Regolamento (UE) 2021/91
Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio del 28 gennaio 2021 che stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell’Unione per determinati stock ittici di acque profonde
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i TAC e le possibilità di pesca per diversi stock di acque profonde per il 2021 e il 2022, sulla base dei pareri scientifici e del quadro della politica comune della pesca. Prevede regole di ripartizione tra Stati membri, casi in cui i TAC sono fissati da uno Stato membro, disciplina per TAC provvisori nei primi tre mesi del 2021 e norme specifiche per dichiarazioni, flessibilità e sbarco. Introduce inoltre divieti di pesca per pesce specchio atlantico e squali di acque profonde, nonché condizioni collegate all’accesso reciproco con il Regno Unito.
Fissa per il 2021 e il 2022 le possibilità di pesca annuali e i TAC per taluni stock ittici di acque profonde, con regole di ripartizione, obblighi di dichiarazione e divieti specifici.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione che catturano stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell’Unione e in talune acque non dell’Unione soggette a limiti di cattura. Incide anche sui pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e muniti di licenza rilasciata da un’amministrazione della pesca del Regno Unito, quando operano nelle acque dell’Unione nei limiti dei TAC fissati. Sono inclusi gli stock elencati nell’allegato, con disciplina specifica per taluni TAC provvisori dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Restano rilevanti le esclusioni/limitazioni indicate nell’allegato, tra cui i divieti di pesca diretta per alcune specie e le restrizioni sulle catture accessorie.
Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio sulle possibilità di pesca per stock di acque profonde
Il regolamento stabilisce, per il 2021 e il 2022, le possibilità di pesca annuali per i pescherecci dell’Unione relative a determinati stock di acque profonde. L’atto si fonda sulla politica comune della pesca e sui pareri scientifici disponibili, con un’impostazione prudenziale per gli stock privi di dati sufficienti e con particolare attenzione all’obbligo di sbarco, ai piani pluriennali e ai rapporti con il Regno Unito nel periodo post-Brexit.
Ambito materiale e logica regolatoria
L’atto disciplina la fissazione e la ripartizione dei TAC per specie di acque profonde nelle acque dell’Unione e, per specifici stock, in acque non dell’Unione soggette a limiti di cattura. Il regolamento richiama il principio di stabilità relativa, l’esigenza di basare le misure sui migliori pareri scientifici disponibili del CIEM e la necessità di integrare considerazioni biologiche, economiche e sociali. Per gli stock con dati insufficienti o non affidabili, la gestione deve seguire l’approccio precauzionale di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013.
TAC, ripartizione tra Stati membri e condizioni collegate
L’articolo 3 stabilisce che i TAC e la loro ripartizione sono fissati nell’allegato, insieme alle eventuali condizioni funzionalmente collegate. La ripartizione non incide sugli scambi di contingenti, sulle detrazioni, riassegnazioni e flessibilità previste da altri atti dell’Unione, né sulle regole di controllo e recupero dei quantitativi previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009.
Sono inoltre richiamate le regole sui TAC precauzionali e analitici: per i primi si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; per i secondi si applicano, salvo diversa previsione dell’allegato, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 dello stesso regolamento. Tuttavia, tali disposizioni non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Rapporti con l’obbligo di sbarco e con i piani pluriennali
Il regolamento tiene conto del fatto che l’obbligo di sbarco è pienamente applicabile dal 1° gennaio 2019. Ne deriva che, per gli stock soggetti a tale obbligo, le possibilità di pesca devono essere determinate con riferimento alle catture complessive, riducendo i quantitativi che possono ancora essere rigettati in deroga. L’atto si coordina anche con il regolamento (UE) 2019/472 sul piano pluriennale per le acque occidentali, per gli stock che rientrano nel suo ambito.
Regime speciale per il pesce sciabola nero nella zona Copace 34.1.2
Per il pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nella zona Copace 34.1.2 il TAC è fissato dal Portogallo. Tale decisione nazionale deve essere conforme ai principi della PCP e, in presenza di valutazioni analitiche, deve consentire uno sfruttamento il più possibile coerente con il rendimento massimo sostenibile dal 2019 in avanti; in mancanza o incompletezza delle valutazioni, si applica l’approccio precauzionale. Il Portogallo deve trasmettere alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno, il TAC adottato, i dati utilizzati e una giustificazione della conformità ai criteri richiesti.
