Regolamento (UE) 2021/90
Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio del 28 gennaio 2021 che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa per il 2021 il quadro delle possibilità di pesca nell’area mediterranea e nel Mar Nero, in coerenza con la politica comune della pesca, con i piani pluriennali applicabili e con le raccomandazioni della CGPM recepite nel diritto dell’Unione. Esso combina TAC e contingenti, limiti di sforzo di pesca, tetti di capacità di flotta, numeri massimi di autorizzazioni e periodi di chiusura stagionale per specifiche specie e zone. Sono inoltre previsti obblighi di gestione e comunicazione dei dati verso la Commissione, nonché regole sulla flessibilità annuale per evitare eccessi di sfruttamento. La disciplina si applica dal 1° gennaio 2021, pur entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Stabilisce per il 2021 le possibilità di pesca, i TAC, i contingenti, i limiti di sforzo e altre misure di gestione per alcuni stock ittici nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione e, nei casi espressamente previsti, anche alla pesca ricreativa, per le attività di cattura o raccolta degli stock indicati nel Mar Mediterraneo, nel Mar Mediterraneo occidentale, nel Mare Adriatico, nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio, nel Mare di Levante, nel Mare di Alborán e nel Mar Nero, secondo le definizioni geografiche della CGPM richiamate dal regolamento. Sono disciplinati in particolare anguilla, corallo rosso, lampuga, stock demersali del Mediterraneo occidentale e dell’Adriatico, piccoli pelagici adriatici, gamberi rossi e viola nel Canale di Sicilia, Mar Ionio e Mare di Levante, occhialone nel Mare di Alborán, spratto e rombo chiodato nel Mar Nero. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2021 ed è direttamente applicabile negli Stati membri; alcuni articoli richiedono periodi di chiusura, limiti annuali, autorizzazioni e invio di dati alla Commissione.
Regolamento (UE) 2021/90 del Consiglio: possibilità di pesca per il 2021 nel Mediterraneo e nel Mar Nero
Il regolamento definisce, per l’anno 2021, il quadro delle possibilità di pesca per una serie di stock ittici del Mar Mediterraneo e del Mar Nero. L’intervento si colloca nel solco della politica comune della pesca e recepisce, per quanto rilevante, piani pluriennali e raccomandazioni della CGPM, con l’obiettivo di assicurare la conservazione delle risorse biologiche marine e la sostenibilità dello sfruttamento.
Contesto normativo e finalità
Il Consiglio richiama l’articolo 43, paragrafo 3, TFUE, che gli attribuisce la competenza ad adottare le misure di fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. Nei considerando si evidenzia che le possibilità di pesca devono essere fissate in coerenza con gli obiettivi della PCP, tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, dei piani pluriennali applicabili e della necessità di garantire la stabilità relativa delle attività di pesca.
Una parte rilevante della disciplina deriva dall’attuazione nel diritto dell’Unione di raccomandazioni della CGPM relative a specifiche specie e aree: anguilla nel Mediterraneo, piccoli pelagici e demersali nell’Adriatico, gamberi rossi e viola in Ionio, Levante e Canale di Sicilia, corallo rosso, lampuga, occhialone e, nel Mar Nero, spratto e rombo chiodato. Il regolamento tiene conto anche del regime di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009 e della disciplina sulla flessibilità dei TAC di cui al regolamento (CE) n. 847/96, coordinandola con la flessibilità interannuale introdotta dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Ambito di applicazione
L’articolo 2 limita l’applicazione ai pescherecci dell’Unione che sfruttano gli stock elencati, ma alcune disposizioni si applicano anche alla pesca ricreativa, ove espressamente previsto. Le zone interessate sono individuate tramite le sottozone geografiche della CGPM: Mediterraneo in generale, Mediterraneo occidentale, Adriatico, Canale di Sicilia, Mar Ionio, Mare di Levante, Mare di Alborán e Mar Nero.
