Sentenza n. 444/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: del provvedimento cat. II/Antic/2024 (prot. n. -OMISSIS-) del 4 luglio 2024 a firma del Questore della Provincia di Catanzaro, notificato il 9 luglio 2024, con cui è stato disposto il divieto di accedere ai locali pubblici o esercizi analoghi ubicati nelle immediate vicinanze del luogo dell’arresto, per anni cinque e, comunque, di stazionare nelle immediate vicinanze degli stessi, nonché degli altri esercizi e locali pubblici siti nelle vie circostanti alla via -OMISSIS- di -OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Catanzaro che imponeva per cinque anni il divieto di accesso e stazionamento presso locali pubblici e nelle immediate vicinanze del luogo dell'arresto
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto adottato ai sensi dell'art. 13 del d.l. 14/2017, deducendo: la violazione dei principi sulle ordinanze contingibili e urgenti e l'assenza dei relativi presupposti; il difetto o l'erronea valutazione dell'attualità e gravità del pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; l'eccesso di potere per sviamento, poiché la misura avrebbe perseguito finalità di sicurezza urbana e decoro proprie del Sindaco; il difetto di istruttoria e l'automatica equiparazione delle denunce alla pericolosità sociale; l'irrazionalità, la disparità di trattamento e la sproporzione derivanti dall'assimilazione di precedenti eterogenei, procedimenti pendenti e fatti definiti; nonché la violazione dei principi di legalità, tassatività, prevedibilità e libertà di circolazione. Il ricorrente ha inoltre evidenziato che, dopo l'adozione dell'atto, il procedimento penale relativo ad alcuni fatti di detenzione di stupefacenti aveva avuto esiti favorevoli e che altri procedimenti si erano conclusi per estinzione del reato o esito positivo della messa alla prova.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato la misura non come ordinanza contingibile e urgente, ma come provvedimento tipico espressamente disciplinato dall'art. 13 del d.l. 14/2017. La norma richiede, da un lato, una o più denunce o condanne non definitive, nel triennio, per delitti in materia di stupefacenti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di determinati luoghi pubblici e, dall'altro, una valutazione del Questore, fondata sugli atti dell'autorità giudiziaria e sugli accertamenti di polizia, circa le ragioni di sicurezza. Il Collegio ha ritenuto integrati entrambi i presupposti e ha considerato adeguata la valutazione amministrativa, basata sull'arresto in flagranza per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio in un'area frequentata da numerosi giovani, vicina a locali pubblici e a un istituto comprensivo, nonché sui precedenti penali e di polizia. Tali elementi, considerati nel loro complesso, giustificavano anche la durata quinquennale della misura. Le successive pronunce penali favorevoli non hanno inciso sulla legittimità dell'atto, perché sopravvenute e quindi eventualmente rilevanti per un riesame futuro; inoltre, l'estinzione di precedenti reati non eliminava la materialità dei fatti e la misura avrebbe potuto fondarsi anche sulla mera denuncia per il reato di stupefacenti. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 13 d.l. 14/2017
“Nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per ((i delitti di cui all'articolo 73)) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie”.
La disposizione configura un potere tipico del Questore, distinto dalle ordinanze contingibili e urgenti, esercitabile quando ricorrano una denuncia o una condanna non definitiva nel triennio per delitti in materia di stupefacenti commessi nei luoghi indicati e il Questore valuti, sulla base degli atti giudiziari e degli accertamenti di polizia, la sussistenza di ragioni di sicurezza. La durata del divieto può variare da uno a cinque anni.
art. 73 d.P.R. 309/1990
Individua i delitti in materia di stupefacenti rilevanti ai fini dell'art. 13 del d.l. 14/2017.
art. 5 l. 287/1991
Individua i pubblici esercizi richiamati dall'art. 13 del d.l. 14/2017.
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Richiamati dal ricorrente per sostenere che le esigenze di sicurezza urbana e decoro sarebbero rientrate nelle competenze del Sindaco; la censura è stata disattesa perché la misura impugnata è stata ricondotta dal TAR al potere tipico del Questore previsto dall'art. 13 del d.l. 14/2017.
art. 187, comma 8, d.lgs. 285/1992
Riguarda il reato di rifiuto di accertamento dello stato di alterazione psicofisica alla guida, il cui procedimento si è estinto per esito positivo della messa alla prova; il TAR ha ritenuto tale sopravvenienza irrilevante ai fini della legittimità originaria del provvedimento.
Massime di principio
- Il divieto questorile di accesso e stazionamento previsto dall'art. 13 del d.l. 14/2017 è un provvedimento amministrativo tipico, non un'ordinanza contingibile e urgente; pertanto la sua legittimità deve essere verificata alla luce dei presupposti specificamente stabiliti dalla disposizione speciale.
- L'art. 13 del d.l. 14/2017 richiede, quale presupposto oggettivo, una o più denunce o condanne non definitive intervenute nel triennio per delitti in materia di stupefacenti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze dei luoghi indicati dalla norma; non è necessaria una condanna definitiva.
- La valutazione questorile delle ragioni di sicurezza può fondarsi congiuntamente sugli elementi risultanti dagli atti dell'autorità giudiziaria e sugli accertamenti di polizia; precedenti penali e di polizia ulteriori rispetto al fatto-base possono concorrere a delineare il quadro complessivo di pericolosità e a giustificare la durata della misura.
- Le successive assoluzioni, archiviazioni o estinzioni dei reati non determinano, di per sé, l'illegittimità originaria del divieto adottato sulla base degli elementi disponibili al momento dell'emanazione; se sopravvenute, possono eventualmente fondare una richiesta di riesame della misura.
- Ai fini della valutazione amministrativa di sicurezza, l'estinzione del reato o la remissione della querela non eliminano necessariamente la materialità storica del fatto, che può restare elemento valutabile dal Questore insieme agli altri dati istruttori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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