Cassazione Penale, Sentenza n. 5754/2023 del 10/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano parzialmente la sentenza di appello che aveva confermato le loro condanne per associazione per delinquere finalizzata a furti, ricettazione e riciclaggio (Alikaj quale capo), nonché per reati di riciclaggio, furti pluriaggravati e, per Alikaj, violazione di sigilli e autoriciclaggio. I motivi di ricorso contestano: la compatibilità e l'applicazione delle aggravanti (art. 61 n.5 e violenza sulle cose); il mancato riconoscimento dell'attenuante per le dichiarazioni confessorie (art. 625-bis); la carenza di motivazione circa il dolo per violazione di sigilli e circa l'autoriciclaggio; la mancata e contraddittoria motivazione sulla determinazione della pena dopo la riqualificazione del capo 2 da riciclaggio a furto pluriaggravato; e la presunta insufficiente prova della partecipazione stabile della Dalipaj all'associazione (art. 416).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei motivi per genericità, carenza di interesse o per riproposizione di censure già valutate in appellato, ritenendo che la valutazione probatoria del giudice di merito non sia sindacabile in questa sede. Ha invece accolto i motivi relativi alla determinazione della pena: poiché la Corte territoriale ha riqualificato il capo 2 (da riciclaggio a furto pluriaggravato) senza motivare adeguatamente la rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo (artt. 133 e 81 c.p., art. 597 c.p.p.), la sentenza è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Nel resto i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
art. 61 n. 5 cod. pen.
La Corte ha ritenuto compatibile la circostanza aggravante della "minorata difesa" con l'aggravante speciale della violenza sulle cose, trattandosi rispettivamente di una circostanza oggettiva che facilita il reato e di una modalità specifica di impossessamento
art. 625-bis cod. pen.
L'applicazione dell'attenuante per le dichiarazioni idonee a individuare i complici è rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice; in sede di legittimità si verifica solo la correttezza logico-giuridica della motivazione circa l'utilità e la concretezza del contributo
art. 416 cod. pen.
Per la configurazione dell'associazione delinquente sono richiesti elementi probatori adeguati; la Cassazione non ammette rivalutazioni del materiale istruttorio se il giudice di merito ha motivato la propria scelta
art. 418 cod. pen.
Richiamato come possibile figura alternativa rispetto all'accusa di stabile partecipazione all'associazione, ma la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia motivato sufficientemente l'imputazione associativa
art. 133 cod. pen.
Principi di determinazione della pena che il giudice d'appello deve applicare e motivare in concreto, soprattutto se la qualificazione del reato viene modificata
art. 81 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena in caso di pluralità di reati e continuazione: la Corte sottolinea l'obbligo di motivare la scelta del reato da assumere come base e le conseguenti operazioni di calcolo della pena
art. 597 comma 4 cod. proc. pen.
In caso di riqualificazione in senso meno grave di un reato incluso nella continuazione, il giudice d'appello deve rideterminare la pena complessiva o motivare perché quella precedente resti adeguata; la mancata motivazione sul punto giustifica l'annullamento limitato al trattamento sanzionatorio
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Motivi generici o non confrontati con la motivazione del giudice di merito comportano l'inammissibilità del ricorso per aspecificità
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Limiti della cognizione della Corte di Cassazione: il sindacato sulla valutazione delle prove e della discrezionalità del giudice di merito è consentito solo nei termini stabiliti dalla norma
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti e le prove: i motivi che chiedono una rivalutazione del materiale istruttorio sono di norma inammissibili o infondati se il giudice di merito ha adeguatamente motivato
- Le attenuanti ex art. 625-bis sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del controllo sulla correttezza della motivazione del giudice circa l'utilità e la concretezza delle dichiarazioni; l'affermazione della loro mancata applicazione richiede che il ricorrente indichi specificamente errori o omissioni motivazionali
- Le aggravanti possono essere coniugate quando hanno profili distinti (es. minorata difesa come fattore oggettivo che facilita il reato e violenza sulle cose come modalità di azione), ma la compatibilità va valutata e motivata caso per caso
- Se il giudice d'appello riqualifica un reato in senso meno grave nell'ambito di reati in continuazione, è necessario rideterminare la pena o motivare in modo puntuale perché la pena precedente rimanga adeguata; l'omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio comporta annullamento limitato alla pena e rinvio
- I motivi di ricorso devono confrontarsi direttamente e specificamente con le ragioni poste dal giudice di merito: la semplice riproposizione delle censure già svolte o argomentazioni generiche comportano inammissibilità
- Quando un ricorrente non è stato condannato per un determinato reato, non ha interesse a impugnare questioni relative a quel reato (decorso di interesse), con conseguente inammissibilità del motivo
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