TAC provvisori per il primo trimestre 2021
Per alcune tabelle dell’allegato i TAC sono espressamente provvisori e si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021. Tale disciplina è stata adottata in ragione della mancanza di un accordo definitivo con il Regno Unito sui livelli dei TAC degli stock transzonali e serve a garantire continuità alle attività di pesca senza compromettere le consultazioni internazionali, i pareri scientifici e la successiva fissazione di TAC permanenti. In linea generale, tali valori provvisori corrispondono al 25 % della quota dell’Unione per il 2020.
Condizioni operative, obblighi di sbarco e dichiarazioni
Le catture non soggette all’obbligo di sbarco possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se effettuate da navi di uno Stato membro con contingente non esaurito, oppure se rientrano in un contingente dell’Unione non ripartito e ancora disponibile. Per la trasmissione dei dati sugli sbarchi, gli Stati membri devono usare i codici stock indicati nell’allegato, in coerenza con gli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Divieti mirati per specie vulnerabili
L’articolo 9 introduce due divieti centrali. In primo luogo, ai pescherecci dell’Unione è vietato pescare pesce specchio atlantico, nonché conservarlo a bordo, trasbordarlo o sbarcarlo, nelle zone CIEM 1-10, 12 e 14. In secondo luogo, è vietata la pesca degli squali di acque profonde nelle aree indicate, insieme alla detenzione, al trasbordo, al trasferimento e allo sbarco. Le motivazioni emergono dai considerando: per il pesce specchio atlantico il CIEM raccomanda di non effettuare catture fino al 2024; per gli squali di acque profonde si richiede una drastica riduzione della mortalità da pesca.
Allegato: specie, aree e contingenti
L’allegato è parte essenziale dell’atto e contiene la corrispondenza tra nomi comuni, codici e nomi scientifici delle specie, nonché la tabella dei TAC annuali in tonnellate di peso vivo. Le specie disciplinate includono, tra le altre, pesce sciabola nero, berici, granatiere di roccia, granatiere berglax e occhialone. Le tabelle distinguono tra anni 2021 e 2022, tra TAC precauzionali e provvisori, tra contingenti nazionali, contingente "Altri", quota dell’Unione e quota del Regno Unito, e riportano note tecniche importanti per la pratica, come il divieto di pesca diretta per alcune catture accessorie, i limiti percentuali massimi e i codici di dichiarazione separata per i contingenti condivisi.
Entrata in vigore e efficacia temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua applicazione decorre dal 1° gennaio 2021, così da evitare interruzioni delle attività di pesca e assicurare continuità operativa ai settori interessati.
Disposizioni principali
Oggetto e periodo di applicazione
Stabilisce, per il 2021 e il 2022, le possibilità di pesca annuali concesse ai pescherecci dell’Unione per stock ittici di determinate specie di acque profonde nelle acque dell’Unione e in determinate acque non dell’Unione in cui vigono limiti di cattura (art. 1). Si applica dal 1° gennaio 2021 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione (art. 11).
Definizioni rilevanti
Richiama le definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e precisa, tra l’altro, il concetto di TAC, contingente, acque internazionali, valutazione analitica, zone CIEM e Copace, nonché la nozione di squali di acque profonde, individuati nell’allegato (art. 2).
TAC, ripartizione e condizioni collegate
I TAC per le specie di acque profonde e la loro ripartizione tra gli Stati membri, nonché eventuali condizioni funzionalmente collegate, sono fissati nell’allegato (art. 3, par. 1). I pescherecci dell’Unione possono essere autorizzati a pescare, entro i TAC, anche nelle acque soggette alla giurisdizione del Regno Unito alle condizioni del regolamento (UE) 2017/2403 e delle relative disposizioni di attuazione (art. 3, par. 2).
Pescherecci del Regno Unito nelle acque dell’Unione
I pescherecci battenti bandiera del Regno Unito, immatricolati nel Regno Unito e muniti di licenza dell’amministrazione della pesca del Regno Unito possono essere autorizzati a pescare nelle acque dell’Unione nei limiti dei TAC dell’allegato, soggetti alle condizioni del regolamento (UE) 2017/2403 (art. 4).
