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Sentenza

Sentenza n. 688/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 418/2024 emessa dal Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 10/04/2024.

Giustizia amministrativa202501813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, relativa al riconoscimento di un bonus annuale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza, limitatamente alla parte della sentenza che la riguarda, per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 418/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pronunciata in favore di quattro professori. La decisione del giudice ordinario era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 26 novembre 2025, ed era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha quindi dedotto l'inerzia dell'amministrazione e chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta, su istanza della parte ricorrente, il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre misure sostitutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando la decisione da eseguire è passata in giudicato, è stata portata a conoscenza dell'amministrazione e questa permane inadempiente anche dopo la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione.
  • In presenza di una persistente mancata esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione e agli uffici competenti di adempiere entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'ulteriore istanza della parte interessata e all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione.
  • Il giudizio di ottemperanza può essere promosso anche limitatamente alla posizione di uno dei destinatari di una decisione giudiziaria riferita a una pluralità di soggetti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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