Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1649/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202500998

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interruzione del progetto terapeutico riabilitativo con metodo ABA e silenzio dell'Azienda Sanitaria sull'istanza di ripristino e continuità del trattamento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (assistito sanitario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'interruzione, comunicata informalmente dal CNR nel corso di una riunione operativa, del trattamento terapeutico riabilitativo con metodo ABA precedentemente erogato presso l'Azienda Sanitaria in favore del figlio, nonché il silenzio serbato dall'ASP sull'istanza del 24 marzo 2025 volta al ripristino immediato del trattamento, secondo il piano terapeutico personalizzato, con continuità metodologica, intensità e svolgimento nei principali contesti di vita. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e della legge n. 134/2015, la violazione del diritto alla continuità terapeutica, il difetto assoluto di motivazione e di istruttoria e la violazione del principio di buon andamento. La ricorrente ha sostenuto che il trattamento ABA rientra nei LEA e che, essendosi dimostrato efficace e appropriato per il paziente, non poteva essere interrotto senza una specifica valutazione medico-scientifica, tanto più a fronte delle relazioni specialistiche che ne indicavano la necessità e l'intensità. L'ASP ha dedotto che il percorso non era stato interrotto, ma rimodulato in ragione dell'età e del quadro clinico del paziente, sostenendo che la scelta terapeutica rientrasse nella discrezionalità tecnica. Il CNR ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, affermando di avere svolto soltanto funzioni di supporto in forza delle convenzioni con l'ASP.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso per difetto di istruttoria e motivazione. L'ASP, sia al momento dell'interruzione del trattamento ABA sia in risposta all'istanza di ripristino, non aveva esplicitato le ragioni giuridiche e tecniche delle proprie determinazioni, né aveva adeguatamente esaminato le specifiche deduzioni mediche della ricorrente circa l'indispensabilità, l'efficacia e l'intensità del trattamento. Il giudice ha riconosciuto che la scelta del percorso terapeutico rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione sanitaria, ma ha chiarito che tale discrezionalità è sindacabile quanto alla completezza dell'istruttoria e all'adeguatezza della motivazione. L'amministrazione deve valutare le proposte, le esigenze e le aspirazioni della famiglia della persona disabile, senza essere obbligata a recepirle integralmente, e deve spiegare quali elementi accoglie e per quali ragioni disattende gli altri. Per economia processuale, il TAR ha esaminato prioritariamente tale vizio e ha assorbito le ulteriori censure. È stata inoltre accolta l'eccezione del CNR: la responsabilità giuridica della presa in carico e dell'erogazione dei LEA grava sull'ASP, mentre il CNR operava quale ente avvalso, senza titolarità della funzione sanitaria. Il CNR è stato quindi estromesso dal giudizio per difetto di legittimazione passiva. Il ricorso è stato accolto e le determinazioni impugnate sono state annullate; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017

    Ai sensi della legge 18.08.2015, n. 134, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

    Il trattamento individualizzato delle persone con disturbi dello spettro autistico rientra nei LEA e deve essere garantito dal Servizio Sanitario Nazionale secondo metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche.

  • legge 18 agosto 2015, n. 134

    Costituisce la base normativa del trattamento e dell'assistenza individualizzata delle persone con disturbi dello spettro autistico, richiamata dall'art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017.

  • art. 3 l. 241/1990

    L'amministrazione sanitaria deve motivare la scelta terapeutica e indicare le risultanze dell'istruttoria medica, nonché le ragioni per cui le richieste e le indicazioni specialistiche dell'interessato non siano state accolte.

  • legge regionale Sicilia n. 5/2009

    Attribuisce al Servizio Sanitario pubblico, tramite le Aziende Sanitarie Provinciali, la responsabilità di assicurare l'accesso e la fruizione appropriata dei servizi sanitari di diagnosi, cura e riabilitazione.

  • art. 14 l. 328/2000

    È richiamato quale riferimento per l'elaborazione o revisione del progetto individualizzato in favore delle persone con disabilità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone interessate.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 2016/679

    Giustifica la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • La definizione del percorso terapeutico individualizzato per una persona con disturbo dello spettro autistico rientra nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione sanitaria, ma tale discrezionalità non sottrae la decisione al sindacato giurisdizionale sulla completezza dell'istruttoria e sull'adeguatezza della motivazione.
  • Quando l'interessato deduce, sulla base di specifica documentazione medica, la necessità e l'efficacia di una determinata terapia rientrante nei LEA, l'amministrazione sanitaria deve svolgere un'istruttoria effettiva sui profili clinici prospettati e deve esplicitare le ragioni per cui accoglie o disattende le richieste terapeutiche.
  • Nella predisposizione o revisione del progetto terapeutico individualizzato, l'amministrazione non è obbligata a recepire integralmente le proposte della persona disabile o della sua famiglia, ma deve valutarle compiutamente e motivare specificamente le ragioni dell'eventuale mancato accoglimento.
  • La responsabilità giuridica della presa in carico e dell'erogazione delle prestazioni comprese nei LEA resta in capo all'Azienda Sanitaria competente anche quando essa si avvalga, per l'esecuzione o il supporto specialistico, degli uffici o del personale di un altro ente.
  • L'avvalimento costituisce una figura organizzatoria che non trasferisce la titolarità della funzione né la responsabilità del relativo esercizio: l'ente avvalso opera funzionalmente nell'organizzazione dell'ente avvalente e sotto il suo potere di direzione e controllo.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieMotivazione del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.