Risoluzione n. 97 del 7/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 97/E del 7 aprile 2009 esamina un interpello su una scissione parziale proporzionale di una SNC seguita dalla vendita delle quote. L’Agenzia ritiene l’operazione elusiva ai sensi dell’art. 37-bis del DPR 600/1973, perché priva di valide ragioni economiche e finalizzata a trasformare una cessione d’azienda/ramo d’azienda, più tassata, in cessione di partecipazioni soggetta a capital gain più favorevole.
Scissione parziale proporzionale seguita da cessione di quote: operazione elusiva
Scissione parziale proporzionale e successiva cessione di quote
La Risoluzione n. 97/E del 7 aprile 2009 riguarda un interpello ex art. 21, comma 9, della legge n. 413/1991 in tema di scissione parziale proporzionale di una società di persone, seguita dalla vendita delle quote. L’Amministrazione finanziaria valuta la struttura dell’operazione alla luce della disciplina antielusiva di cui all’art. 37-bis del DPR n. 600/1973 e conclude per la sua natura elusiva.
Fatti rappresentati nell’istanza
La società ALFA Snc di Tizio & C. ha un capitale sociale ripartito tra tre soci:
- 25% TIZIO;
- 25% CAIO;
- 50% SEMPRONIO.
La società possiede tre impianti di distribuzione carburante per autotrazione, attualmente concessi in comodato a terzi. I soci sono legati da rapporti familiari: Tizio e Caio sono coniugi, mentre Sempronio è figlia della coppia.
I soci dichiarano di aver rivalutato le quote ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 282/2002, convertito dalla L. n. 27/2003, come modificato dall’art. 1, comma 91, della L. n. 244/2007. Rappresentano inoltre l’intenzione di ridurre o azzerare la propria partecipazione nella società, anche per ragioni anagrafiche e personali, poiché Tizio e Caio sono anziani e la figlia risiede altrove.
L’operazione prospettata si articola in due fasi:
- scissione parziale e proporzionale della ALFA, con attribuzione a una società beneficiaria di uno dei tre rami aziendali, relativo a uno degli impianti di distribuzione;
- cessione totale dell’intero pacchetto di quote della società scissa.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
Secondo l’istante, il valore delle quote rivalutate al 1° gennaio 2008 deve essere ripartito tra le quote della società scissa e quelle della società beneficiaria in proporzione ai rispettivi patrimoni netti di scissione. Di conseguenza, le plusvalenze sulle quote della beneficiaria dovrebbero essere determinate confrontando il prezzo di cessione con il valore così ripartito.
Nell’istanza viene però evidenziata, in modo non del tutto coerente, l’intenzione di alienare le quote della società scissa e non quelle della beneficiaria.
Valutazione dell’Agenzia sulla disciplina antielusiva
L’Agenzia richiama l’art. 37-bis del DPR n. 600/1973, ricordando che un’operazione può essere considerata elusiva solo se ricorrono congiuntamente quattro condizioni:
- presenza di comportamenti, anche collegati tra loro e successivi nel tempo, che utilizzano una o più delle operazioni indicate dal terzo comma dell’art. 37-bis;
- aggiramento di obblighi o divieti previsti dall’ordinamento;
- conseguimento di un risparmio d’imposta indebito e non coerente con il sistema;
- assenza di valide ragioni economiche.
Criticità della rappresentazione fornita
La Direzione osserva che la soluzione interpretativa prospettata non mira a dimostrare l’assenza di elusività dell’operazione, ma descrive soltanto il comportamento giuridico che il contribuente intende adottare. Inoltre, rileva una difformità tra la descrizione dell’operazione nel corpo dell’istanza e quella contenuta nella soluzione proposta.
Si richiama l’art. 1, comma 3, del DM n. 195/1997, che impone di esporre dettagliatamente il caso concreto e la soluzione interpretativa, allegando la documentazione rilevante. L’Amministrazione precisa di dover verificare, per ogni operazione, la sussistenza di ragioni economiche e la coerenza dell’operazione con le sue finalità tipiche.
Motivi per cui la scissione è ritenuta elusiva
Secondo l’Agenzia, la fattispecie presenta profili di incertezza, perché non è chiaro se, dopo la scissione, i soci intendano cedere le quote della società scissa, della beneficiaria o di entrambe. Tuttavia, la dichiarata volontà di alienare le partecipazioni è sufficiente a far ritenere alterata la funzione tipica della scissione, che dovrebbe essere uno strumento di riorganizzazione aziendale.
L’Amministrazione richiama l’orientamento del soppresso Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, secondo cui la scissione non è elusiva quando serve esclusivamente a separare, in neutralità fiscale, un complesso aziendale in più sistemi economici autonomi e non è preordinata:
- alla successiva rivendita delle quote da parte dei soci persone fisiche;
- al trasferimento della tassazione dai beni di primo grado (asset), più onerosa, ai beni di secondo grado (quote), soggetti al regime più mite del capital gain;
- ad altri atti inseriti in un più ampio disegno elusivo.
Nel caso esaminato, la scissione parziale proporzionale non appare finalizzata a una reale riorganizzazione in continuità aziendale, ma sembra costituire una fase intermedia di un disegno unitario volto a creare società "contenitori" in cui far confluire i rami aziendali, per poi farli circolare attraverso la cessione di partecipazioni.
In tal modo, i soci persone fisiche beneficerebbero del regime più favorevole delle plusvalenze su partecipazioni previsto dall’art. 68, comma 3, del TUIR, anziché della tassazione ordinaria sulla cessione di azienda o di ramo d’azienda prevista dall’art. 86, comma 2, del TUIR.
Assenza di valide ragioni economiche
L’Agenzia sottolinea inoltre che l’operazione sarebbe priva di valide ragioni economiche, poiché la gestione degli impianti risulta già affidata a terzi tramite contratti di comodato. Dalla documentazione allegata emergono due contratti in essere con due diverse controparti: uno relativo a due impianti e uno relativo al terzo impianto. Ne deriva che l’impegno diretto dei soci nella gestione dell’attività appare già molto ridotto.
Conclusione
La Risoluzione conclude che la scissione parziale proporzionale della ALFA e la successiva cessione delle quote detenute nella società scissa e/o nella beneficiaria sono finalizzate a realizzare un indebito risparmio d’imposta, aggirando l’art. 86 del TUIR e sfruttando artificiosamente la neutralità fiscale della scissione. Pertanto, in assenza di valide ragioni economiche, l’operazione è considerata elusiva ai sensi dell’art. 37-bis del DPR n. 600/1973.
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi nella risoluzione.
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