Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 100 del 8/04/2009

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione nega la disapplicazione della norma sulle CFC/black list per costi verso una società svizzera, ritenendo non provato lo svolgimento di un’attività commerciale effettiva in Svizzera. Di conseguenza, i costi restano indeducibili salvo prova, in sede di accertamento, dell’effettivo interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni.

Istanza di interpello sulla deducibilità di costi per servizi media resi da società svizzera in Paese a fiscalità privilegiata

Deducibilità di costi per servizi media verso società svizzera

La risoluzione esamina un’istanza di interpello presentata da una società tedesca operante in Italia tramite stabile organizzazione, in merito alla deducibilità dei costi sostenuti per attività di promozione e acquisto di servizi media da una società svizzera del gruppo. L’Amministrazione si pronuncia sulla richiesta di disapplicazione della disciplina di indeducibilità prevista per operazioni con soggetti residenti in territori a fiscalità privilegiata.

Soggetti coinvolti e contesto operativo

La società istante è la ALFA GMBH & CO KG, con sede in Germania e sede secondaria italiana, tramite la quale opera in Italia come stabile organizzazione. La sua attività riguarda la produzione e il commercio di prodotti lattiero-caseari, mentre la sede italiana svolge prevalentemente distribuzione dei prodotti del gruppo sul territorio italiano.

Per ridurre i costi di marketing e pubblicità e migliorare la posizione di mercato negli spazi pubblicitari, il gruppo ha costituito nel 2004 la società svizzera GAMMA AG, incaricata di gestire in modo centralizzato i rapporti con le agenzie e gli acquisti di servizi media, oltre a prestare consulenza alle società del gruppo ALFA. La remunerazione pattuita con ALFA ITALIA sarebbe legata all’efficienza ottenuta nei servizi media forniti.

Oggetto dell’istanza e questione fiscale

L’istante chiede la disapplicazione dell’art. 110, comma 10, del TUIR con riferimento ai costi relativi ai servizi media resi da GAMMA AG, società con sede in Svizzera considerata Paese a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 3, n. 13, del DM 23 gennaio 2002.

La questione riguarda quindi la deducibilità di spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni con un soggetto estero localizzato in un territorio con regime fiscale privilegiato.

Soluzione prospettata dal contribuente

La società istante sostiene che i costi siano integralmente deducibili, poiché GAMMA AG svolgerebbe in Svizzera un’attività commerciale effettiva. A sostegno di ciò, l’istante indica che:

  • la società è stata costituita nel 2004;
  • svolge attività centralizzata di servizi media per le società del gruppo ALFA;
  • dispone di locali ad uso ufficio a …, in forza di un contratto di locazione stipulato nel 2004;
  • impiega 7 lavoratori dipendenti, alcuni con competenze specifiche nei servizi media e altri con funzioni amministrative e di segretariato.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama l’art. 110, comma 10, del TUIR, che prevede l’indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione Europea con regimi fiscali privilegiati.

Richiama inoltre:

  • l’art. 3, n. 13, del DM 23 gennaio 2002, che include la Svizzera tra gli Stati a fiscalità privilegiata con riferimento a determinate società;
  • l’art. 110, comma 11, del TUIR, che consente la disapplicazione della norma se l’impresa residente prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva oppure che le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione;
  • l’art. 11, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina l’interpello preventivo volto a ottenere un avviso dell’Amministrazione finanziaria sulla natura e sul trattamento tributario dell’operazione;
  • l’art. 1, comma 3, del decreto 13 giugno 1997, n. 195, che impone al contribuente di esporre dettagliatamente il caso concreto, la soluzione interpretativa prospettata e la documentazione rilevante.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione osserva che, ai fini della disapplicazione della disciplina, l’impresa estera deve risultare effettivamente localizzata nel territorio a fiscalità privilegiata, ossia avere con esso rapporti di tipo economico, politico, geografico o strategico e partecipare in modo stabile e continuativo alla vita economica locale.

Nel caso esaminato, dalla documentazione allegata, in particolare dal prospetto di ripartizione di fornitori e clientela, emerge che GAMMA AG svolge un’attività di servizi media completamente offshore, senza un effettivo radicamento con il territorio svizzero.

L’Agenzia riconosce che la società dispone di una struttura materiale, con ufficio e personale dipendente, ma ritiene che ciò non sia sufficiente, da solo, a dimostrare un’attività realmente radicata nel territorio, soprattutto quando si tratta di servizi “immateriali” destinati a clientela estera. Anche la sola sede o attività decisionale non basta a provare che l’attività sia effettivamente svolta nel territorio ai fini dell’art. 110, comma 11, del TUIR.

Esito della decisione

L’Agenzia conclude che, sulla base degli elementi forniti, l’istante non ha dimostrato che GAMMA AG svolga prevalentemente un’attività commerciale effettiva in Svizzera.

Ne deriva che:

  • la disapplicazione dell’art. 110, comma 10, del TUIR non è riconosciuta;
  • il contribuente resta tenuto, in sede di eventuale accertamento, a fornire le prove richieste dall’art. 110, comma 11, del TUIR per ottenere la deducibilità delle spese derivanti dalle operazioni con la società svizzera.

Indicazione finale

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni e i principi enunciati siano puntualmente osservati dagli uffici.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.