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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29831/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'ordinanza del Tribunale di Salerno e disponendone l'esecuzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di esecuzione (art. 28 reg. esec. c.p.p.).

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza del 05/12/2022 del Tribunale di Salerno, la quale aveva accolto l'appello ex art. 310 c.p.p. proposto dal P.M. contro l'ordinanza del G.I.P. del 03/11/2022: il Tribunale aveva ritenuto sussistente la configurabilità del reato associativo (collegato all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990) e, in conseguenza, l'applicabilità della misura cautelare in carcere richiesta dal P.M. Il ricorrente denunciava vizi di motivazione relativamente alla presunta carenza della gravità indiziaria (sostenendo che dalle intercettazioni emergessero solo accordi episodici e non una stabile consapevolezza o patto associativo) e vizi di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura applicata.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74

    Nel provvedimento l'art. 74 è stato collegato alla configurabilità di un'organizzazione dedita allo spaccio (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti): la Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti, specie le intercettazioni e la ripartizione dei ruoli, fossero idonei a suffragare la qualificazione associativa.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Richiamato come titolo di reato diverso utilizzato nella fase istruttoria: il G.I.P. aveva in precedenza disposto una misura differente (arresti domiciliari) con riguardo a talune imputazioni ricondotte a questo articolo.

  • codice di procedura penale, art. 310

    Norma richiamata per l'appello e per l'effetto dell'odierna pronuncia: la Corte ricorda che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.p., la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la necessità di dare esecuzione all'ordinanza del Tribunale.

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    Indicato quale norma che legittima e motiva la cosiddetta "doppia presunzione" in materia cautelare per i reati di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990: ossia la presunzione rafforzata circa l'esistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura carceraria.

  • codice di procedura penale, art. 51, comma 3-bis

    Richiamato in relazione all'art. 275 c.p.p.: contribuisce alla disciplina della valutazione della pericolosità e all'applicazione della presunzione di adeguatezza della misura carceraria per i delitti più gravi in materia di stupefacenti.

  • regolamento di esecuzione del codice di procedura penale, art. 28

    Norma richiamata relativamente agli adempimenti di cancelleria per l'esecuzione dell'ordinanza una volta dichiarato inammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, nel giudizio cautelare, non può riesaminare gli elementi di fatto e la valutazione dello spessore degli indizi: il suo controllo è limitato alla verifica della correttezza giuridica, della congruità e dell'assenza di illogicità manifeste nella motivazione.
  • Per i reati connessi agli stupefacenti, la configurazione di un'associazione può emergere anche senza un patto formale: rilevano la ripetitività dei fatti, la ripartizione di compiti, i rapporti tra soggetti e le modalità operative documentate dalle intercettazioni.
  • Il subentro stabile di un soggetto che sostituisce un altro nell'attività di spaccio e svolge funzioni organizzative (es. gestione clienti, 'esazione' di corrispettivi) costituisce elemento probatorio significativo della partecipazione a un sodalizio criminoso.
  • La cosiddetta "doppia presunzione" (art. 275 comma 3 in relazione all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.) rende più agevole, per il pubblico ministero, ottenere la misura cautelare in carcere per determinati delitti in materia di stupefacenti; il soggetto indagato deve fornire elementi idonei a contrastare tale presunzione.
  • Le censure in cassazione devono evidenziare vizi di diritto, illogicità o carenze motivazionali manifesti; mere richieste di riconsiderazione dei fatti o di diversa ponderazione degli indizi sono inammissibili.
  • Se la Corte dichiara inammissibile il ricorso, può disporre l'immediata esecuzione dell'ordinanza pronunciata dal giudice del riesame/Tribunale, con gli adempimenti di cancelleria previsti.

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