Sentenza n. 12197/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento - del Decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, in G.U. del 15 settembre 2022, serie generale n. 216, avente ad oggetto la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 1 – DM 6 luglio 2022); - del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, in G.U. del 26 ottobre 2022, serie generale n. 251, recante l’ “adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (DM 6 ottobre 2022, linee guida); nonché, ove occorrer possa ed in parte qua: - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 1341 del 19 febbraio 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 (circolare prot. n.1341); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 3251 del 21 aprile 2016 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 6, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78 – integrazione della nota del 19 febbraio 2016 (circolare prot. n. 3251); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 21179 dell'8 febbraio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, co. 8, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, come modificato dall'art. 1, co. 557 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (circolare prot. n. 21179); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 22413 del 29 luglio 2019 - fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (circolare prot. n.22413); - della Circolare MEF – MDS, prot. n. 7435 del 17 marzo 2020 – fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici – individuazione delle fatture di interesse per l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno2015, n.78, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n.145, art.1, co. 557 (circolare prot. n. 7435); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto. Rep. N. 181 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (Accordo Atto rep. N. 181); - dell'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, Atto Rep. N. 182 – criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e modalità di ripiano per l'anno 2019 (Accordo Atto rep. N. 182); - del provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, n. prot. 22/179/CR6/7 del 14 settembre 2022 – Schema di Decreto Ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (intesa Conferenza prot. 22/179/CR6/7); - dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e le Province autonome n. prot. 6546/C7SAN del 27 settembre 2022 – tetti dispositivi medici 2015-2018 – trasmissione schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115 (intesa sullo schema del dm adozione linee guida); - dell'Intesa della Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, Rep. atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 – intesa sullo schema di decreto ministeriale per l'adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell'articolo 18, co. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, tetti dispositivi medici 2015-2018 (intesa CSR sullo schema del dm adozione linee guida); - del Decreto del Ministero della Salute del 15 giugno 2012, in G.U. del 10 giugno 2012, serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, recante nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale (DM 15 giugno 2012 – modelli CE); - del Decreto del Ministero della Salute del 24 maggio 2019, in G.U. del 25 giugno 2019, serie generale n. 147, recante nuovi modelli di rilevazione economica “Conto Economico” (CE), “Stato Patrimoniale” (SP), (DM 25 giugno 2019, modelli CE); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto; ed altresì - della determinazione n. 121 del 13 dicembre 2022 emesso dal Dipartimento Sanità - Ufficio Supporto, affari generali e legali della Regione Abruzzo (determinazione n. 121 del 13.12.22) unitamente al relativo Allegato A (All. A alla determinazione 121/2022); - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori e comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; nonché, ove occorrer possa: - della determinazione direttoriale DPF/105 del 28/10/2022; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila n. 1493 del 22/08/2019; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Avezzano Sulmona L'Aquila n. 2110 del 14/11/2022; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Lanciano Vasto Chieti n. 373 del 13/08/2019; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Lanciano Vasto Chieti n. 1601 del 14/11/2022; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Pescara n. 1043 del 22/08/2019; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Pescara n. 1708 del 14/11/2022; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Teramo n. 1513 del 22/08/2019; - della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL Teramo n. 1994 del 14/11/2022; - della nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 del Servizio Programmazione economica-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità; - dei modelli CE, dati di bilancio, note esplicative per l'effettuazione dei conteggi, comunicazioni, note, documenti istruttori, delibere delle Aziende del Servizio sanitario regionale che hanno proceduto ad effettuare la ricognizione della spesa per dispositivi medici sostenuta negli anni 2015-2018, comunicazioni relative all'oggetto del presente ricorso, il tutto ancorché non conosciuto; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ai precedenti ancorché non noto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali, atti statali e regionali e determinazioni concernenti il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e il relativo ripiano per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato una pluralità di atti statali, regionali e delle aziende sanitarie concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, l'adozione delle linee guida per il ripiano e la determinazione degli importi posti a carico degli operatori economici per gli anni 2015-2018, deducendone l'illegittimità. Dal testo della sentenza non emergono in dettaglio i singoli motivi di ricorso. La domanda cautelare era stata accolta con ordinanza del 19 settembre 2023, n. 6341. All'udienza del 10 aprile 2026 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto dell'espressa dichiarazione della ricorrente. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, nel processo amministrativo, il ricorrente può disporre dell'azione fino a quando la causa è trattenuta in decisione e, in assenza di una diversa richiesta delle controparti, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impone al giudice di non decidere il merito e di pronunciare l'improcedibilità, senza poter procedere d'ufficio alla decisione della controversia o sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese sono state compensate in ragione dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non attribuisce alla norma una specifica funzione decisoria ulteriore.
Massime di principio
- La dichiarazione espressa del ricorrente di non avere più interesse alla decisione nel merito determina, in assenza di una diversa richiesta delle controparti, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il giudice amministrativo non può decidere d'ufficio il merito della controversia né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire quando quest'ultimo abbia dichiarato di non averne più interesse.
- Nel processo amministrativo il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può provocare una pronuncia di improcedibilità mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
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