Risoluzione n. 94 del 3/04/2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che gli IACP possono beneficiare delle deduzioni IRAP relative al cuneo fiscale e contributivo previste dalla legge finanziaria 2007. Se non ne hanno fruito, possono correggere la dichiarazione nei termini oppure chiedere rimborso dell’eventuale maggiore imposta versata.
Attribuzione delle deduzioni IRAP per il cuneo fiscale agli IACP
Attribuzione delle deduzioni IRAP agli IACP
La risoluzione esamina se gli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) possano fruire delle deduzioni IRAP introdotte dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al cosiddetto cuneo fiscale e contributivo. Il documento conclude in senso favorevole agli IACP, riconoscendone la possibilità di beneficiare delle agevolazioni.
Quesito posto dall’Associazione istante
L’Associazione istante chiede un parere sull’esatta applicazione dell’art. 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. In particolare, domanda se gli IACP possano accedere alle deduzioni IRAP previste per i soggetti passivi dell’imposta.
Tesi prospettata dall’istante
Secondo l’Associazione, gli IACP, in quanto enti che svolgono attività di costruzione e gestione di immobili di edilizia residenziale, devono essere considerati, ai fini delle imposte sui redditi, enti commerciali ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera b), del TUIR. Di conseguenza, non dovrebbero essere assimilati alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29. Da tale qualificazione deriverebbe il diritto a fruire delle deduzioni IRAP per il cuneo fiscale.
Inquadramento normativo delle deduzioni IRAP
L’art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla legge finanziaria per il 2007, riconosce ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettere da a) a e), alcune deduzioni dalla base imponibile IRAP, note come deduzioni per cuneo fiscale e contributivo. La norma, tuttavia, prevede specifiche esclusioni soggettive per:
- le imprese concessionarie di pubblici servizi;
- i soggetti di cui alla lettera e-bis dell’art. 3, riferita alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993, ora art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La risoluzione osserva che, nel testo richiamato, gli IACP sono annoverati tra le pubbliche amministrazioni.
Valutazione dell’Amministrazione finanziaria
Sotto un profilo meramente letterale, l’inclusione degli IACP tra le pubbliche amministrazioni porterebbe a escluderli dalle agevolazioni in esame. Tuttavia, la Direzione richiama il fatto che gli IACP sono qualificati ai fini IRES come enti pubblici commerciali ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera b), del TUIR, come già affermato in precedenti risoluzioni del 1975 e del 1976.
Poiché l’art. 3 del decreto IRAP, nel determinare i soggetti passivi, richiama espressamente l’art. 73 del TUIR, il documento afferma che il legislatore ha inteso creare un parallelismo tra le due discipline. In tale prospettiva, le disposizioni devono essere lette in modo speculare.
Conclusione sulla soggettività IRAP degli IACP
Alla luce del coordinamento normativo richiamato, la risoluzione condivide la tesi dell’Associazione e riconosce agli IACP la soggettività passiva IRAP ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 446 del 1997, e non ai sensi della successiva lettera e-bis. Quest’ultima, infatti, è destinata a ricomprendere le sole pubbliche amministrazioni che non rientrano nella lettera a), tra gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
Ne consegue che gli IACP sono ammessi a beneficiare delle deduzioni IRAP relative al cuneo fiscale e contributivo.
Recupero delle deduzioni non fruite
La risoluzione affronta anche l’ipotesi in cui gli IACP non abbiano fruito delle deduzioni nel primo periodo di applicazione, ossia nel periodo d’imposta in corso al 1° febbraio 2007, come previsto dall’art. 1, comma 267, della legge finanziaria 2007.
In tale caso:
- è possibile presentare una dichiarazione integrativa, purché siano ancora aperti i termini previsti dall’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo;
- se tali termini sono decaduti, il recupero dell’eventuale imposta versata in eccesso può avvenire mediante istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, entro quarantotto mesi dalla data del versamento.
La risoluzione rinvia sul punto alle precisazioni contenute nella risoluzione del 2 dicembre 2008, n. 459.
Vigilanza degli uffici
Infine, il documento dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi esposti siano osservati dagli uffici competenti.
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