Sentenza n. 1525/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 524/2025 pubblicata dal Tribunale di Torino – Sezione Lavoro il 21/02/2025 nella causa RG n. 4221/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro, relativo al pagamento di somme
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 524/2025 del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro. Prima dell'udienza camerale ha dichiarato di avere ottenuto il pagamento integrale delle somme riconosciute dal giudicato. Non risultano dedotti ulteriori vizi dell'attività amministrativa, poiché la controversia si è definita per l'intervenuta soddisfazione della pretesa.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., rilevando che la pretesa della ricorrente era stata interamente soddisfatta mediante il pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e contributo unificato se dovuto, in favore del difensore dichiaratosi antistatario, poiché l'Amministrazione è stata ritenuta virtualmente soccombente. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in relazione a potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 34, ultimo comma, c.p.a.
essendo stata interamente soddisfatta la pretesa della parte ricorrente
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa sostanziale azionata sia stata integralmente soddisfatta.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio
Il contributo unificato è posto a carico dell'Amministrazione secondo quanto previsto dalla legge, ove dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere, perché viene meno la residua utilità della decisione giudiziale.
- Quando l'Amministrazione adempie soltanto nel corso del giudizio di ottemperanza, essa può essere considerata virtualmente soccombente e condannata alle spese processuali, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
- La definizione del giudizio per integrale soddisfazione della pretesa non impedisce al giudice amministrativo di segnalare alla Procura regionale della Corte dei conti eventuali profili di danno erariale emergenti dalla vicenda.
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