Cassazione Penale, Sentenza n. 29831/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'ordinanza del Tribunale di Salerno e disponendone l'esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di esecuzione (art. 28 reg. esec. c.p.p.).
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del Tribunale di Salerno, la quale aveva accolto l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal P.M. contro l'ordinanza del G.I.P. del 03/11/2022: il Tribunale aveva ritenuto sussistente la configurabilità del reato associativo (collegato all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e, in conseguenza, l'applicabilità della misura cautelare in carcere richiesta dal P.M. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione relativamente alla presunta carenza della gravità indiziaria (sostenendo che dalle intercettazioni emergessero solo accordi episodici e non una stabile consapevolezza o patto associativo) e vizi di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Nel provvedimento l'art. 74 è stato collegato alla configurabilità di un'organizzazione dedita allo spaccio (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti): la Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti, specie le intercettazioni e la ripartizione dei ruoli, fossero idonei a suffragare la qualificazione associativa.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Richiamato come titolo di reato diverso utilizzato nella fase istruttoria: il G.I.P. aveva in precedenza disposto una misura differente (arresti domiciliari) con riguardo a talune imputazioni ricondotte a questo articolo.
codice di procedura penale, art. 310
Norma richiamata per l'appello e per l'effetto dell'odierna pronuncia: la Corte ricorda che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la necessità di dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale.
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Indicato quale norma che legittima e motiva la cosiddetta "doppia presunzione" in materia cautelare per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990: ossia la presunzione rafforzata circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria.
codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis
Richiamato in relazione all'art. 275 c.p.p.: contribuisce alla disciplina della valutazione della pericolosità e all'applicazione della presunzione di adeguatezza della misura carceraria per i delitti più gravi in materia di stupefacenti.
regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, art. 28
Norma richiamata relativamente agli adempimenti di cancelleria per l'esecuzione dell'ordinanza una volta dichiarato inammissibile il ricorso.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, nel giudizio cautelare, non può riesaminare gli elementi di fatto e la valutazione dello spessore degli indizi: il suo controllo è limitato alla verifica della correttezza giuridica, della congruità e dell'assenza di illogicità manifeste nella motivazione.
- Per i reati connessi agli stupefacenti, la configurazione di un'associazione può emergere anche senza un patto formale: rilevano la ripetitività dei fatti, la ripartizione di compiti, i rapporti tra soggetti e le modalità operative documentate dalle intercettazioni.
- Il subentro stabile di un soggetto che sostituisce un altro nell'attività di spaccio e svolge funzioni organizzative (es. gestione clienti, 'esazione' di corrispettivi) costituisce elemento probatorio significativo della partecipazione a un sodalizio criminoso.
- La cosiddetta "doppia presunzione" (art. 275 comma 3 in relazione all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.) rende più agevole, per il pubblico ministero, ottenere la misura cautelare in carcere per determinati delitti in materia di stupefacenti; il soggetto indagato deve fornire elementi idonei a contrastare tale presunzione.
- Le censure in cassazione devono evidenziare vizi di diritto, illogicità o carenze motivazionali manifesti; mere richieste di riconsiderazione dei fatti o di diversa ponderazione degli indizi sono inammissibili.
- Se la Corte dichiara inammissibile il ricorso, può disporre l'immediata esecuzione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del riesame/Tribunale, con gli adempimenti di cancelleria previsti.
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