Sentenza del 13/10/2016 n. 2559 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Società di comodo - nuove esimenti - Finanziaria 2007 - principio del tempus regit actum - si applica - natura procedimentale delle disposizioni - è tale - applicazione retroattiva - è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità della nuova esimente introdotta dalla legge n. 244/2007 per la disciplina delle società di comodo, prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994. La società sosteneva che tale esimente dovesse applicarsi anche a un periodo d'imposta precedente all'entrata in vigore della nuova disposizione, poiché l'attività di accertamento si era conclusa successivamente. La società era inoltre risultata congrua e coerente rispetto agli studi di settore nei due periodi d'imposta precedenti, sebbene non lo fosse nell'annualità oggetto di accertamento. È stato altresì ritenuto irrilevante il precedente rigetto dell'interpello disapplicativo, poiché tale atto non era autonomamente impugnabile.
La decisione
La nuova esimente è stata ritenuta applicabile anche al periodo d'imposta anteriore alla sua entrata in vigore, in quanto le disposizioni hanno natura procedimentale e si applica il principio del tempus regit actum: l'accertamento deve essere regolato dalla disciplina vigente al momento della sua conclusione. È quindi ammessa un'applicazione retroattiva della disposizione nei procedimenti ancora pendenti, senza che rilevi il precedente rigetto dell'interpello disapplicativo.
Norme richiamate
Art. 1, comma 128, legge n. 244/2007
Introduce una nuova esimente nell'ambito della disciplina delle società di comodo; trattandosi di disposizione procedimentale, può applicarsi ai procedimenti di accertamento ancora in corso al momento della sua entrata in vigore.
Art. 30, legge n. 724/1994
Disciplina il regime delle società non operative o società di comodo e il meccanismo dell'interpello disapplicativo.
Principio del tempus regit actum
Gli atti e le fasi procedimentali sono regolati dalla normativa vigente al momento in cui vengono compiuti o si conclude il procedimento, anche se il periodo d'imposta interessato è anteriore.
Cassazione, sentenza n. 1278/2011
Ha riconosciuto l'applicabilità della nuova esimente ai periodi precedenti quando l'attività di accertamento si è conclusa dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina.
Massime di principio
- Quando una nuova norma ha natura procedimentale e il procedimento di accertamento è ancora pendente, essa può applicarsi anche a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
- Per stabilire la disciplina applicabile non conta solo l'anno d'imposta, ma anche il momento in cui si conclude l'attività amministrativa di accertamento.
- Il rigetto di un interpello disapplicativo non necessariamente impedisce l'applicazione successiva di una nuova disciplina, soprattutto quando l'interpello non è autonomamente impugnabile.
- Le esimenti previste per le società di comodo devono essere valutate alla luce della normativa vigente nel momento procedimentale rilevante, purché non si tratti di una modifica sostanziale con efficacia esclusivamente futura.
- La congruità e coerenza rispetto agli studi di settore possono costituire elementi rilevanti nella valutazione della concreta operatività della società, ma devono essere esaminate in relazione alla specifica annualità e alla disciplina applicabile.
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