Tra gli stock disciplinati figurano, in particolare:
- anguilla, corallo rosso e lampuga nel Mediterraneo;
- gambero viola, gambero rosa mediterraneo, gambero rosso, nasello, scampo e triglia di fango nel Mediterraneo occidentale;
- acciuga e sardina, nonché nasello, scampo, sogliola, gambero rosa mediterraneo e triglia di fango nell’Adriatico;
- gambero rosso e gambero viola in Canale di Sicilia, Mar Ionio e Mare di Levante;
- occhialone nel Mare di Alborán;
- spratto e rombo chiodato nel Mar Nero.
Definizioni e delimitazione geografica
L’articolo 3 rinvia alle definizioni generali della PCP e introduce alcune nozioni operative rilevanti per l’applicazione delle misure, tra cui TAC, contingente, contingente autonomo dell’Unione, contingente analitico e valutazione analitica. Particolare rilievo assume la definizione di dispositivo di concentrazione dei pesci, perché la lampuga viene disciplinata proprio in relazione alla pesca con tali strumenti.
L’articolo 4 specifica le aree geografiche secondo la classificazione CGPM. Questo è essenziale per interpretare gli allegati, che fissano quantitativi, autorizzazioni, giorni di pesca e capacità di flotta in base alle singole sottozone e ai diversi Stati membri interessati.
Misure per il Mediterraneo
Anguilla
Per l’anguilla, l’articolo 5 impone a ciascuno Stato membro un periodo di chiusura di tre mesi consecutivi nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali del Mediterraneo. Il periodo deve essere coerente con il regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione e con i modelli di migrazione temporale dello stock nello Stato membro interessato. La Commissione deve ricevere la comunicazione del periodo scelto almeno un mese prima della sua efficacia e comunque entro il 31 gennaio 2021. Inoltre, gli Stati membri non possono superare i livelli massimi di cattura o di sforzo già fissati nei rispettivi piani nazionali.
Corallo rosso
Per il corallo rosso, l’articolo 6 prevede limiti sia quantitativi sia autorizzativi. Il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi raccolti non possono superare i livelli indicati nell’allegato I. È vietato il trasbordo in mare per i pescherecci soggetti a tali limiti. Per la pesca ricreativa, gli Stati membri devono vietare prelievo, detenzione a bordo, trasbordo e sbarco.
L’allegato I dettaglia il numero massimo di autorizzazioni per Stato membro e il quantitativo massimo di raccolta espresso in tonnellate di peso vivo. In particolare, il totale Unione è pari a 5,848 tonnellate; sono indicati i quantitativi per Grecia, Francia, Croazia e Italia, mentre per la Spagna è previsto un valore pari a zero in ragione del divieto temporaneo richiamato nelle note dell’allegato.
Lampuga
L’articolo 7 disciplina la pesca della lampuga nelle acque internazionali del Mediterraneo con dispositivi di concentrazione dei pesci. Il numero massimo di pescherecci autorizzati è fissato nell’allegato II. Tale allegato indica, per le navi operanti in acque internazionali, 797 autorizzazioni per l’Italia e 130 per Malta.
Mediterraneo occidentale: stock demersali e sforzo di pesca
L’articolo 8 si riferisce agli stock demersali del Mediterraneo occidentale disciplinati dal regolamento (UE) 2019/1022. Il parametro centrale non è il TAC, ma lo sforzo di pesca massimo consentito, fissato nell’allegato III. Gli Stati membri devono gestire tale sforzo secondo l’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022.
L’allegato III ripartisce lo sforzo in giorni di pesca per gruppo di stock, sottozona e lunghezza fuori tutto delle navi. Vi sono inoltre codici specifici del gruppo di sforzo da utilizzare nella trasmissione dei dati. Le tabelle distinguono, tra l’altro, le aree del Mare di Alborán, Isole Baleari, nord della Spagna e Golfo del Leone, nonché Corsica, Mar Ligure, Mar Tirreno e Sardegna.
