Cassazione Penale, Sentenza n. 38900/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha dichiarato non estinta la pena espiata in regime di affidamento in prova al servizio sociale (periodo 15/10/2021-14/04/2022). Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale avrebbe irragionevolmente dato rilievo a un fatto penale occorso quasi un anno dopo la cessazione della misura; (ii) difetto assoluto di motivazione in relazione alla richiesta, formulata sin dall'opposizione, di espiare la pena residua con una nuova misura alternativa (nuovo affidamento in prova o detenzione domiciliare) qualora fosse stato dichiarato l'esito negativo della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato la tardività delle conclusioni scritte depositate oltre il termine dell'art. 611 c.p.p. Sul merito, ha ritenuto infondato il primo motivo: è legittimo considerare comportamenti posti in essere dopo la cessazione dell'affidamento ma prima del giudizio sull'esito, nell'ambito di una valutazione globale che tenga conto della condotta durante l'esperimento, dell'entità del fatto successivo, della distanza cronologica e del nesso con l'espletamento della misura; nel caso concreto il condannato è stato arrestato in flagranza per incendio (successivamente qualificato ai sensi dell'art. 635 c.p.), fatto ammesso dallo stesso e commesso con intenzione di danneggiare dopo una lite, circostanza che ha consentito di ritenere il fallimento dell'opera rieducativa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la gravità e la pervicacia della condotta rendono incompatibile l'assegnazione di nuove misure alternative o della detenzione domiciliare; inoltre il rigetto della richiesta risulta dalla struttura argomentativa complessiva del provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 423 cod. pen.
fatto contestato come commesso l'8 aprile 2023
indica il reato originariamente contestato nel procedimento penale che ha inciso sulla valutazione dell'esito dell'affidamento
art. 635 cod. pen.
qualificazione operata dal Tribunale del riesame
norma usata per la qualificazione del fatto di danneggiamento/incendio contestato al ricorrente
art. 611 cod. proc. pen.
termine per il deposito delle conclusioni scritte
richiamato per rilevare la tardività delle conclusioni del difensore del ricorrente
Sez. U., n. 10530 del 27/02/2002 (Martola)
principio sulla considerazione dei comportamenti posti in essere dopo la cessazione della misura ma prima del giudizio sull'esito
stabilisce che il tribunale di sorveglianza può valutare anche fatti successivi alla misura come indici del mancato recupero, con valutazione globale e delibazione autonoma se il fatto integra reato non ancora irrevocabilmente giudicato
Sez. 1, n. 51347 del 17/05/2018 (Figgini) e Sez. 1, n. 26332 del 18/06/2008 (Carbone)
conferme e precisazioni del principio relativo alla valutazione dei fatti successivi
precisano i criteri della valutazione globale: condotta durante l'esperimento, entità del fatto successivo, distanza cronologica e autonoma delibazione dell'attribuibilità e della rilevanza ai fini del recupero sociale
Massime di principio
- Il tribunale di sorveglianza può considerare comportamenti posti in essere dopo la cessazione di una misura alternativa ma prima del giudizio sull'esito; tali comportamenti vanno valutati nel contesto di una valutazione globale che consideri gravità, tempistica e nesso con l'esperimento.
- La commissione di un reato grave e ravvicinato temporalmente alla fine della misura alternativa costituisce elemento sintomatico del fallimento dell'opera rieducativa e può giustificare la dichiarazione di esito negativo e l'esclusione di nuove misure alternative.
- Il rispetto formale delle prescrizioni durante l'affidamento (volontariato, mancata denuncia, ecc.) può essere considerato recessivo rispetto a fatti successivi di particolare offensività o pervicacia.
- Se il fatto successivo integra reato non ancora concondannatorio, il giudice deve delibarlo autonomamente per accertarne l'attribuibilità e la rilevanza ai fini del giudizio sul recupero sociale.
- La richiesta di nuova misura alternativa deve essere considerata, ma il suo rigetto può risultare implicitamente dalla argomentazione complessiva del provvedimento; non è sempre necessario un'esplicita motivazione separata se la decisione complessiva rende chiaramente incompatibile la concessione.
- Le regole processuali (es. termini per il deposito delle conclusioni) possono incidere sul merito procedurale del ricorso e causarne il rigetto parziale se non rispettate.
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