Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08788/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta davanti al Tribunale per ottenere l'accertamento dell'usucapione di una servitù di passaggio a favore del fondo degli attori e a carico dei fondi dei convenuti, con richiesta di condanna al ripristino e alla cessazione delle turbative; in subordine, gli attori chiedevano la costituzione coattiva della servitù per asserita interclusione del fondo dominante. Nel corso del giudizio, emersero problemi di contraddittorio per la morte di alcuni convenuti e il Tribunale ordinò la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti degli eredi di due soggetti deceduti. Gli attori, però, notificarono l'atto al curatore speciale nominato per gli scomparsi e, secondo i giudici di merito, non rispettarono l'ordine di integrare/rinnovare la notifica verso gli eredi entro il termine assegnato. Il Tribunale dichiarò estinto il giudizio; la Corte d'appello confermò. In Cassazione uno dei ricorrenti deduceva nullità della sentenza e violazione dell'art. 307 c.p.c., sostenendo che l'ordine di rinnovazione fosse nullo perché riferito a soggetti diversi da quelli originariamente evocati e che la notifica al curatore dovesse considerarsi sufficiente.

La decisione

La Corte dichiara estinto il ricorso proposto da uno dei due ricorrenti per effetto della mancanza di valida e tempestiva procura speciale a seguito della proposta di definizione accelerata; dichiara inammissibile il ricorso dell'altro ricorrente perché il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Conferma dunque l'estinzione del giudizio di merito. Condanna entrambi i ricorrenti, in solido, alle spese; condanna inoltre il solo ricorrente il cui ricorso è stato deciso nel merito processuale alla sanzione ex art. 96 c.p.c. e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 307 c.p.c.

    richiamato come norma asseritamente violata dal ricorrente, ma la Corte ritiene che la doglianza non incida sulla vera ratio della declaratoria di estinzione, fondata sull'inadempimento all'ordine di rinnovazione della notificazione agli eredi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la proposta di definizione accelerata; la mancata tempestiva procura speciale per uno dei ricorrenti rende tamquam non esset l'istanza di decisione per lui, mentre per l'altro la Corte applica il meccanismo di definizione conforme alla proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per rilevare la tardività della memoria della parte controricorrente e, in relazione alla decisione conforme alla proposta, per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte applica la responsabilità aggravata al ricorrente il cui ricorso viene deciso in conformità alla proposta di inammissibilità/manifesta infondatezza, ritenendo integrata una forma di abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Il curatore nominato per la rappresentanza in giudizio di una persona scomparsa rappresenta lo scomparso e non i suoi eredi; pertanto, se il giudice ordina la rinnovazione della notificazione nei confronti degli eredi, la notifica al curatore non soddisfa l'ordine.
  • Quando la decisione di merito si fonda sull'inadempimento a un ordine specifico del giudice, il motivo di ricorso deve confrontarsi con quella precisa ratio decidendi; una censura che attacchi un diverso profilo fattuale o un successivo ordine processuale è inammissibile.
  • Nel procedimento di definizione accelerata del ricorso per cassazione, la mancata tempestiva e valida procura speciale rende inefficace l'istanza di decisione per la parte interessata.
  • La definizione del ricorso in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c. può comportare l'applicazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., poiché il mancato adeguamento alla valutazione del proponente costituisce indice normativo di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessarioGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.