L’articolo 9 impone agli Stati membri di registrare e trasmettere i dati relativi allo sforzo di pesca alla Commissione secondo le modalità dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022 e utilizzando i codici dell’allegato III.
Adriatico: piccoli pelagici e stock demersali
Per i piccoli pelagici nel Mare Adriatico, l’articolo 10 dispone che il livello massimo di catture non possa superare quello dell’allegato IV. I pescherecci impegnati nella pesca mirata di sardina e acciuga non possono superare 180 giorni di pesca all’anno; all’interno di questo totale, il massimo è 144 giorni per la sardina e 144 giorni per l’acciuga. L’allegato IV fissa anche il numero massimo di pescherecci autorizzati.
L’allegato IV indica, per la campagna 2021 nel bacino Adriatico, un totale Unione di 96.625 tonnellate per i piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18, con ripartizioni per Croazia, Italia e Slovenia. Per la capacità massima della flotta dei pescherecci attivi sui piccoli pelagici, sono riportati numeri di navi, kW e GT; per la Slovenia figurano specifiche limitazioni, incluse note che subordinano la disciplina a limiti particolari di flotta e di sforzo.
Per gli stock demersali adriatici, l’articolo 11 fissa lo sforzo di pesca massimo consentito e la capacità massima della flotta nell’allegato IV. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo secondo gli articoli 26-35 del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’allegato distingue tra reti da traino e sfogliare, indicando giorni di pesca e capacità per Croazia, Italia e Slovenia.
L’articolo 12 richiede che i dati sugli sbarchi siano trasmessi utilizzando i codici degli stock contenuti nell’allegato IV.
Ionio, Levante e Canale di Sicilia: gamberi rossi e viola
L’articolo 13 disciplina la pesca del gambero rosso e del gambero viola in Mar Ionio, Mare di Levante e Canale di Sicilia. La misura centrale è il numero massimo di navi a strascico autorizzate, fissato nell’allegato V.
L’allegato V distingue per area geografica e Stato membro. Nel Mar Ionio sono indicati i contingenti autorizzativi per Grecia, Italia e Malta; nel Mare di Levante per Italia e Cipro; nel Canale di Sicilia per Spagna, Cipro, Italia e Malta. Le tabelle riportano numeri massimi distinti per gambero rosso e gambero viola, con valori coincidenti per ciascuno Stato membro nell’ambito dell’allegato.
Mare di Alborán: occhialone
Per l’occhialone nel Mare di Alborán, l’articolo 14 disciplina la pesca commerciale con palangari e lenze a mano. Il livello massimo di catture è fissato nell’allegato VI.
L’allegato VI attribuisce alla Spagna e all’Unione un valore di 225 tonnellate di peso vivo. Nelle note si precisa che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
Mar Nero: spratto e rombo chiodato
Nel Mar Nero, l’articolo 15 istituisce per lo spratto un contingente autonomo dell’Unione, con ripartizione tra Bulgaria e Romania, stabilita nell’allegato VII. Il considerando richiama il parere scientifico della CGPM, secondo cui è necessario mantenere il livello attuale di mortalità per pesca per garantire la sostenibilità dello stock.
L’articolo 16 disciplina il rombo chiodato, per il quale l’allegato VII prevede un TAC e la ripartizione tra Bulgaria e Romania. L’articolo 17 impone un limite di 180 giorni di pesca all’anno ai pescherecci autorizzati; l’articolo 18 introduce una chiusura totale dal 15 aprile al 15 giugno 2021, con divieto di qualsiasi attività di pesca, trasbordo, conservazione a bordo, sbarco e prima vendita nelle acque dell’Unione nel Mar Nero.
