Sentenza n. 4762/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. – Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 00124/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano che aveva respinto il ricorso contro il decreto di esproprio e stima e gli atti presupposti della procedura espropriativa relativi a immobili siti nel Comune di Varna
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti esproprianti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva respinto le censure contro il decreto di esproprio e stima, la relazione di stima, gli atti di avvio del procedimento, la nota di controdeduzioni alle osservazioni, la deliberazione provinciale e gli ulteriori atti presupposti della procedura espropriativa. Nel corso del giudizio d’appello ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La rinuncia non è stata tuttavia notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e non è stata resa in udienza.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, poiché non erano state rispettate le formalità previste dall’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a. Ha però interpretato la dichiarazione dell’appellante e il comportamento processuale delle parti come manifestazione univoca di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. L’appello è stato quindi dichiarato improcedibile. Le spese del grado sono state compensate tra le parti costituite, in ragione dell’adesione della Provincia alla richiesta e della mancata opposizione delle altre parti costituite; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti delle parti non costituite.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Prevede la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, applicata dal giudice alla dichiarazione dell’appellante.
art. 84, comma 1, c.p.a.
La parte può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
La rinuncia al ricorso deve essere formalizzata con dichiarazione sottoscritta e depositata oppure resa in udienza; nel caso concreto tali formalità non sono state sufficienti o non sono state ritualmente osservate.
art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza.
La mancata notificazione tempestiva alle altre parti impedisce di dichiarare l’estinzione del giudizio per rituale rinuncia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
Anche una rinuncia formalmente irrituale può essere valutata quale comportamento univoco dal quale desumere la sopravvenuta carenza di interesse, con conseguente improcedibilità dell’impugnazione anziché estinzione per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo produce l’estinzione del giudizio solo se sono rispettate le formalità previste dall’art. 84 c.p.a., inclusa la notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, salvo che la dichiarazione sia resa in udienza nelle forme previste dalla legge.
- Quando la rinuncia non è rituale, il giudice può comunque valutarla, insieme al comportamento processuale delle parti, come atto univoco idoneo a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione; in tal caso il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non estinto per rinuncia.
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