Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-595/17

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 2018. — Apple Sales International e a. contro MJA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 23 – Clausola attributiva di competenza giurisdizionale contenuta in un contratto di distribuzione – Azione risarcitoria del distributore per violazione dell’articolo 102 TFUE da parte del fornitore. — Causa C-595/17

Giurisprudenza europea62017CJ0595

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce l’ambito di efficacia di una clausola di foro in un contratto di distribuzione quando il distributore agisce per danni da abuso di posizione dominante ex articolo 102 TFUE. La clausola può applicarsi anche se non richiama espressamente le controversie in materia di concorrenza e anche se non vi sia stata una precedente decisione dell’autorità antitrust. La decisione valorizza la prevedibilità del foro e la natura dei rapporti contrattuali da cui può derivare l’abuso contestato.

Clausola di ընտրazione del foro in un contratto di distribuzione e azione di risarcimento per abuso di posizione dominante ex articolo 102 TFUE

La questione giuridica

Se, in base all’articolo 23 del regolamento n. 44/2001, una clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto di distribuzione possa applicarsi a un’azione di risarcimento del danno proposta dal distributore ex articolo 102 TFUE anche quando la clausola non richiami espressamente le controversie antitrust e anche in assenza di un previo accertamento dell’infrazione da parte di un’autorità della concorrenza.

Principio di diritto

L’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 consente di opporre una clausola attributiva di competenza contenuta in un contratto di distribuzione anche in un’azione di risarcimento promossa dal distributore contro il fornitore per asserita violazione dell’articolo 102 TFUE, senza che sia necessario che la clausola menzioni espressamente le controversie antitrust e senza che sia richiesto un previo accertamento dell’infrazione da parte di un’autorità nazionale o dell’Unione. È sufficiente che la controversia rientri, secondo l’interpretazione del giudice nazionale, nel rapporto giuridico cui la clausola si riferisce, nel rispetto dell’obiettivo di prevedibilità perseguito dal regolamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 23 del regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 102 TFUE
  • Articolo 101 TFUE
  • Direttiva 2014/104/UE
  • Articolo 53 dell’Accordo SEE

Clausola di foro e azione risarcitoria antitrust nel contratto di distribuzione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese sull’interpretazione dell’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 in una controversia tra una società distributrice e il gruppo Apple. Il tema centrale è se una clausola attributiva di competenza inserita nel contratto di distribuzione possa vincolare anche un’azione di risarcimento del danno fondata sull’articolo 102 TFUE.

Fatti e procedimento principale

Nel 2002 Apple Sales International stipulava con eBizcuss un contratto di distribuzione autorizzata dei prodotti Apple, poi rinnovato nel 2005. Il contratto conteneva una clausola con cui le parti si sottoponevano alla giurisdizione dei giudici irlandesi, con una formulazione che faceva riferimento al contratto e al "corrispondente rapporto" o, secondo la diversa lettura proposta, ai "rapporti che ne derivano".

Nel 2012 eBizcuss citava davanti al Tribunal de commerce de Paris Apple Sales International, Apple Inc. e Apple Retail France chiedendo il risarcimento del danno per concorrenza sleale e abuso di posizione dominante, invocando anche l’articolo 102 TFUE. Dopo alterne vicende processuali, la Cour de cassation adiva la Corte di giustizia con tre questioni pregiudiziali sulla portata della clausola di foro.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (CE) n. 44/2001, soprattutto i considerando 2, 11 e 14 e l’articolo 23, paragrafo 1;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio;
  • gli articoli 101 e 102 TFUE;
  • la direttiva 2014/104/UE, richiamata per ribadire l’efficacia diretta delle norme antitrust e il diritto al risarcimento del danno.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se una clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto potesse essere applicata a un’azione risarcitoria ex articolo 102 TFUE;
  • se ciò valesse anche quando la clausola non menzioni espressamente le controversie in materia di responsabilità antitrust;
  • se l’applicabilità della clausola dipendesse dal previo accertamento, da parte di un’autorità nazionale o europea, dell’infrazione alle regole di concorrenza.

Ragionamento della Corte sulle prime due questioni

La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare la sentenza CDC Hydrogen Peroxide, ricordando che una clausola attributiva di competenza deve riferirsi alle controversie nate da un determinato rapporto giuridico e che l’interpretazione della clausola spetta al giudice nazionale. Tale requisito serve a evitare che una parte sia sorpresa dalla devoluzione a un foro determinato di controversie imprevedibili o estranee al rapporto in occasione del quale la clausola è stata pattuita.

La Corte distingue però il caso dell’articolo 102 TFUE da quello dell’articolo 101 TFUE. Nel caso dell’abuso di posizione dominante, il comportamento anticoncorrenziale può concretizzarsi proprio nei rapporti contrattuali predisposti dall’impresa dominante; pertanto non è sorprendente, per le parti, che una clausola di foro riferita al contratto e al rapporto corrispondente trovi applicazione anche a una domanda risarcitoria antitrust basata su tali rapporti.

Di conseguenza, l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 non osta all’applicazione della clausola solo perché essa non contenga un richiamo espresso alle controversie sulla responsabilità per violazione del diritto della concorrenza.

Ragionamento della Corte sulla terza questione

La Corte esclude inoltre che l’applicabilità della clausola dipenda da un previo accertamento dell’infrazione da parte di un’autorità della concorrenza. Tale circostanza è ritenuta estranea ai criteri rilevanti per valutare la validità ed efficacia della clausola di competenza, e introdurrebbe un elemento di incertezza incompatibile con l’obiettivo di prevedibilità dell’articolo 23.

Richiamando la giurisprudenza Manfredi e i considerando della direttiva 2014/104/UE, la Corte ribadisce che gli articoli 101 e 102 TFUE producono effetti diretti nei rapporti tra privati e che il diritto al risarcimento del danno prescinde da una decisione preventiva dell’autorità antitrust.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 23 del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che l’applicazione ad un’azione di risarcimento del danno proposta da un distributore contro il proprio fornitore ex articolo 102 TFUE di una clausola attributiva di competenza contenuta nel contratto non è esclusa per il solo fatto che la clausola non menzioni espressamente le controversie antitrust;
  • la stessa applicazione non è subordinata al previo accertamento, da parte di un’autorità nazionale o europea, di una violazione del diritto della concorrenza.

Principio affermato

In materia di abuso di posizione dominante, una clausola di foro contrattuale può operare anche per la domanda risarcitoria antitrust del distributore, purché la controversia rientri nel rapporto giuridico cui la clausola si riferisce; non occorre né un richiamo espresso alle controversie di concorrenza né una precedente decisione dell’autorità antitrust.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionaleclausola attributiva di competenzadiritto della concorrenzaabuso di posizione dominanteazioni di risarcimento del danno antitrust

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.