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Ordinanza

Ordinanza n. 585/2026 - Palermo, Sezione 3

per la correzione dell’errore materiale sulla sentenza n. 1890 del 2024, pronunciato/a da questa Sezione sul ricorso 1095 del 2023;

Giustizia amministrativa202301095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Dispositivo della sentenza n. 1890/2024, limitatamente alla quantificazione delle spese di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione istante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero dell'Interno ha chiesto la correzione dell'importo delle spese liquidate nel dispositivo della sentenza n. 1890/2024, già oggetto di una precedente correzione. La domanda amministrativa è stata dichiarata inammissibile perché non notificata alle altre parti, nonostante l'avviso reso in una precedente camera di consiglio e il termine concesso per regolarizzare tale adempimento. Separatamente, la Segreteria generale del TAR ha presentato un'istanza, notificata alle altre parti, rilevando il mancato riallineamento tra l'importo indicato nel dispositivo della sentenza corretta, pari a euro 1.500,00, e quello risultante dal decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato n. 3396/2024, pari a euro 1.868,75 oltre IVA e CAP. La discrepanza è stata ricondotta a un mero disguido materiale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l'istanza di correzione proposta dal Ministero dell'Interno per omessa notificazione alle altre parti. Ha invece accolto l'istanza della Segreteria, ritenendo che l'indicazione dell'importo di euro 1.500,00 nel dispositivo costituisse un mero errore materiale, comprovato dal precedente decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato. Di conseguenza, ha disposto la sostituzione dell'importo con euro 1.868,75, mantenendo ferme le ulteriori voci: IVA, CNAP, rimborso spese generali secondo legge e contributo unificato in favore dell'Erario-Segretariato generale della Giustizia amministrativa. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Disciplina il procedimento per la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali amministrativi.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede gli adempimenti di annotazione della correzione da parte della Segreteria.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale può riguardare una discordanza meramente numerica tra il dispositivo della sentenza e un precedente decreto di liquidazione, quando la rettifica non incide sul contenuto decisorio sostanziale ma riallinea l'importo già determinato nel provvedimento presupposto.
  • L'istanza di correzione dell'errore materiale deve essere notificata alle altre parti; l'omissione della notificazione, nonostante l'assegnazione di un termine per provvedervi, comporta l'inammissibilità dell'istanza.
  • Quando la correzione è disposta su istanza dell'ufficio regolarmente notificata alle parti, il giudice può sostituire nel dispositivo la cifra erroneamente indicata con quella risultante dal decreto di liquidazione, mantenendo inalterate le altre statuizioni.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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