Cassazione Civile, Ordinanza n. 24142/2025 del 28/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la rideterminazione della pensione di un assicurato già titolare di trattamento a carico della gestione ENPALS, liquidato in due quote (quota A e quota B). La quota B, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993, era stata calcolata dai giudici di merito sulla base della retribuzione effettivamente percepita senza applicare il massimale pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971. L'INPS ha impugnato la decisione deducendo violazione dell'art. 12 del d.P.R. n. 1420 del 1971 e dell'art. 4 del d.lgs. n. 182 del 1997, sostenendo che il massimale pensionabile continui a operare anche per la quota B, perché la disciplina successiva non lo avrebbe abrogato e si integrerebbe con quella previgente; ha inoltre invocato i principi di sostenibilità del sistema previdenziale e i criteri della legge delega n. 335 del 1995. Il controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, perché riesamini la controversia attenendosi al principio per cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo in epoca anteriore al 31 dicembre 1995, resta applicabile il limite retributivo pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420 del 1971, non essendo tale limite stato abrogato dal d.lgs. n. 182 del 1997. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 369 c.p.c.
richiamato per affermare la tempestiva produzione della copia autentica della sentenza impugnata ai fini dell'improcedibilità.
art. 12, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
contiene il massimale pensionabile della retribuzione giornaliera; la Corte ribadisce che tale limite si applica anche alla quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo.
art. 4, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
la disposizione disciplina le aliquote di rendimento delle diverse fasce di retribuzione, ma non abroga il massimale pensionabile previgente.
art. 12, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
richiamato nel sistema come norma che fa salvi i limiti massimi di retribuzione pensionabile previsti dai singoli ordinamenti.
art. 2, comma 22, L. 8 agosto 1995, n. 335
richiamato per il criterio di armonizzazione e per la salvaguardia dell'equilibrio e della sostenibilità delle gestioni previdenziali, compatibile con il mantenimento di discipline speciali.
art. 38 Cost.
menzionato nel richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 2008, che non ha accolto le censure basate su tale parametro.
art. 3 Cost.
richiamato nel medesimo precedente costituzionale, nel quale le questioni sono state dichiarate non fondate.
art. 76 Cost.
le censure di violazione della legge delega sono ritenute manifestamente infondate, perché l'armonizzazione può salvaguardare le peculiarità del settore spettacolo e il massimale resta compatibile con la delega.
Massime di principio
- Nella determinazione della quota di pensione maturata dopo il 31 dicembre 1992 nel regime dei lavoratori dello spettacolo, il limite massimo di retribuzione pensionabile previsto dalla disciplina speciale previgente continua ad operare se non è stato espressamente abrogato e se non emerge un'incompatibilità insanabile con la normativa successiva.
- La disciplina successiva sulle aliquote di rendimento delle diverse fasce retributive non implica, di per sé, la soppressione del massimale pensionabile: il richiamo alla norma previgente va letto nel suo contenuto complessivo, salvo diversa indicazione espressa del legislatore.
- Nel sistema previdenziale speciale dei lavoratori dello spettacolo, il massimale pensionabile è considerato elemento coessenziale dell'assetto normativo e non un limite incompatibile con l'armonizzazione perseguita dalla legge delega, purché non si trovi un contrasto testuale o sistematico esplicito.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la critica può investire l'unità minima di decisione e non è necessario censurare isolatamente tutte le affermazioni della sentenza impugnata, quando il motivo colpisca il nucleo decisorio che sorregge la pronuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24047/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24048/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24050/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24064/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24067/2025 del 28/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 28 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24070/2025 del 28/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →