Regolamento (UE) 2021/92
Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio del 28 gennaio 2021 che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle Acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa, per il 2021, il quadro annuale delle possibilità di pesca dell'Unione: TAC, contingenti, limiti di sforzo, autorizzazioni e misure tecniche e di conservazione. La disciplina è costruita in coerenza con la PCP, con i pareri scientifici del CIEM e con le misure adottate nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca. Sono previste regole specifiche per numerose specie e zone, inclusi stock soggetti a obbligo di sbarco, stock condivisi con paesi terzi e specie vietate. Il testo contiene anche disposizioni transitorie e di applicazione temporale, nonché il rinvio a meccanismi di scambio e flessibilità dei contingenti.
Stabilisce per il 2021 le possibilità di pesca, i TAC, gli sforzi di pesca e le autorizzazioni per vari stock ittici nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non UE.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell'Unione e alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione; inoltre, per specifiche disposizioni, riguarda la pesca ricreativa e la pesca commerciale da riva. Copre le acque dell'Unione, determinate acque non dell'Unione accessibili alle navi dell'Unione (incluse acque norvegesi, delle Isole Fær Øer, Groenlandia, Jan Mayen e varie zone gestite da ORGP) e, per alcune misure, anche le acque internazionali. Talune disposizioni si applicano solo a specifiche zone e periodi (ad es. CCAMLR dal 1° dicembre 2020, limiti dello sforzo di pesca dal 1° febbraio 2021, chiusure e misure su spigola/anguilla/cicerello in finestre temporali determinate).
Possibilità di pesca per il 2021
Il regolamento 2021/92 del Consiglio fissa il quadro annuale delle possibilità di pesca per il 2021, in attuazione dell'art. 43, par. 3, TFUE e della politica comune della pesca. Il testo combina TAC, contingenti, limiti di sforzo, autorizzazioni di pesca, misure tecniche e divieti per numerose specie, con una forte integrazione dei pareri scientifici del CIEM e delle misure adottate nelle ORGP competenti.
Finalità e criteri di determinazione dei TAC
La logica del regolamento è quella della conservazione degli stock in coerenza con la PCP, con riferimento ai principi di sfruttamento sostenibile, MSY e approccio precauzionale. I considerando chiariscono che, per gli stock soggetti all'obbligo di sbarco, i TAC sono definiti tenendo conto del fatto che i rigetti non sono più autorizzati, mentre per alcuni stock in forte sofferenza biologica vengono introdotti TAC di catture accessorie e misure volte a ridurre la mortalità.
Ambito soggettivo e definizioni
Il regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione e alle navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione; in taluni casi, anche alla pesca ricreativa e alla pesca commerciale da riva. Le definizioni operative sono ampie e includono nozioni essenziali per l'applicazione pratica, come TAC, contingente, valutazione analitica, zone CIEM, acque internazionali e boe strumentali/operative.
TAC, contingenti e ripartizione
L'allegato I contiene il cuore quantitativo del regolamento: TAC e contingenti per ciascuno stock e zona, con ripartizione tra Stati membri e, ove pertinente, quote per paesi terzi o accessi specifici. Per alcuni stock il TAC non è ripartito a livello UE ma è stabilito direttamente dallo Stato membro interessato; tali Stati devono comunicare alla Commissione i dati utilizzati e la motivazione della conformità alla PCP entro il 15 marzo 2021.
Obbligo di sbarco e TAC provvisori
Il regolamento recepisce in modo puntuale l'obbligo di sbarco, spiegando che le catture soggette a deroga possono essere trattenute o sbarcate solo nei limiti di contingenti non esauriti. Per alcuni stock, specialmente in relazione alle consultazioni con Regno Unito, Norvegia e altri partner, i TAC sono fissati in via provvisoria per il primo trimestre 2021, senza pregiudicare gli esiti finali dei negoziati o le decisioni successive delle ORGP.
Meccanismi di flessibilità e scambio
Il regolamento disciplina sia la flessibilità interna ai TAC, sia gli scambi tra Stati membri, sia l'interazione con il regolamento (CE) n. 847/96. In presenza dell'obbligo di sbarco, viene istituita una riserva comune di contingenti per le catture accessorie inevitabili, con criteri di equivalenza commerciale e restituzione dei quantitativi non utilizzati.
