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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24694/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui il Comune di Napoli ha liquidato una maggiore IMU-TASI per l’anno 2015 sulla base di una rendita catastale di euro 13.830,72, già oggetto di variazione di classamento contestata dal contribuente. In primo grado la Commissione tributaria provinciale aveva annullato sia l’avviso di rettifica catastale sia l’avviso IMU, ritenendo non validamente notificato il primo e, per derivazione, inefficace il secondo. In appello l’Agenzia delle Entrate ha ottenuto la riforma della decisione. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e del giudicato interno, sostenendo che il Comune non avesse appellato la statuizione di primo grado sull’IMU e che la CTR avesse deciso ultra petita; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di inesistenza dell’avviso di rettifica catastale, asseritamente privo di sottoscrizione; 3) violazione dell’art. 74 l. 342/2000 e della disciplina sulle notificazioni, perché l’avviso catastale sarebbe stato notificato con modalità non corrette e senza raccomandata informativa; 4) violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 261/1999, perché la spedizione sarebbe passata per il Centro Servizi S.I.N. e non per Poste Italiane S.p.A. Il ricorrente ha inoltre chiesto la rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 14 l. 890/1982 per asserito contrasto con Costituzione e CEDU.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la riforma della statuizione sulla rendita catastale comportava, per effetto del nesso di pregiudizialità-dipendenza e dell’effetto espansivo interno ex art. 336 c.p.c., la caduta anche dell’accertamento IMU, pur non impugnato espressamente dal Comune. Ha respinto il secondo motivo osservando che la CTR non aveva omesso pronuncia sull’asserita inesistenza dell’atto, ma aveva implicitamente ritenuto preclusa ogni contestazione sulla validità dell’avviso catastale, poiché la rettifica non era stata impugnata nei termini. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo, perché la notifica diretta a mezzo posta degli atti fiscali segue le regole del servizio postale ordinario e non richiede la raccomandata informativa; inoltre la spedizione tramite S.I.N. è imputabile a Poste Italiane S.p.A. La Corte ha anche escluso la necessità di sollevare nuovamente questione di legittimità costituzionale, richiamando la giurisprudenza costituzionale già intervenuta sul punto. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per censurare asserite omissioni e ultrapetizione; la Corte rileva che non vi è stata omessa pronuncia, perché la CTR ha comunque deciso la questione in termini di preclusione derivante dal mancato tempestivo ricorso contro la rettifica catastale.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Sono i parametri formali dei motivi di ricorso dedotti dal contribuente.

  • art. 74 l. 21 novembre 2000, n. 342

    È invocato per sostenere l’inefficacia della rendita catastale; la Corte non nega la rilevanza in astratto, ma ritiene che nel caso concreto la rendita fosse ormai non più contestabile.

  • artt. 7, comma 6, e 14 l. 20 novembre 1982, n. 890

    La Corte afferma che, nel caso di notifica diretta a mezzo posta degli atti fiscali, non si applica la disciplina della seconda raccomandata informativa prevista per altre forme di notificazione.

  • art. 60, comma 1 e 1-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato dal ricorrente per contestare la regolarità della notifica dell’avviso catastale.

  • art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261

    È invocato per sostenere che la notifica non potesse essere affidata al Centro Servizi S.I.N.; la Corte ritiene invece che il SIN sia un’articolazione interna di Poste Italiane S.p.A.

  • art. 336, primo comma, c.p.c.

    La riforma del capo relativo alla rendita catastale travolge, per effetto espansivo interno, il capo dipendente relativo all’IMU.

  • art. 153, secondo comma, c.p.c.

    È richiamato dalla Corte costituzionale per ammettere, in casi di mancata effettiva conoscenza dell’atto per causa non imputabile, la rimessione in termini.

  • art. 6 l. 27 luglio 2000, n. 212

    È richiamato come base per un’applicazione estensiva della rimessione in termini a tutela del contribuente che non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È evocato nel passaggio sulla rimessione in termini per l’impugnazione degli atti tributari.

  • art. 2729 c.c.

    È richiamato con riferimento al prudente apprezzamento del giudice degli elementi presuntivi offerti dal destinatario della notifica diretta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Fondamento della condanna al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 3 Cost.

    È evocato dal ricorrente nel tentativo di contestare la ragionevolezza della disciplina delle notifiche dirette.

  • art. 24 Cost.

    È evocato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa.

  • art. 111 Cost.

    È evocato dal ricorrente nel quadro della censura di legittimità costituzionale.

  • art. 117 Cost.

    È evocato dal ricorrente in relazione al rispetto dei vincoli derivanti dalla CEDU.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Sono invocati dal ricorrente per sostenere che l’esclusione della raccomandata informativa comprometterebbe il diritto di difesa; la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale che ha escluso tale contrasto.

Massime di principio

  • Quando una domanda relativa all’efficacia di una rendita catastale è pregiudiziale rispetto all’impugnazione dell’avviso di accertamento fondato su quella rendita, la riforma in appello del capo sulla rendita comporta, per effetto espansivo interno ex art. 336 c.p.c., la caduta del capo dipendente anche se non specificamente impugnato.
  • Non vi è omessa pronuncia se il giudice di merito, pur senza trattare analiticamente ogni eccezione, fonda la decisione sulla preclusione derivante dal mancato tempestivo impugnare dell’atto presupposto; in tal caso la questione sulla validità formale dell’atto resta assorbita.
  • La notifica diretta a mezzo posta degli atti fiscali segue le regole del servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890/1982; pertanto non è necessaria la successiva raccomandata informativa quando il plico sia consegnato a persona diversa dal destinatario.
  • La spedizione effettuata tramite il servizio SIN di Poste Italiane non integra un’affidamento a soggetto diverso dall’operatore postale, essendo il SIN una sua articolazione interna.
  • In materia di notifica diretta di atti tributari, eventuali censure di incostituzionalità sulla mancanza della raccomandata informativa non sono accolte se la disciplina assicura un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto e restano comunque esperibili gli strumenti di tutela contro la mancata effettiva conoscenza, come la rimessione in termini.
  • Le questioni di fatto sulla concreta modalità di notificazione, una volta accertate dal giudice di merito, non possono essere rimesse in discussione in cassazione sotto il vizio di violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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