Tribunale, Sentenza T-567/16
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2018. — Robert McCoy contro Comitato delle Regioni. — Funzione pubblica – Funzionari – Previdenza sociale – Malattia professionale – Origine professionale della malattia – Articolo 78, quinto comma, dello Statuto – Commissione di invalidità – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Responsabilità – Danno morale. — Causa T-567/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale, in una controversia di funzione pubblica promossa da un ex funzionario del Comitato delle regioni, ha annullato il diniego di riconoscimento dell’origine professionale della sua invalidità. La decisione è stata ritenuta viziata soprattutto per difetto di motivazione e per errore manifesto di valutazione, poiché la commissione di invalidità aveva ignorato o svalutato senza adeguata spiegazione la documentazione medica e amministrativa favorevole al ricorrente. Pur respingendo altri motivi di ricorso, il Tribunale ha condannato il Comitato delle regioni a risarcire il danno morale per il prolungamento della situazione di attesa e incertezza.
Funzione pubblica UE: annullamento del diniego di riconoscimento dell’origine professionale dell’invalidità di un ex funzionario e condanna al risarcimento del danno morale per difetto di motivazione, errore manifesto di valutazione e controllo insufficiente della commissione di invalidità.
La questione giuridica
Se la decisione del Comitato delle regioni che approva le conclusioni della commissione di invalidità, negando che l’invalidità del ricorrente derivi da malattia professionale ai sensi dell’articolo 78, quinto comma, dello Statuto, sia viziata da insufficiente motivazione, errore manifesto di valutazione, violazione della nozione di malattia professionale, violazione del mandato della commissione, del principio di collegialità, del termine ragionevole, del dovere di sollecitudine e dell’articolo 266 TFUE, e se tali illeciti giustifichino il risarcimento del danno morale.
Principio di diritto
Il Tribunale annulla la decisione impugnata perché la seconda commissione di invalidità e il Comitato delle regioni non hanno motivato in modo chiaro e comprensibile le ragioni per cui si discostavano dalle numerose relazioni mediche e amministrative che attestavano un nesso tra il deterioramento della salute del ricorrente e le molestie e pressioni subite sul lavoro, incorrendo così anche in un manifesto errore di valutazione e in una lettura errata della nozione di malattia professionale, che può comprendere anche l’aggravamento di una patologia preesistente e non richiede che la causa professionale sia unica o predominante. Il Tribunale respinge invece i motivi relativi al mandato della commissione, al termine ragionevole, alla collegialità e all’articolo 266 TFUE, ma riconosce un danno morale risarcibile per il prolungato stato di incertezza e lo liquida equitativamente in EUR 5000.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 266 TFUE
- Articolo 78, quinto comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 53 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192
Diniego di riconoscimento dell’origine professionale dell’invalidità di Robert McCoy
La pronuncia riguarda un ricorso di un ex funzionario del Comitato delle regioni contro la decisione dell’ufficio di presidenza del 2 dicembre 2014, che aveva approvato le conclusioni di una seconda commissione di invalidità negando che l’invalidità del ricorrente derivasse da una malattia professionale ai sensi dell’articolo 78, quinto comma, dello Statuto. Il ricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno morale. Il Tribunale accoglie il ricorso in annullamento e, in parte, anche la domanda risarcitoria.
Fatti essenziali e precedente contenzioso
Il ricorrente aveva lavorato presso il Comitato delle regioni come controllore finanziario e poi revisore interno. Durante le sue funzioni aveva denunciato irregolarità di bilancio e, secondo gli atti, aveva subito ostilità, pressioni e molestie psicologiche; tali circostanze erano state richiamate nelle relazioni dell’OLAF, della Cocobu e del Parlamento europeo. Nel 2007 fu collocato a riposo d’ufficio per invalidità. Parallelamente, aveva chiesto il riconoscimento dell’origine professionale della malattia ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto: il PMO riconobbe tale origine nel 2009 e fissò una percentuale di invalidità del 10%.
Una prima commissione di invalidità, tuttavia, nel 2010 concluse a maggioranza che l’invalidità non era di origine professionale; l’atto di approvazione fu annullato dal Tribunale della funzione pubblica con sentenza del 7 maggio 2013, per difetto di motivazione ed errore manifesto di valutazione. Dopo tale annullamento fu istituita una seconda commissione di invalidità, che nel maggio 2014 concluse nuovamente, a maggioranza, per l’assenza di origine professionale. Su tale base il Comitato delle regioni adottò la decisione impugnata.
Normativa e quadro giuridico rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 78, quinto comma, dello Statuto, relativo all’invalidità conseguente a malattia professionale;
- l’articolo 73 dello Statuto, relativo al riconoscimento dell’origine professionale di una malattia;
- l’articolo 59, paragrafo 4, e l’articolo 53 dello Statuto, in materia di congedo di malattia e collocamento a riposo per invalidità;
- l’articolo 266 TFUE, sugli obblighi di esecuzione delle sentenze di annullamento;
- l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, sul diritto a una buona amministrazione e all’imparzialità;
- l’articolo 270 TFUE, base del ricorso del funzionario.
Esame del secondo motivo: difetto di motivazione
Il Tribunale accoglie il motivo relativo all’obbligo di motivazione. Ricorda che, pur non potendo sindacare le valutazioni mediche in senso proprio se svolte regolarmente, può verificare se il parere della commissione di invalidità sia motivato in modo da consentire di capire le considerazioni poste a fondamento delle conclusioni e il nesso tra accertamenti clinici e conclusioni finali.
