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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-234/17

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 ottobre 2018. — XC e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Principi del diritto dell’Unione – Leale cooperazione – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Normativa nazionale che prevede un mezzo di impugnazione che consente la ripetizione di un procedimento penale in caso di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali – Obbligo di estendere tale procedura ai casi di asserite violazioni dei diritti fondamentali sanciti dal diritto dell’Unione europea – Insussistenza. — Causa C-234/17

Giurisprudenza europea62017CJ0234

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di giustizia ha escluso che l’Austria debba estendere la ripetizione del procedimento penale prevista dall’articolo 363a del codice di procedura penale alle violazioni del diritto dell’Unione. Il rimedio è stato ritenuto specificamente costruito per dare esecuzione alla CEDU e alle sentenze della Corte di Strasburgo, quindi non comparabile ai rimedi relativi ai diritti UE ai fini del principio di equivalenza. La Corte ha inoltre ritenuto che il principio di effettività non imponga di rimettere in discussione decisioni passate in giudicato quando esistono già altri strumenti idonei a garantire la tutela dei diritti UE.

Riesame di un procedimento penale definitivo: il diritto dell’Unione impone di estendere a violazioni della Carta e della CAAS un rimedio previsto solo per violazioni della CEDU?

La questione giuridica

Se l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in combinato con i principi di equivalenza ed effettività, imponga a un giudice nazionale di applicare anche alle asserite violazioni del diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 50 della Carta e dell’articolo 54 della CAAS, un mezzo di impugnazione straordinario che il diritto interno prevede soltanto per l’ipotesi di violazione della CEDU o dei suoi protocolli, consentendo la ripetizione di un procedimento penale concluso con giudicato.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione, compresi i principi di equivalenza ed effettività, non obbliga uno Stato membro a estendere un rimedio straordinario di revisione o ripetizione del procedimento penale, previsto solo per violazioni della CEDU e dei suoi protocolli, alle asserite violazioni del diritto dell’Unione, anche quando siano invocati l’articolo 50 della Carta e l’articolo 54 della CAAS. Ciò perché tale rimedio nazionale è strutturalmente e funzionalmente collegato all’esecuzione delle sentenze della Corte EDU e non costituisce un ricorso analogo ai rimedi predisposti per la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione; inoltre, l’effettività di tali diritti può essere assicurata dagli ordinari mezzi di ricorso e, se del caso, dalla responsabilità dello Stato, senza incidere sull’intangibilità del giudicato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 3, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 50, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 54, Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS)
  • Articolo 35, paragrafo 1, CEDU
  • Articolo 46 CEDU
  • Articolo 363a del codice di procedura penale austriaco

Riesame di un procedimento penale definitivo e diritti fondamentali dell’Unione

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca) nell’ambito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale collegata a contestazioni di evasione fiscale IVA in Svizzera. Il nodo centrale è se un rimedio interno previsto per la ripetizione del procedimento penale in caso di violazione della CEDU debba essere esteso anche a violazioni della Carta e della CAAS.

Fatti e procedimento principale

Le autorità del cantone di San Gallo avevano avviato un’indagine nei confronti di XC, YB e ZA per presunta evasione fiscale connessa a rimborsi IVA indebitamente ottenuti. Nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, le autorità austriache erano state investite della richiesta di audire gli interessati.

Gli interessati avevano già contestato in Austria l’organizzazione delle audizioni, sostenendo che procedimenti penali conclusi in Germania e nel Liechtenstein impedissero nuovi procedimenti per gli stessi fatti in forza del principio del ne bis in idem di cui all’articolo 54 CAAS. L’Oberlandesgericht Innsbruck aveva però escluso, con ordinanza definitiva, la violazione di tale disposizione.

Successivamente XC, YB e ZA avevano chiesto la ripetizione del procedimento penale ai sensi dell’articolo 363a del codice di procedura penale austriaco, deducendo non solo violazioni della CEDU ma anche della Carta.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, quale fondamento del principio di leale cooperazione;
  • l’articolo 267 TFUE, per il rinvio pregiudiziale;
  • l’articolo 51, paragrafo 1, e l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta;
  • l’articolo 50 della Carta, sul ne bis in idem;
  • l’articolo 54 CAAS, che sancisce il ne bis in idem nello spazio Schengen;
  • gli articoli 35, paragrafo 1, e 46 CEDU, richiamati per spiegare la struttura del rimedio austriaco;
  • l’articolo 363a del codice di procedura penale austriaco, che consente la ripetizione del procedimento soltanto in caso di violazione della CEDU o dei suoi protocolli.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, alla luce dei principi di equivalenza ed effettività, l’Oberster Gerichtshof debba ammettere la ripetizione del procedimento penale anche quando venga dedotta una violazione del diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 50 della Carta e dell’articolo 54 CAAS, nonostante il testo dell’articolo 363a sia limitato alle violazioni della CEDU.

