Sentenza n. 67/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Del Decreto commissariale n.-OMISSIS- con cui il Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ha chiesto il rigetto della richiesta proveniente dal Sig.-OMISSIS-, ottenere il contributo al ristoro del danno patrimoniale subito dai soggetti danneggiati da attività estorsive, previsto dalla Legge 23/2/99, n. 44 (“Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”); - Del provvedimento di rigetto dell'istanza del Sig. -OMISSIS- notificato dalla Prefettura Prot. N. -OMISSIS- (notificato in data 27.04.2021), in adesione alla suddetta richiesta del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura; - Di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente ad essi. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 15/4/2022: - Del sopravvenuto Decreto Commissariale n. -OMISSIS-con il quale il Commissario Straordinario del Governo rigetta la richiesta, proveniente dal Sig.-OMISSIS-, riguardante la spettanza del contributo al ristoro del danno patrimoniale subito dai soggetti danneggiati da attività estorsive previsto da Legge 23/2/99 n. 44 (“Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura”). - Del provvedimento di rigetto dell'istanza del Sig. -OMISSIS- notificato dalla Prefettura Prot. N.-OMISSIS-, in adesione alla suddetta richiesta del Commissario Straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura; - Di ogni atto ad essi connesso e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi commissariali e prefettizi di concessione dell'elargizione economica prevista dalla legge n. 44/1999, compreso il provvedimento di conferma del precedente diniego relativo a un'istanza del 2009
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'elargizione prevista dalla legge n. 44/1999 per i danni patrimoniali subiti a seguito di un incendio doloso a scopo estorsivo ai danni dello stabilimento balneare gestito in concessione demaniale. Il diniego era motivato dalla mancata esposizione, all'autorità giudiziaria, di tutti i particolari conosciuti sugli episodi estorsivi subiti, dal carattere ancora pendente del procedimento penale e dal parere negativo della Procura, che aveva rilevato insufficiente collaborazione e condotte ritenute reticenti, con iscrizione del ricorrente nel registro degli indagati per false informazioni al pubblico ministero. Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione della legge n. 44/1999, violazione degli artt. 3 e 97 Cost., violazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, sproporzione, manifesta ingiustizia e sviamento. Ha sostenuto di avere fornito agli inquirenti tutte le informazioni disponibili. Con i motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento di conferma del diniego relativo alla precedente istanza del 2009, deducendo analoghi vizi e invocando inoltre la direttiva 2004/80/CE.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'amministrazione, affermando la giurisdizione amministrativa. La concessione dell'elargizione non dipende infatti dal mero riscontro automatico di requisiti predeterminati, ma implica una valutazione amministrativa, in particolare sulla completezza e sull'effettività della collaborazione del richiedente ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. d), della legge n. 44/1999; la posizione del richiedente è pertanto di interesse legittimo. Nel merito, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati rigettati. Il Collegio ha ritenuto che la condizione legale richieda un apporto pieno e incondizionato all'autorità giudiziaria, funzionale all'individuazione e alla persecuzione degli autori dei reati, e non si esaurisca nella prova della qualità di vittima di condotte estorsive. La documentazione confermava che, nella denuncia dell'incendio, il ricorrente aveva dichiarato di non avere mai ricevuto richieste estorsive o di altra natura, mentre dagli atti penali risultava che era stato vittima, nel 2015, di una tentata estorsione con modalità mafiose. Tale elemento, unitamente al parere negativo della Procura sulla collaborazione prestata, rendeva non efficacemente confutata la motivazione dei dinieghi. La deduzione relativa alla direttiva 2004/80/CE non ha condotto all'accoglimento. Le spese sono state integralmente compensate per la particolarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, lett. d), l. 23 febbraio 1999, n. 44
il delitto dal quale è derivato il danno, ovvero, nel caso di danno da intimidazione anche ambientale, le richieste estorsive siano stati riferiti all'autorità giudiziaria con l'esposizione di tutti i particolari dei quali si abbia conoscenza
La disposizione richiede una piena e incondizionata collaborazione del richiedente con l'autorità giudiziaria, comprendente l'esposizione di tutti i particolari conosciuti sugli episodi delittuosi, quale condizione per l'accesso all'elargizione.
art. 14, comma 1, l. 23 febbraio 1999, n. 44
La concessione dell'elargizione è disposta con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, su deliberazione del Comitato di cui all'articolo 19.
La concessione è adottata dal Commissario sulla base della deliberazione del Comitato e presuppone una valutazione amministrativa dei requisiti, inclusa la collaborazione della vittima.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Invocato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione; il giudice ha ritenuto adeguatamente motivati i dinieghi.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente per irragionevolezza e disparità; le relative censure sono state ritenute infondate.
art. 97 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità; le relative censure sono state ritenute infondate.
direttiva 2004/80/CE del 29 aprile 2004
Invocata dal ricorrente quale fonte di un obbligo statale di predisporre misure indennitarie per le vittime di reato; l'invocazione non ha inciso sull'esito del giudizio.
Massime di principio
- La concessione dell'elargizione prevista dalla legge n. 44/1999, implicando una valutazione amministrativa sull'effettività e completezza della collaborazione della vittima, involge una posizione di interesse legittimo e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
- La condizione prevista dall'art. 4, comma 1, lett. d), della legge n. 44/1999 richiede che la vittima riferisca all'autorità giudiziaria tutti i particolari conosciuti sugli episodi delittuosi e presti un apporto pieno e incondizionato alla persecuzione dei responsabili.
- La mera qualità di persona offesa da condotte estorsive non è sufficiente per ottenere l'elargizione prevista dalla legge n. 44/1999; è necessario anche dimostrare la piena collaborazione con l'autorità giudiziaria.
- La motivazione del diniego dell'elargizione può fondarsi sul parere negativo dell'autorità giudiziaria e su elementi documentali obiettivi che evidenzino omissioni o reticenze del richiedente nella denuncia e nella collaborazione investigativa.
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