Cassazione Civile, Ordinanza n. 26400/2021 del 29/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della Corte d'appello di Roma. Il Ministero resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo che il provvedimento impugnato era ormai passato in giudicato alla data di notificazione del ricorso, anche considerando la sospensione dei termini processuali disposta per l'emergenza sanitaria, e per mancanza di procura speciale. La Corte, tuttavia, ha rilevato d'ufficio un diverso vizio: il ricorso, pur notificato, non era stato depositato nei termini di rito, come risultante dall'attestazione di cancelleria. La pronuncia si fonda quindi sulla mancata osservanza del termine perentorio di deposito del ricorso per cassazione e degli atti ex art. 369 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito nei termini previsti dall'art. 369, comma 1, c.p.c., rilevando che il tardivo o omesso deposito del ricorso per cassazione determina improcedibilità anche d'ufficio e non è sanato dalla costituzione del controricorrente. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 1, c.p.c.
La mancata tempestiva esecuzione del deposito del ricorso e degli atti prescritti comporta improcedibilità del ricorso per cassazione.
art. 380 bis c.p.c.
La proposta del consigliere relatore ha consentito la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
art. 370 c.p.c.
Il controricorrente, in quanto legittimato a contraddire, può chiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso non depositato.
art. 136 c.p.c.
Il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo non si applica alla violazione di termini perentori, per i quali operano regole distinte.
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
Ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale indicato nella sentenza.
art. 36, d.l. n. 23 del 2020
Ha prorogato la sospensione dei termini processuali sino all'11 maggio 2020.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Costituisce il parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'omesso o tardivo deposito del ricorso e degli atti prescritti entro il termine perentorio di legge determina improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio.
- La costituzione del controricorrente non sana la mancata osservanza del termine per il deposito del ricorso per cassazione, perché la sanzione non riguarda una mera irregolarità formale ma il mancato rispetto di un termine perentorio.
- Il controricorrente ha interesse e legittimazione a chiedere la declaratoria di improcedibilità del ricorso non depositato, potendo così evitare la riproposizione dell'impugnazione entro il termine ancora pendente e recuperare le spese.
- La disciplina delle nullità per mancato raggiungimento dello scopo non si estende alla violazione di termini perentori di impugnazione, per i quali opera la specifica sanzione processuale dell'improcedibilità.
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