Sentenza n. 216/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento: - della valutazione delle prove scritte del ricorrente nel concorso a 45 posti a di dirigente di istituto penitenziario indetto dal Ministero intimato (d.d. del 5.5.2020); - del verbale di valutazione delle prove scritte del ricorrente; - della tabella di valutazione della prova scritta del ricorrente, così come dei relativi criteri; - della graduatoria finale, pubblicata in data 4 agosto 2022, laddove ha collocato il ricorrente alla posizione n. 62 con n. 51 punti totali; - di ogni altro presupposto, connesso o conseguente lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione delle prove scritte, verbale e tabella di valutazione dell’elaborato, relativi criteri e graduatoria finale del concorso per 45 posti di dirigente di istituto penitenziario
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la valutazione delle proprie prove scritte e la graduatoria finale, deducendo, con il ricorso introduttivo, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento, violazione dei principi di oggettività e imparzialità dell’azione amministrativa, degli artt. 3 e 97 Cost. e del giusto procedimento. Con i motivi aggiunti, formulati dopo l’acquisizione della documentazione amministrativa, aveva dedotto il travisamento del contenuto dell’elaborato, la disparità di trattamento nella correzione, la violazione della par condicio concorsuale, il difetto assoluto di motivazione, lo sviamento e ulteriori profili di manifesta illogicità e irrazionalità. Con un secondo atto di motivi aggiunti aveva nuovamente contestato la correzione dell’elaborato, il travisamento, la disparità di trattamento, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di imparzialità e par condicio. Nelle more del giudizio, il ricorrente, avendo ottenuto una diversa posizione lavorativa, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la dichiarazione di improcedibilità.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla valutazione concorsuale. Il giudice ha applicato il principio secondo cui, quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo non può pronunciarsi d’ufficio sul merito né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve prendere atto della dichiarazione e definire il giudizio in rito. Tale disponibilità dell’azione permane sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, in assenza di repliche o richieste contrarie. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, tenendo ferme le statuizioni sulle spese adottate nelle precedenti fasi cautelari; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti private non costituite.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure di disparità di trattamento e violazione dei principi di imparzialità e oggettività della valutazione concorsuale; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 97 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa; la sentenza non ne esamina il merito.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria da remoto; non costituisce la ratio decidendi della pronuncia.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara espressamente, prima che la causa sia trattenuta in decisione, di non avere più interesse alla pronuncia, il giudice amministrativo deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e non può decidere d’ufficio il merito della controversia.
- Nel processo amministrativo, il ricorrente conserva sino alla decisione la disponibilità dell’azione e può rinunciare alla prosecuzione sostanziale del giudizio mediante dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse; in assenza di repliche o richieste contrarie, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
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