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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22028/2022 del 12/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2006, emesso a seguito di PVC, con cui l'Ufficio contestava l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e recuperava a tassazione i relativi costi, ritenuti indeducibili, ai fini di IRES, IRAP e IVA. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato la decisione, ritenendo sufficiente il rinvio al PVC per la motivazione dell'atto, escludendo l'obbligo di allegare atti già conosciuti dal contribuente e valorizzando dichiarazioni di terzi e l'assenza di struttura organizzativa dell'emittente delle fatture. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse spiegato quali prove avessero fondato la decisione e avesse trascurato la documentazione prodotta a dimostrazione dell'effettività delle operazioni; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che l'Ufficio non avesse assolto l'onere di provare l'inesistenza delle prestazioni, non potendo basarsi sulle sole dichiarazioni di un terzo.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha affermato che il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato ai casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile, e che non è necessaria la confutazione analitica di tutte le allegazioni delle parti. Nel caso concreto la CTR aveva indicato, sia pure sinteticamente, le ragioni della decisione, richiamando da un lato gli elementi addotti dall'Ufficio (dichiarazioni di terzo e assenza di struttura industriale dell'emittente) e dall'altro l'inidoneità della documentazione prodotta dalla contribuente. Quanto al riparto dell'onere probatorio, la Corte ha ritenuto corretto che l'Amministrazione avesse assolto il proprio onere anche mediante presunzioni semplici e che la decisione non si fosse basata solo sulle dichiarazioni del terzo, ma anche sulla mancanza di organizzazione dell'emittente, elemento gravemente indiziario della natura di "cartiera" o "società fantasma". Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio denunciabile in cassazione per nullità della sentenza è ricondotto ai casi di mancanza o apparente motivazione, contraddittorietà irriducibile o motivazione incomprensibile

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    la doglianza di violazione di legge è stata esaminata con riferimento al riparto dell'onere della prova in materia tributaria

  • art. 112 c.p.c.

    evocato come parametro della denunciata nullità per omessa pronuncia o ultrapetizione, ma ritenuto non violato

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la sentenza è nulla solo se manca la motivazione o questa è meramente apparente, perplessa o incomprensibile

  • art. 2697 c.c.

    l'Amministrazione può assolvere l'onere di provare l'inesistenza oggettiva delle operazioni anche mediante presunzioni semplici; la sola documentazione del contribuente non basta se ritenuta aspecifica e priva di riscontro oggettivo

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto al minimo costituzionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma introduttiva della previsione sul contributo unificato supplementare

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla motivazione della sentenza è ammissibile solo entro il perimetro del "minimo costituzionale": non basta lamentare una motivazione succinta o non analitica, occorrendo una vera e propria mancanza, apparenza, incomprensibilità o contraddittorietà irriducibile.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare puntualmente ogni allegazione o mezzo istruttorio dedotto dalle parti, essendo sufficiente che esponga in modo intellegibile le ragioni della decisione e che risultino implicitamente disattese le tesi incompatibili con esse.
  • In materia di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può provare l'inesistenza delle operazioni anche mediante presunzioni semplici, valorizzando indizi quali l'assenza di struttura organizzativa dell'emittente e dichiarazioni di terzi.
  • Una volta assolto l'onere probatorio iniziale dell'Ufficio, il contribuente deve fornire elementi idonei e specifici a dimostrare l'effettività delle operazioni; documentazione generica, priva di riscontro oggettivo o di riferimenti temporali e contabili precisi può essere ritenuta insufficiente.
  • La qualificazione dell'emittente come "cartiera" o "società fantasma" costituisce un grave indizio della oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate, idoneo a sorreggere la pretesa fiscale se corroborato da ulteriori elementi concreti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioMotivazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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