Misure per specie e stock sensibili
Una parte molto rilevante del testo è dedicata a specie particolarmente sensibili o commercialmente importanti. Tra gli esempi principali: spigola, con forti restrizioni alla pesca commerciale e ricreativa; anguilla, con un periodo di chiusura obbligatorio di tre mesi da fissare a livello nazionale; cicerello, con un regime di chiusura temporanea; merluzzo bianco e merlano nel Mar Celtico e nel Mare del Nord, con misure tecniche selettive e chiusure spaziali; e numerose specie di squali e razze soggette a divieti di pesca o di sbarco.
Spigola: divieti, deroghe e pesca ricreativa
Per la spigola il regolamento combina un divieto generale nelle divisioni 4b, 4c e nella sottozona 7 con deroghe limitate per gennaio 2021 relative a specifici attrezzi e quantitativi. Sono inoltre previste misure dettagliate per la pesca ricreativa, con limiti giornalieri, periodi di cattura e rilascio e divieti assoluti per l'uso di reti fisse in determinati casi. Francia e Spagna devono inoltre assicurare che la mortalità per pesca nello stock delle divisioni 8a e 8b non superi il valore FMSY.
Misure tecniche nel Mar Celtico, Mare d'Irlanda, ovest della Scozia e Mare del Nord
Gli articoli 15-19 introducono misure tecniche molto specifiche per ridurre le catture di merluzzo bianco e merlano e migliorare la selettività degli attrezzi. Sono previste combinazioni di dimensioni di maglia, pannelli quadrati, reti selettive, griglie e altri dispositivi, oltre a zone chiuse e periodi di chiusura per proteggere il merluzzo bianco in fase riproduttiva. Il tutto è collegato ai piani pluriennali e al processo di regionalizzazione della PCP.
Specie vietate e specie protette
Gli articoli 20 e 57 elencano numerose specie per le quali sono vietati pesca, detenzione, trasbordo e sbarco, con rilascio immediato degli esemplari accidentalmente catturati. Il divieto riguarda, tra le altre, varie razze, squali profondi e specie protette in zone UE e in acque di paesi terzi, con differenziazioni territoriali molto puntuali.
Regime delle ORGP e stock extra-UE
Il regolamento recepisce e applica le misure di numerose ORGP: NEAFC, ICCAT, CCAMLR, IOTC, SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC e SIOFA. Per ciascuna zona sono fissati TAC, limiti di capacità, giornate di pesca, periodi di chiusura, notifiche preventive, limiti agli DCP, restrizioni su squali, tonni tropicali, specie demersali, austromerluzzi e altre risorse. In diversi casi il testo dà attuazione a misure internazionali già adottate e, quando necessario, le recepisce con efficacia retroattiva o provvisoria.
Rapporti con Regno Unito, Norvegia, Fær Øer e altri paesi terzi
A seguito della Brexit e delle consultazioni ancora in corso, il regolamento prevede TAC provvisori per stock condivisi con il Regno Unito e la Norvegia, in modo da garantire la continuità dell'attività di pesca senza pregiudicare gli esiti degli accordi internazionali. Per le navi di paesi terzi sono fissate condizioni e autorizzazioni specifiche, in particolare per Norvegia, Isole Fær Øer e Venezuela.
Autorizzazioni di pesca e obblighi di comunicazione
Il numero massimo di autorizzazioni per operare in acque di paesi terzi è fissato nell'allegato V, mentre per le navi di paesi terzi nelle acque UE valgono le condizioni dell'art. 56 e le specie vietate dell'art. 57. Gli Stati membri devono inoltre usare i codici stock dell'allegato I per la trasmissione dei dati di cattura e sforzo alla Commissione, oltre a notificare trasferimenti di contingenti, programmi di osservazione scientifica, periodi di chiusura e altri adempimenti specifici.
Applicazione temporale e transitoria
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2021, con alcune eccezioni importanti: le disposizioni su spigola, cicerello e parte delle misure tecniche valgono solo per il primo trimestre; le disposizioni CCAMLR decorrono dal 1° dicembre 2020; i limiti di sforzo dell'allegato II si applicano dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022. Inoltre, diverse disposizioni continuano ad applicarsi nel 2022 fino al nuovo regolamento annuale, evitando vuoti normativi.
Lettura operativa per avvocati e commercialisti
Per i professionisti, il regolamento ha rilevanza immediata nella pianificazione dei piani di pesca, nella gestione dei contingenti, nel monitoraggio dei limiti di cattura e nell'assistenza agli operatori su autorizzazioni, scambi, flessibilità e obblighi di reporting. Il testo richiede un controllo puntuale di specie, zone, periodi e codici stock, oltre alla verifica delle condizioni speciali e delle deroghe applicabili a ogni flottiglia o impresa di pesca.
Disposizioni principali
Oggetto, specie e periodi coperti
Il regolamento stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. Comprende i limiti di cattura per il 2021 e, in alcuni casi, per il 2022; i limiti di sforzo di pesca per il 2021; e talune possibilità di pesca per il periodo 1° dicembre 2020-30 novembre 2021 nella zona CCAMLR (art. 1).
Ambito soggettivo e definizioni
Si applica ai pescherecci dell'Unione e alle navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione; in certi casi anche alla pesca ricreativa e alla pesca commerciale da riva (art. 2). Definisce, tra l'altro, nave di paese terzo, pesca ricreativa, acque internazionali, TAC, contingente, valutazione analitica, boa strumentale e boa operativa, nonché numerose zone di pesca CIEM e ORGP (artt. 3 e 4).
TAC, ripartizione e TAC stabiliti dagli Stati membri
I TAC e la loro ripartizione tra Stati membri sono contenuti nell'allegato I; i pescherecci dell'Unione possono pescare anche in acque di Fær Øer, Groenlandia, Norvegia, Jan Mayen e Regno Unito nei limiti e alle condizioni previste (art. 5). Per alcuni stock, i TAC sono stabiliti direttamente dallo Stato membro interessato, che deve conformarsi alla PCP e comunicare alla Commissione, entro il 15 marzo 2021, i TAC adottati, i dati scientifici utilizzati e la dimostrazione della conformità (art. 6).
TAC provvisori e obbligo di sbarco
Per alcune tabelle di allegato IA e IB, i TAC sono provvisori e si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, senza pregiudicare la fissazione definitiva per il 2021 in esito a negoziati, consultazioni o pareri scientifici (art. 7). Il regolamento recepisce l'obbligo di sbarco di cui all'art. 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013, prevedendo che le catture non soggette a tale obbligo possano essere tenute a bordo o sbarcate solo entro contingenti non esauriti o contingenti UE non ripartiti; individua inoltre stock non bersaglio entro limiti biologici di sicurezza ai fini della deroga dall'imputazione ai contingenti (art. 8).
Riserva comune per catture accessorie inevitabili
Per attuare l'obbligo di sbarco, il 6% di alcuni contingenti provvisori e il 3% di altri è reso disponibile in una riserva comune per lo scambio di contingenti, accessibile agli Stati membri sprovvisti di contingenti fino al 31 marzo 2021. I quantitativi non utilizzati tornano agli Stati membri originari e gli scambi devono avvenire a valore commerciale equivalente; se il meccanismo non basta, gli Stati membri devono cercare ulteriori scambi ai sensi dell'art. 16, par. 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (art. 9).
Sforzo di pesca nella divisione CIEM 7e
Per la gestione della sogliola nella divisione CIEM 7e, l'allegato II disciplina diritti e obblighi sugli sforzi di pesca. La Commissione può concedere giorni aggiuntivi in mare per sistemi di gestione a chilowatt-giorni e, fino a tre giorni aggiuntivi tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022, per programmi rafforzati di osservazione scientifica, con procedura di esame ex regolamento (UE) n. 182/2011 (art. 10).
Spigola e anguilla
Per la spigola nelle divisioni CIEM 4b e 4c e nella sottozona 7 è vietata la pesca commerciale, nonché la detenzione, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco; sono previste deroghe limitate per gennaio 2021 per specifici attrezzi e quantitativi, con obblighi di comunicazione mensile, e limiti specifici per la pesca ricreativa nelle zone 4b, 4c, 6a e 7a-7k e nelle zone 8a e 8b (art. 11). Per l'anguilla è imposto un divieto di pesca mirata, accidentale e ricreativa per tre mesi consecutivi, da fissare da ciascuno Stato membro tra il 1° agosto 2021 e il 28 febbraio 2022, con comunicazione alla Commissione entro il 1° giugno 2021 (art. 12).
