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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1138

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1138 della Commissione, del 3 luglio 2019, che approva la sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva la sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e ne inserisce la voce nell’elenco delle sostanze attive approvate. L’approvazione decorre dal 24 luglio 2019 fino al 24 luglio 2029 ed è accompagnata da condizioni specifiche, tra cui attenzione particolare agli organismi acquatici e terrestri non bersaglio e l’obbligo di presentare ulteriori informazioni di conferma sul profilo di interferenza endocrina. Il regolamento modifica di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Approvazione della sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e aggiornamento dell'elenco delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl, utilizzata in prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti negli Stati membri dell'Unione europea ed è direttamente applicabile; riguarda l'approvazione della sostanza, le condizioni tecniche e le prescrizioni per la valutazione dei prodotti contenenti tale sostanza. Sono rilevanti, in particolare, gli operatori del settore agrochimico, i richiedenti dell'approvazione, gli Stati membri incaricati della valutazione e dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, nonché l'EFSA e la Commissione. La sostanza è approvata per il periodo 24 luglio 2019 - 24 luglio 2029, con obblighi di conferma entro il 24 luglio 2021.

Approvazione della sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1138 approva la sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl ai fini del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Il provvedimento si fonda sull’esame scientifico svolto dall’EFSA e sulla relazione di esame della Commissione; l’approvazione è accompagnata da condizioni tecniche e da un obbligo di conferma successiva su profili specifici di sicurezza.

Contesto procedurale e base normativa

La domanda di approvazione è stata presentata il 24 marzo 2016 alla Repubblica italiana in qualità di Stato membro relatore. L’Italia ha poi comunicato l’ammissibilità della domanda il 17 giugno 2016; successivamente, lo Stato membro relatore ha trasmesso il progetto di rapporto di valutazione il 28 aprile 2017 e un progetto aggiornato nel maggio 2018, a seguito di ulteriori informazioni richieste dall’EFSA ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009. L’EFSA ha comunicato le proprie conclusioni il 5 luglio 2018 e la Commissione ha presentato al comitato permanente la relazione di esame e il progetto di regolamento il 22 marzo 2019.

Valutazione scientifica e profilo di rischio

Dalle informazioni disponibili e dalle conclusioni dell’EFSA è risultato che, per gli impieghi rappresentativi esaminati, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. La Commissione ha ritenuto, con riferimento ai criteri introdotti dal regolamento (UE) 2018/605, che la sostanza non presenti proprietà di interferente endocrino sulla base dei dati scientifici disponibili; tuttavia, per rafforzare tale conclusione, il richiedente deve presentare una valutazione aggiornata e, se necessario, ulteriori informazioni di conferma entro il 24 luglio 2021.

Condizioni dell’approvazione

L’allegato I fissa le specifiche della sostanza: nome comune florpyrauxifen-benzyl, numeri CAS e CIPAC, denominazione IUPAC, purezza minima di ≥ 920 g/kg e limite per l’impurità toluene non superiore a 3 g/kg nel materiale tecnico. L’approvazione decorre dal 24 luglio 2019 e scade il 24 luglio 2029. Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e terrestri non bersaglio; ove opportuno, le condizioni d’uso devono prevedere misure di attenuazione del rischio, come zone tampone e/o bocchettoni per ridurre la deriva delle sostanze nebulizzate.

Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate

Per effetto dell’articolo 2, il regolamento modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, inserendo la nuova voce relativa a florpyrauxifen-benzyl nella parte B dell’elenco delle sostanze attive approvate. In tal modo la sostanza viene integrata nel quadro normativo operativo applicabile alle sostanze attive autorizzate nell’Unione.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Approvazione della sostanza attiva

L’articolo 1 approva la sostanza attiva florpyrauxifen-benzyl, come specificata nell’allegato I, alle condizioni ivi indicate. La sostanza è identificata con numero CAS 1390661-72-9 e CIPAC 990.227, con purezza minima pari a ≥ 920 g/kg e impurezza di toluene non superiore a 3 g/kg nel materiale tecnico.

Periodo di approvazione e condizioni specifiche

L’approvazione decorre dal 24 luglio 2019 e scade il 24 luglio 2029. Gli Stati membri, nell’applicare i principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, devono tener conto della relazione di esame del 22 marzo 2019, con particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e terrestri non bersaglio. Le condizioni d’impiego devono prevedere, ove opportuno, misure di attenuazione del rischio, come zone tampone e/o bocchettoni per ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate.

Richiesta di ulteriori informazioni di conferma

Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità una valutazione aggiornata delle informazioni fornite e, se necessario, ulteriori informazioni per confermare l’assenza di attività endocrina, in conformità all’allegato II, punti 3.6.5 e 3.8.2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, come modificato dal regolamento (UE) 2018/605, entro il 24 luglio 2021.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 secondo quanto previsto dall’allegato II del presente regolamento, inserendo la voce relativa a florpyrauxifen-benzyl nella parte B dell’elenco delle sostanze attive approvate.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareagricolturasostanze attiveinterferenti endocrini

Testo integrale

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