Cassazione Civile, Ordinanza n. 41950/2021 del 30/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'agente della riscossione ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, in parte, aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente contro un'intimazione di pagamento relativa a numerose cartelle di pagamento e a plurimi avvisi di addebito. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva erroneamente dichiarato generici e quindi inammissibili alcuni motivi d'appello, nonostante essi consentissero una chiara valutazione del dissenso rispetto alla sentenza di primo grado. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione di norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando l'affermazione della CTR secondo cui l'appello sarebbe stato dubbio o inammissibile perché proposto da avvocato del libero foro senza i presupposti ritenuti necessari.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato che, nel processo tributario, la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi deve essere interpretata restrittivamente e che è sufficiente, per assolvere l'onere di impugnazione specifica, la riproposizione delle ragioni di contestazione della pretesa o della legittimità dell'accertamento, quando dal complesso dell'atto sia ricavabile in modo inequivoco il dissenso sulla decisione impugnata. Ha inoltre ribadito che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina richiamata e che, quando la scelta del difensore dipende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste o dalla indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato, la sussistenza del relativo presupposto si considera implicitamente postulata dalla costituzione in giudizio, senza necessità di specifica allegazione o prova. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti indicati e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, perché esamini nel merito anche i motivi d'appello ritenuti inammissibili; demandata al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Richiamato per il requisito di specificità dei motivi di appello, applicato in collegamento con la disciplina speciale del processo tributario.
art. 53 d.lgs. n. 546/1992
La Corte ha ribadito che la sua sanzione di inammissibilità per difetto di specificità va interpretata restrittivamente; è sufficiente che l'atto esprima in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato come parametro dei vizi processuali denunciati in cassazione.
art. 14 disp. prel. c.c.
Richiamato per giustificare l'interpretazione restrittiva delle disposizioni eccezionali che limitano l'accesso alla giustizia.
art. 11 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo per la disciplina della rappresentanza in giudizio nel processo tributario.
art. 12 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo per la disciplina del difensore nel processo tributario.
art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel secondo motivo in tema di difesa tecnica e patrocinio.
art. 1, comma 8, d.l. n. 193/2016, conv. in l. n. 225/2016
Richiamato quale base normativa della disciplina dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 4-nonies d.l. n. 34/2019, conv. in l. n. 58/2019
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla difesa dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933
Richiamato per la possibilità, in casi speciali, di affidare il patrocinio all'Avvocatura dello Stato previa delibera motivata.
artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016
Richiamati per il rispetto dei criteri di scelta del libero foro nella disciplina del patrocinio dell'Agenzia.
art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016
Richiamato per i criteri generali relativi all'affidamento del patrocinio ai difensori esterni.
art. 363 c.p.c.
La Corte ha enunciato il principio di diritto anche ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi costituisce una sanzione eccezionale e va applicata restrittivamente: occorre privilegiare, ove possibile, l'esame del merito dell'impugnazione.
- L'onere di specificità dei motivi di appello è assolto quando dall'atto, considerato nel suo complesso, risulti in modo inequivoco il dissenso rispetto alla decisione impugnata, anche per implicito e attraverso la riproposizione delle ragioni già poste a fondamento della pretesa o dell'opposizione.
- La costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a mezzo dell'Avvocatura dello Stato o di un avvocato del libero foro, nei casi consentiti dalla disciplina applicabile, implica la sussistenza del relativo presupposto legale senza necessità di specifica allegazione o prova in giudizio.
- Quando il giudice di merito dichiara inammissibili motivi di appello per genericità in assenza di una effettiva carenza di specificità, la decisione è censurabile per violazione delle regole processuali sull'impugnazione.
- In presenza di un'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, la cassazione deve rinviare al giudice di merito affinché esamini i motivi non scrutinati
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