Ricevibilità

La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’Austria. Sottolinea che la vicenda rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, poiché l’assistenza giudiziaria si fonda sulla CAAS, che fa parte dell’acquis di Schengen integrato nell’ordinamento UE, e l’articolo 54 CAAS va interpretato alla luce dell’articolo 50 della Carta.

La Corte osserva inoltre che il giudice del rinvio ha spiegato perché la risposta alla questione è necessaria per definire la controversia, sicché la questione non è ipotetica e resta rilevante.

Ragionamento della Corte: autonomia procedurale e principi di equivalenza ed effettività

La Corte ricorda che, in assenza di disciplina UE specifica, le modalità procedurali rientrano nell’autonomia procedurale degli Stati membri, purché rispettino equivalenza ed effettività.

Principio di equivalenza

Per verificare l’equivalenza, occorre confrontare i rimedi nazionali simili per oggetto, causa ed elementi essenziali. La Corte rileva che la procedura di ripetizione prevista dall’articolo 363a ha una funzione strettamente connessa all’esecuzione delle sentenze della Corte EDU: è stata introdotta proprio per dare attuazione alle decisioni di Strasburgo e si collega funzionalmente alla procedura dinanzi alla Corte EDU.

Anche l’estensione elaborata dalla giurisprudenza nazionale austriaca, che consente di anticipare una decisione della Corte EDU in presenza di condizioni analoghe di ricevibilità, non muta tale natura specifica. Ne consegue che questa procedura non è comparabile ai ricorsi predisposti per la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell’Unione, i quali si collocano in un sistema giurisdizionale autonomo fondato sui Trattati, sulla Carta e sul rinvio pregiudiziale.

Perciò il principio di equivalenza non impone di estendere il rimedio dell’articolo 363a alle violazioni del diritto UE.

Principio di effettività

Quanto all’effettività, la Corte ribadisce che il diritto dell’Unione non obbliga gli Stati membri a creare rimedi nuovi oltre quelli già previsti dal diritto nazionale. Richiama inoltre l’importanza dell’intangibilità del giudicato, essenziale per la stabilità del diritto e per la buona amministrazione della giustizia.

La Corte osserva che il diritto UE non impone di rimettere in discussione decisioni definitive solo perché successivamente sia intervenuta un’interpretazione della norma UE diversa o più precisa. Nel caso concreto, non emerge che l’ordinamento austriaco impedisca in pratica la tutela dei diritti discendenti dall’articolo 50 della Carta e dall’articolo 54 CAAS: gli interessati avevano infatti già potuto far valere tali censure nei ricorsi contro le domande di assistenza giudiziaria, e i giudici nazionali le avevano esaminate.

Inoltre, la Corte richiama la possibilità di azionare, se del caso, la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione da parte di un giudice di ultimo grado.

Decisione

La Corte risponde che il diritto dell’Unione, in particolare i principi di equivalenza ed effettività, non obbliga un giudice nazionale a estendere alle violazioni del diritto dell’Unione un mezzo di impugnazione interno che consente la ripetizione del procedimento penale soltanto in caso di violazione della CEDU o dei suoi protocolli, anche se viene invocato il diritto fondamentale di cui all’articolo 50 della Carta e l’articolo 54 CAAS.

Principio affermato

La sentenza conferma che la tutela dei diritti UE deve essere garantita entro il sistema processuale nazionale, ma senza imporre la creazione o l’estensione di rimedi straordinari idonei a incidere sul giudicato, quando il rimedio in questione è strutturalmente legato all’esecuzione della CEDU e non a una tutela equivalente dei diritti dell’Unione.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialene bis in idemcooperazione giudiziaria in materia penaleautonomia proceduraletutela giurisdizionale effettiva

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