Cassazione Penale, Sentenza n. 02556/2026 del 22/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Firenze sostenendo che la motivazione è viziata: la Corte avrebbe escluso la responsabilità per il capo H pur disponendo di intercettazioni, mentre ha affermato la responsabilità per la detenzione di cocaina (0,96 g) trovata in una giacca in casa, consegnata spontaneamente dall'imputato. Il difensore ha sottolineato che la quantità è compatibile con uso personale (circa 2,8 dosi, già tagliata), che non emergono elementi idonei a dimostrare la destinazione allo spaccio e che la Corte d'appello avrebbe impropriamente fatto gravare sull'imputato l'onere di provare l'uso personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello. La Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale non soddisfi i requisiti dell'art. 192, comma 2, c.p.p.: gli elementi richiamati (contesto relazionale dalle intercettazioni e assenza di prova che l'imputato sia consumatore) non sono esposti con la gravità e precisione necessarie per escludere altre spiegazioni ragionevoli, né è stato richiamato il contenuto delle intercettazioni per valutarne la rilevanza. Inoltre è sottolineato che la quantità rinvenuta addosso (413,5 mg di principio attivo) è inferiore a due dosi e che la pubblica accusa ha l'onere di provare, con dati certi e univoci, la destinazione allo spaccio; in mancanza la decisione deve essere riformulata.
Norme richiamate
art. 192, comma 2, codice di procedura penale
Imposta alla giudice una motivazione che espliciti gli elementi di fatto e le valutazioni logiche con gravità e precisione tali da escludere altre spiegazioni ragionevoli; la Corte ha ritenuto che tale requisito non sia stato rispettato nella sentenza impugnata
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 1
Disciplina l'illecito relativo alla detenzione di stupefacenti per uso personale (fattispecie meno grave), rilevante per valutare se la sostanza fosse destinata all'uso personale
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73, comma 5
Prevede la fattispecie più grave connessa allo spaccio/traffico di sostanze stupefacenti; la corretta applicazione richiede che la pubblica accusa provi la destinazione allo spaccio con elementi chiari e univoci
art. 110, codice penale
Norma sul concorso di persone nel reato; citata come riferimento alle imputazioni per partecipazione a fatti illeciti (interpretazione formale richiamata nel capo d'imputazione)
art. 81, codice penale
Norma richiamata nel capo di imputazione assieme ad altri articoli; nel testo della sentenza non emerge un'ulteriore interpretazione specifica della norma
Sez. 6, n. 26738 del 18/09/2020 (giurisprudenza)
Principio secondo cui grava sulla pubblica accusa l'onere di provare la destinazione allo spaccio, mediante dati certi e complessivamente univocamente significativi
Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023 (giurisprudenza)
Richiama l'esigenza che gli elementi probatori (quantità, strumentario, modalità di detenzione) siano valutati con corrette massime di esperienza per dimostrare lo spaccio
Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004 (giurisprudenza)
Conferma i criteri probatori per distinguere detenzione per uso personale da detenzione per spaccio
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, spetta alla pubblica accusa provare la destinazione allo spaccio: non è onere dell'imputato dimostrare l'uso personale
- Il semplice rinvenimento di piccole quantità (soprattutto se inferiori a poche dosi) è compatibile con l'uso personale e non consente automaticamente di desumere la finalità di spaccio
- Le intercettazioni devono essere richiamate e adeguatamente valutate nella motivazione: espressioni criptiche o generiche non bastano a provare lo spaccio se non è esplicitato il contenuto e la rilevanza indiziaria
- Per affermare la destinazione allo spaccio occorrono elementi concreti e plurimi, valutati nel loro complesso (es. consistente quantitativo, presenza di strumenti per il confezionamento, modalità di occultamento e detenzione, movimenti di denaro, piani organizzativi)
- La motivazione giudiziale deve rispettare l'art. 192, comma 2, c.p.p.: indicare con precisione gli elementi fattuali e le ragioni che portano alla valutazione incriminante, escludendo spiegazioni alternative ragionevoli
- La consegna spontanea della sostanza alla polizia e il rinvenimento nel guardaroba possono essere elementi a favore dell'uso personale, ma devono essere valutati complessivamente insieme agli altri indizi
- In caso di carenza motivazionale o di elementi indiziari equivoci la pronuncia di merito può essere annullata con rinvio per un nuovo esame, secondo i principi indicati dalla Cassazione
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