L’articolo 19 chiarisce che la ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero non pregiudica gli scambi tra Stati membri, le detrazioni e riattribuzioni effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, né le detrazioni previste dagli articoli 105 e 107 dello stesso regolamento. Stabilisce inoltre che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro ricorre alla flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
L’allegato VII riporta per lo spratto un totale Unione di 11.475 tonnellate, con 8.032,50 tonnellate per la Bulgaria e 3.442,50 per la Romania. Per il rombo chiodato sono indicati 75 tonnellate per Bulgaria e Romania, con TAC complessivo di 857 tonnellate e nota specifica sulla chiusura dal 15 aprile al 15 giugno 2021.
Regole di gestione, flessibilità e controllo
Il regolamento coordina la disciplina dei TAC con il regolamento (CE) n. 847/96 e con la flessibilità interannuale prevista dalla PCP. Nei considerando e all’articolo 19 si specifica che l’applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 ai TAC analitici opera solo quando non sia stata utilizzata la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Sul piano del controllo, il regolamento rinvia al regolamento (CE) n. 1224/2009 per la registrazione delle catture, dello sforzo di pesca e per la notifica dell’esaurimento delle possibilità di pesca. Gli allegati contengono i codici degli stock e dei gruppi di sforzo che gli Stati membri devono usare nelle comunicazioni alla Commissione, in particolare per Mediterraneo occidentale, Adriatico e Mar Nero.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 21 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2021. Si tratta quindi di un atto direttamente applicabile, destinato a governare l’intera campagna di pesca 2021 per gli stock e le aree disciplinate.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito soggettivo/territoriale
L’articolo 1 stabilisce per il 2021 le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici. L’articolo 2 circoscrive l’applicazione ai pescherecci dell’Unione che sfruttano gli stock elencati, con estensione alla pesca ricreativa solo quando espressamente richiamata. L’ambito geografico è definito tramite le sottozone CGPM richiamate all’articolo 4 e comprende Mediterraneo, Mediterraneo occidentale, Adriatico, Canale di Sicilia, Mar Ionio, Mare di Levante, Mare di Alborán e Mar Nero.
Definizioni e zone di pesca
L’articolo 3 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e introduce definizioni autonome di acque internazionali, pesca ricreativa, TAC, contingente, contingente autonomo dell’Unione, contingente analitico, valutazione analitica e dispositivo di concentrazione dei pesci. L’articolo 4 definisce le zone di pesca rilevanti, incluse le sottozone CGPM del Mar Mediterraneo, Mediterraneo occidentale, Adriatico, Canale di Sicilia, Mar Ionio, Mare di Levante, Mare di Alborán e Mar Nero.
Anguilla nel Mediterraneo
L’articolo 5 si applica alla cattura di anguilla in tutte le attività, comprese pesca mirata, accidentale e ricreativa, nelle acque marine del Mediterraneo e anche in acque dolci e salmastre di transizione. È vietata la pesca dell’anguilla per tre mesi consecutivi, periodo che ciascuno Stato membro deve stabilire in coerenza con il regolamento (CE) n. 1100/2007, con i piani nazionali di gestione e con i modelli migratori; il periodo deve essere comunicato alla Commissione almeno un mese prima e comunque entro il 31 gennaio 2021. Gli Stati membri non possono superare i livelli massimi di cattura o sforzo fissati nei rispettivi piani nazionali.
Corallo rosso nel Mediterraneo
L’articolo 6 disciplina la raccolta del corallo rosso nel Mediterraneo per pesca mirata e ricreativa. Per la pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni e i quantitativi massimi raccolti non possono superare i livelli dell’allegato I; è inoltre vietato il trasbordo in mare del corallo rosso per i pescherecci soggetti al paragrafo 2. Per la pesca ricreativa gli Stati membri devono vietare prelievo, detenzione a bordo, trasbordo e sbarco.
