formule per lattanti, 0,2 g/l nel prodotto pronto al consumo; formule di proseguimento, 0,15 g/l; alimenti a base di cereali e altri alimenti per la prima infanzia, 0,15 g/l nelle bevande e 1,25 g/kg negli altri prodotti; bevande a base di latte e prodotti analoghi per la prima infanzia, 0,15 g/l; sostituti dell’intera razione giornaliera per il controllo del peso, 0,5 g/l nelle bevande e 5 g/kg negli altri prodotti; alimenti a fini medici speciali, secondo le particolari esigenze nutrizionali; integratori alimentari, 0,5 g/giorno.
Specifiche del nuovo alimento
L’allegato introduce nella tabella delle specifiche la descrizione del sale sodico di 3’-SL di fonte microbica: polvere o agglomerato purificati, bianco-biancastri, ottenuti da un ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 DH1, con formula chimica C23H38NO19Na, massa molecolare 655,53 Da e numero CAS 128596-80-5. Sono fissati criteri di purezza, composizione, umidità, pH, residui proteici, limiti microbiologici e di endotossine.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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