TAC fissato da uno Stato membro
Per il pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) nella zona Copace 34.1.2, il TAC è stabilito dal Portogallo (art. 5, par. 1). Il TAC nazionale deve rispettare i principi della PCP, in particolare lo sfruttamento sostenibile, e consentire, se esiste una valutazione analitica, uno sfruttamento in linea, per quanto possibile, con l’MSY dal 2019; in assenza o incompletezza di valutazioni analitiche, si applica l’approccio precauzionale (art. 5, par. 2). Il Portogallo deve comunicare alla Commissione entro il 15 marzo di ogni anno il TAC adottato, i dati utilizzati e la dimostrazione della conformità ai criteri previsti (art. 5, par. 3).
Ripartizione, flessibilità e TAC precauzionali/analitici
La ripartizione dei contingenti non pregiudica scambi, detrazioni, riassegnazioni e sbarchi supplementari o riporti previsti da vari atti UE, inclusi gli articoli 16, par. 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009, 12, par. 7, del regolamento (UE) 2017/2403, e gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e 105-107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 (art. 6, par. 1). Gli stock soggetti a TAC precauzionale o analitico sono indicati nell’allegato; per i TAC precauzionali si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96, mentre per i TAC analitici si applicano, salvo diversa indicazione, l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 dello stesso regolamento, ma tali disposizioni non si applicano quando è utilizzata la flessibilità interannuale dell’articolo 15, par. 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 (art. 6, parr. 2-4).
Condizioni per lo sbarco delle catture non soggette all’obbligo di sbarco
Le catture escluse dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 possono essere conservate a bordo o sbarcate solo se effettuate da navi di uno Stato membro con contingente non esaurito oppure se fanno parte di un contingente a disposizione dell’Unione non ripartito tra gli Stati membri e non ancora esaurito (art. 7).
TAC provvisori per i primi tre mesi del 2021
Nei casi indicati nell’allegato, i TAC sono provvisori e si applicano dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, senza pregiudicare la fissazione dei TAC definitivi per il 2021 e il 2022 secondo negoziati/consultazioni internazionali, pareri scientifici, il regolamento (UE) n. 1380/2013 e i pertinenti piani pluriennali (art. 8, par. 1). I pescherecci dell’Unione possono pescare tali stock nelle acque dell’Unione, internazionali e nelle acque di paesi terzi che abbiano concesso accesso (art. 8, par. 2).
Divieti specifici di pesca, detenzione e sbarco
È vietato ai pescherecci dell’Unione pescare, conservare a bordo, trasbordare o sbarcare pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle zone CIEM da 1 a 10, 12 e 14, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali di tali zone (art. 9, lett. a). È inoltre vietato pescare squali di acque profonde nelle sottozone CIEM da 5 a 9, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della sottozona 10, nelle acque internazionali della sottozona 12 e nelle acque dell’Unione delle zone Copace 34.1.1, 34.1.2 e 34.2, nonché conservarli a bordo, trasbordarli, trasferirli o sbarcarli (art. 9, lett. b).
Trasmissione dei dati e codici stock
Per trasmettere alla Commissione i dati sugli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri devono utilizzare i codici stock indicati nell’allegato (art. 10).
Allegato: specie, zone e quantitativi
L’allegato contiene la tavola di corrispondenza tra nomi comuni, codici alfa-3 e nomi scientifici delle specie, includendo tra le altre pesce sciabola nero, berici, granatiere di roccia, granatiere berglax e occhialone. Contiene inoltre i TAC annuali in tonnellate di peso vivo per ciascuna specie e zona, con indicazione dei contingenti per Stato membro, delle quote "Altri", dell’Unione e del Regno Unito, e delle note tecniche su catture accessorie, divieti di pesca diretta, limiti percentuali e codici separati per la dichiarazione. Per alcune voci, in particolare il pesce sciabola nero nella zona Copace 34.1.2, il TAC è "da fissare" dal Portogallo; per talune tabelle si applica l’articolo 8 e i TAC sono quindi provvisori.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 28 gen 2021Regolamento (UE) 2021/90
- Regolamento · 28 gen 2021Regolamento (UE) 2021/92
- Regolamento · 28 gen 2021Regolamento (UE) 2021/95
- Regolamento · 28 gen 2021Regolamento (UE) 2021/96
- Regolamento · 28 gen 2021Regolamento (UE) 2021/97
- Regolamento · 28 gen 2021Regolamento (UE) 2021/125
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →