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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 774 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

CARTELLA DI PAGAMENTO - Legittimazione passiva - Ente creditore o concessionario - Litisconsorzio necessario - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’individuazione del soggetto nei cui confronti il contribuente deve proporre l’azione di annullamento della cartella di pagamento e la necessità o meno di convenire in giudizio contemporaneamente sia l’ente creditore sia il concessionario. La questione è stata risolta riconoscendo al contribuente la facoltà di agire indifferentemente contro uno dei due soggetti.

La decisione

È stato affermato che l’azione di annullamento della cartella può essere proposta indifferentemente nei confronti dell’ente creditore o del concessionario della riscossione. Non sussiste un litisconsorzio necessario tra i due soggetti: il concessionario eventualmente convenuto può, se lo ritiene opportuno, chiamare in causa l’ente creditore. La decisione conferma quindi la possibilità per il contribuente di scegliere il soggetto da citare in giudizio.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla legittimazione passiva nelle controversie relative alla cartella di pagamento

    L’azione di annullamento della cartella di pagamento può essere rivolta dal contribuente, indifferentemente, nei confronti dell’ente creditore o del concessionario.

    Il contribuente non è obbligato a citare contemporaneamente entrambi i soggetti; è sufficiente convenire in giudizio l’ente creditore oppure il concessionario.

  • Principio sul litisconsorzio necessario

    Tra costoro non si realizza un’ipotesi di litisconsorzio necessario.

    La presenza congiunta dell’ente creditore e del concessionario non è indispensabile per la validità del processo.

  • Cass. Ord. n. 10646/2013

    La pronuncia è richiamata come precedente conforme a sostegno della facoltà del contribuente di agire contro l’ente creditore o contro il concessionario, senza necessità di citare entrambi.

Massime di principio

  • Nelle controversie contro una cartella di pagamento, il contribuente può normalmente citare alternativamente l’ente titolare del credito oppure il concessionario della riscossione.
  • L’eventuale mancata citazione di uno dei due soggetti non determina, di per sé, la necessità di integrare il contraddittorio.
  • Se il concessionario ritiene che la responsabilità riguardi l’ente creditore, può chiedere di chiamarlo in causa; tale iniziativa non costituisce un obbligo del contribuente.
  • La scelta del convenuto non elimina la necessità di individuare correttamente il vizio contestato: i motivi relativi alla formazione o alla sussistenza del credito possono riguardare l’ente creditore, mentre quelli relativi alla notificazione o agli atti della riscossione possono riguardare il concessionario.
  • La regola è una guidance generale e va verificata in relazione al tipo di atto impugnato, al vizio dedotto e alle eventuali norme processuali speciali applicabili.

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