Risoluzione n. 98 del 7/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le istanze di rimborso dei canoni per il servizio di depurazione delle acque, in quanto riferite a corrispettivi e non a tributi, non beneficiano dell’esenzione prevista per le domande di rimborso di tributi. Pertanto sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 14,62 per foglio.
Imposta di bollo su istanze di rimborso dei canoni di depurazione acque
Imposta di bollo sulle istanze di rimborso dei canoni di depurazione
La risoluzione affronta il trattamento, ai fini dell’imposta di bollo, delle istanze di rimborso presentate per ottenere la restituzione dei canoni versati e non dovuti per il servizio di depurazione delle acque. Il chiarimento è reso nell’ambito di un interpello del Comune interessato, a seguito dell’evoluzione giurisprudenziale in tema di tariffa del servizio idrico integrato.
Quadro del quesito
Il Comune richiama la sentenza della Corte Costituzionale 10 ottobre 2008, n. 335, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni nella parte in cui prevedevano l’obbligo di pagamento della quota tariffaria relativa a fognatura e depurazione anche in assenza di impianti di depurazione o in caso di loro temporanea inattività. Su tale base, il Comune chiede quale sia il trattamento tributario, ai fini del bollo, delle istanze di rimborso dei canoni di depurazione indebitamente versati.
Normativa richiamata
La Direzione richiama in particolare:
- l’articolo 3 della tariffa allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 14,62 per foglio, per istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie dirette agli uffici e agli organi della pubblica amministrazione finalizzate a ottenere provvedimenti amministrativi o il rilascio di certificati, estratti e copie;
- l’articolo 5, comma 5, della tabella annessa al DPR n. 642 del 1972, che esenta dall’imposta di bollo le istanze di rimborso e di sospensione dal pagamento di qualsiasi tributo, nonché i documenti allegati.
Natura dei canoni di depurazione
La risoluzione chiarisce che l’esenzione prevista dall’articolo 5, comma 5, opera solo quando l’istanza di rimborso abbia ad oggetto un tributo. Tuttavia, i canoni dovuti per il servizio di depurazione non hanno natura tributaria.
A sostegno di tale conclusione viene richiamato l’articolo 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dal quale emerge che tali somme costituiscono corrispettivi dovuti nell’ambito di un rapporto sinallagmatico di natura privatistica e sono, conseguentemente, soggetti a IVA.
Richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008
La risoluzione richiama inoltre il passaggio della sentenza costituzionale secondo cui le quote di tariffa riferite ai servizi di fognatura e depurazione devono essere considerate veri e propri corrispettivi per lo svolgimento di attività commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, e quindi assoggettati a IVA. La Corte evidenzia che la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale.
Conclusione operativa
In base a tale inquadramento, l’istanza di rimborso presentata per ottenere la restituzione di somme indebitamente versate per il servizio di depurazione non rientra nell’esenzione prevista per i rimborsi di tributi.
Ne consegue che:
- l’istanza è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine;
- l’imposta è dovuta nella misura di euro 14,62.
Indicazioni finali
La risoluzione conclude con l’indicazione alle Direzioni regionali di vigilare affinché gli uffici osservino puntualmente le istruzioni fornite e i principi enunciati.
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