Nel caso concreto, la seconda commissione di invalidità si era limitata a formule generiche: aveva affermato che non vi era alcun argomento per stabilire un nesso causale tra inabilità al lavoro e stress professionale e che il paziente presentava difficoltà psichiche di lunga data. Tuttavia, secondo il Tribunale, tali affermazioni non spiegavano in modo chiaro e comprensibile perché la commissione si discostasse da almeno dieci relazioni mediche, molte delle quali attribuivano i disturbi ansioso-depressivi, il burn out e la compromissione cognitiva alle molestie e ai conflitti professionali.
Il Tribunale sottolinea inoltre che non bastava richiamare un generico “esame medico approfondito” né affermare che tutti i documenti erano stati disponibili alla commissione. La motivazione doveva spiegare perché i documenti medici e amministrativi, compresi quelli relativi alle irregolarità e alle molestie nel contesto lavorativo, non fossero idonei a fondare il riconoscimento dell’origine professionale dell’invalidità.
Esame del terzo motivo: errore manifesto di valutazione e nozione di malattia professionale
Anche il terzo motivo è accolto. Il Tribunale rileva che la seconda commissione di invalidità sembra essersi concentrata soprattutto sullo stato di salute attuale del ricorrente nel 2014 e su precedenti extraprofessionali e psichici, trascurando il punto decisivo: verificare se il nesso tra le condizioni di lavoro e l’invalidità esistesse, anche come fattore scatenante o aggravante.
Viene ribadito che, ai fini dell’articolo 78 dello Statuto, una malattia professionale non deve necessariamente avere una causa unica, essenziale o predominante nel lavoro: può bastare che l’attività professionale abbia contribuito all’insorgere o all’aggravamento della malattia. Pertanto, la commissione non poteva escludere l’origine professionale limitandosi a fattori extraprofessionali e allo stato di salute del 2014, senza analizzare adeguatamente le molestie e le pressioni subite nell’esercizio delle funzioni.
Motivi respinti: mandato della commissione, termine ragionevole, collegialità
Il quarto motivo, relativo alla violazione del mandato della commissione, è respinto. Il Tribunale chiarisce che la seconda commissione doveva valutare, dal punto di vista medico, se l’invalidità derivasse o meno da una malattia professionale la cui origine risiedesse nelle condizioni lavorative passate; il fatto di aver esaminato la situazione nel 2014 non eccedeva il mandato.
Sono respinti anche il settimo motivo, sul termine ragionevole, e l’ottavo, sulla collegialità. Il primo non era idoneo a incidere sulla legittimità della decisione e, in ogni caso, la durata della procedura non era imputabile solo al Comitato delle regioni. Quanto alla collegialità, tutti i membri della commissione avevano potuto esprimersi e il dissenso del medico del ricorrente era stato formalizzato.
Controllo dell’APN dopo il reclamo: primo, quinto e sesto motivo
Il Tribunale distingue i motivi che incidono sulla legittimità della decisione impugnata da quelli che rilevano soprattutto ai fini del risarcimento. In particolare, accoglie le censure secondo cui il Comitato delle regioni, nel trattare il reclamo, non ha esercitato un controllo sufficiente sui lavori della commissione di invalidità.
L’APN aveva consultato solo il medico designato dall’istituzione, senza esaminare la relazione medica di sintesi né interpellare gli altri membri della commissione. Ciò ha impedito un controllo completo e imparziale, tanto più che il ricorrente aveva già espresso dubbi sull’imparzialità del medico dell’istituzione. Questa omissione è stata valutata anche come violazione del dovere di sollecitudine, perché l’amministrazione non ha preso in considerazione tutti gli elementi utili a tutelare sia l’interesse del servizio sia quello del funzionario.
Il sesto motivo, fondato sull’articolo 266 TFUE, è invece respinto: il ricorrente non ha dimostrato in modo sufficiente in che misura la carenza di controllo avesse comportato la mancata esecuzione della sentenza annullatoria del 2013.
Decisione e risarcimento
Il Tribunale annulla la decisione del 2 dicembre 2014. Quanto al danno morale, osserva che l’annullamento da solo non è sufficiente a compensare il prolungamento dello stato di incertezza e di attesa del ricorrente, già durato per anni a causa del contenzioso sulla sua invalidità. Pur non essendo provata una violazione dell’articolo 266 TFUE, il Tribunale riconosce che gli illeciti nella fase della commissione e del reclamo hanno contribuito al pregiudizio morale e liquida equitativamente il danno in EUR 5000.
Principi ricavabili dalla sentenza
La pronuncia conferma che:
- la commissione di invalidità può discostarsi da precedenti perizie mediche, ma deve spiegare in modo chiaro e comprensibile perché lo fa;
- la nozione di malattia professionale in ambito statutario include anche l’aggravamento di una patologia preesistente e non richiede una causa lavorativa esclusiva o predominante;
- l’APN, investita di un reclamo, deve esercitare un controllo effettivo e non meramente formale sui lavori della commissione, nel rispetto dell’imparzialità e del dovere di sollecitudine;
- il solo annullamento dell’atto non esaurisce necessariamente il risarcimento quando persiste un danno morale autonomo legato a incertezza, attesa e frustrazione prolungate.
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