Flessibilità tra TAC, TAC precauzionali e TAC analitici
La ripartizione dei TAC non pregiudica scambi di contingenti, detrazioni, riassegnazioni, sbarchi supplementari e riporti consentiti da altri atti UE (art. 13, par. 1). Gli stock soggetti a TAC precauzionale o analitico sono disciplinati secondo il regolamento (CE) n. 847/96, salvo diversa indicazione; gli articoli 3 e 4 di tale regolamento non si applicano quando lo Stato membro utilizza la flessibilità interannuale dell'art. 15, par. 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (art. 13, parr. 2-4).
Misure tecniche e chiusure
Sono previste misure tecniche per il cicerello, per il merluzzo bianco e il merlano nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda, nelle acque a ovest della Scozia e nel Mare del Nord, con obblighi su dimensioni di maglia, griglie, pannelli e sistemi selettivi; sono inoltre previste chiusure stagionali e chiusure spaziali nelle zone indicate negli allegati III e IV (artt. 14-19).
Specie vietate
Per le specie elencate agli artt. 20 e 57 è vietata la pesca, la conservazione, il trasbordo e lo sbarco, con obbligo di rilascio immediato degli esemplari catturati accidentalmente. L'elenco include, tra l'altro, varie razze, squali e specie protette in specifiche zone UE e in determinate acque di paesi terzi.
Obblighi di comunicazione e codici stock
Gli Stati membri devono utilizzare i codici stock dell'allegato I per i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca comunicati alla Commissione ai sensi degli artt. 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (art. 21).
Autorizzazioni di pesca e trasferimenti di contingenti
Il numero massimo di autorizzazioni per operare in acque di paesi terzi è indicato nell'allegato V. Gli scambi di contingenti tra Stati membri possono comportare il trasferimento delle corrispondenti autorizzazioni, senza superare il numero complessivo massimo per zona (art. 22). Nei casi di trasferimenti o scambi in ambito ORGP, la Commissione può approvare la proposta, vincolarsi allo scambio e informare gli Stati membri; la ripartizione non altera il principio di stabilità relativa (art. 23).
Misure ORGP e stock condivisi
Nella zona NEAFC è vietata la pesca in un'area di chiusura per lo scorfano nel Mare di Irminger (art. 24). Nella zona ICCAT il regolamento limita capacità, numero di navi, tonnare e capacità di allevamento del tonno rosso, disciplina pesca ricreativa e vieta specifiche specie di squali (artt. 25-27). Nella zona CCAMLR sono previste notifiche per la pesca esplorativa dell'austromerluzzo e per il krill, oltre a limiti di cattura e regole su squali e profondità (artt. 28-30). Nella zona IOTC sono fissate capacità massime, regole sui DCP e divieti su squali e mobulidi (artt. 31-34). Nella zona SPRFMO, IATTC, SEAFO, WCPFC, Mare di Bering e SIOFA sono previste ulteriori limitazioni, periodi di chiusura, limiti di cattura, divieti e obblighi di notifica (artt. 35-51).
Possibilità di pesca per navi di paesi terzi
Le navi norvegesi e delle Isole Fær Øer possono operare nelle acque dell'Unione nei limiti dei TAC e delle condizioni del regolamento e del regolamento (UE) 2017/2403; lo stesso vale per le navi del Regno Unito e del Venezuela, secondo le rispettive basi giuridiche e condizioni (artt. 52-54). Il numero massimo di autorizzazioni per navi di paesi terzi nelle acque dell'Unione è fissato nell'allegato V, parte B (art. 55), e si applicano anche le condizioni dell'art. 8 sulle catture e le specie vietate dell'art. 57 (artt. 56-57).
Procedure, transizione e applicazione
La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l'acquacoltura e opera, ove previsto, secondo la procedura di esame del regolamento (UE) n. 182/2011 (art. 58). Le disposizioni su spigola, merlano, squali, scorfani e altre specie continuano ad applicarsi nel 2022 fino all'entrata in vigore del regolamento 2022; le misure tecniche per le acque nordoccidentali restano applicabili fino all'adozione del pertinente atto delegato (art. 59). Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2021, con eccezioni specifiche: art. 11, parr. 1, 2, 3 e 5, e artt. 14 e 18 dal 1° gennaio al 31 marzo 2021; disposizioni CCAMLR dal 1° dicembre 2020; limiti di sforzo di pesca dell'allegato II dal 1° febbraio 2021 al 31 gennaio 2022 (art. 60).
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