Lampuga con dispositivi di concentrazione dei pesci
L’articolo 7 riguarda la pesca commerciale della lampuga nelle acque internazionali del Mediterraneo effettuata con dispositivi di concentrazione dei pesci. Il numero massimo di pescherecci autorizzati è fissato nell’allegato II.
Stock demersali nel Mediterraneo occidentale
L’articolo 8 applica al Mediterraneo occidentale il regime dello sforzo di pesca massimo consentito per gli stock demersali elencati nel regolamento (UE) 2019/1022. Lo sforzo massimo è fissato nell’allegato III e gli Stati membri lo gestiscono secondo l’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022.
Trasmissione dei dati per il Mediterraneo occidentale
L’articolo 9 impone agli Stati membri di registrare e trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022. Per la trasmissione devono essere utilizzati i codici del gruppo di sforzo di pesca indicati nell’allegato III.
Piccoli pelagici nell’Adriatico
L’articolo 10 disciplina la sardina e l’acciuga nel Mare Adriatico. Il livello massimo di catture non può superare i livelli dell’allegato IV; i pescherecci impegnati nella pesca mirata non possono superare 180 giorni di pesca annui, di cui al massimo 144 giorni per la pesca mirata della sardina e 144 per quella dell’acciuga. Il numero massimo di pescherecci autorizzati è stabilito nell’allegato IV.
Stock demersali nell’Adriatico
L’articolo 11 si applica a nasello, scampo, sogliola, gambero rosa mediterraneo e triglia di fango nel Mare Adriatico. Lo sforzo di pesca massimo consentito e la capacità massima della flotta sono fissati nell’allegato IV; gli Stati membri gestiscono lo sforzo secondo gli articoli 26-35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Dati di sbarco per l’Adriatico
L’articolo 12 richiede che, per trasmettere alla Commissione i dati sugli sbarchi per stock, gli Stati membri usino i codici degli stock contenuti nell’allegato IV, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Gamberi rossi e viola in Ionio, Levante e Canale di Sicilia
L’articolo 13 disciplina la pesca del gambero rosso e del gambero viola nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia. Il numero massimo di navi a strascico autorizzate a pescare stock demersali è stabilito nell’allegato V.
Occhialone nel Mare di Alborán
L’articolo 14 si applica alla pesca commerciale con palangari e lenze a mano per l’occhialone nel Mare di Alborán. Il livello massimo di catture non può superare i valori dell’allegato VI.
Spratto nel Mar Nero
L’articolo 15 prevede per lo spratto nel Mar Nero un contingente autonomo dell’Unione, con ripartizione tra Stati membri e condizioni collegate, fissati nell’allegato VII.
Rombo chiodato nel Mar Nero
L’articolo 16 stabilisce per il rombo chiodato nel Mar Nero il TAC applicabile nelle acque dell’Unione, la ripartizione tra Stati membri e le eventuali condizioni collegate, tutti indicati nell’allegato VII.
Sforzo di pesca e chiusure per il rombo chiodato
L’articolo 17 dispone che i pescherecci autorizzati alla pesca del rombo chiodato non possano superare 180 giorni di pesca all’anno. L’articolo 18 vieta dal 15 aprile al 15 giugno la pesca, il trasbordo, la conservazione a bordo, lo sbarco e la prima vendita di rombo chiodato nelle acque dell’Unione nel Mar Nero.
Regole di ripartizione e flessibilità nel Mar Nero
L’articolo 19 precisa che la ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero non pregiudica gli scambi tra Stati membri ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, né detrazioni e riattribuzioni o detrazioni previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009. Stabilisce inoltre che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro usa la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Codici di trasmissione e controllo
L’articolo 20 impone agli Stati membri di usare i codici degli stock dell’allegato VII per comunicare alla Commissione gli sbarchi di spratto e rombo chiodato nel Mar Nero ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009. I considerando chiariscono che il regolamento opera nel quadro del regime di controllo unionale e dei limiti sulle informazioni da trasmettere.
Decorrenza, entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 21 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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