Regolamento (UE) 2019/1141
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1141 della Commissione, del 3 luglio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 in materia di sanzioni nei confronti dell'Iraq. In esecuzione di una decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 28 giugno 2019, vengono soppresse tredici voci dall'elenco delle persone ed entità sottoposte a congelamento di fondi e risorse economiche. L'atto è immediatamente operativo nell'Unione dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 mediante soppressione di 13 voci dall'elenco delle persone ed entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche relative all'Iraq.
Ambito di applicazione
Si applica alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq, limitatamente alle persone fisiche e giuridiche, agli enti pubblici, alle entità, agli organismi e alle agenzie dell'ex governo iracheno elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. L'intervento normativo riguarda esclusivamente la misura restrittiva del congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dell'Iraq al 22 maggio 2003, incidendo sulla lista delle voci da cancellare. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica delle sanzioni UE nei confronti dell'Iraq
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1141 della Commissione aggiorna l'elenco contenuto nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq. L'intervento ha natura puntuale e discende dall'adeguamento della disciplina unionale alla decisione adottata il 28 giugno 2019 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 prevede, tra l'altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq al 22 maggio 2003 in relazione a determinati enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell'ex governo iracheno. L'allegato III contiene l'elenco dei soggetti interessati da tale misura restrittiva; il presente regolamento interviene per riflettere l'aggiornamento disposto in sede ONU e rimuovere le voci non più soggette a congelamento.
Ambito oggettivo della modifica
L'unica modifica sostanziale introdotta dall'atto è la soppressione di tredici voci dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. Si tratta di soggetti riconducibili principalmente al settore agricolo, zootecnico e della pesca, con denominazioni quali "Agricultural National Establishment in Abu-Greib", "Animal Health Department", "State Organization for Fisheries" e altre entità statali o para-statali irachene indicate con relativi indirizzi e, in alcuni casi, alias.
Disposizioni operative
L'articolo 1 rinvia all'allegato del regolamento di esecuzione per l'elenco preciso delle voci cancellate. Il regolamento non introduce nuovi obblighi procedurali o sanzionatori, ma produce un effetto di aggiornamento della lista sanzionatoria: i soggetti soppressi cessano di rientrare nell'elenco dell'allegato III e, conseguentemente, non sono più destinatari della misura di congelamento sulla base di tale allegato.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 conformemente all'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di 13 voci dell'elenco delle persone ed entità sottoposte a congelamento di fondi e risorse economiche.
Base sanzionatoria e collegamento con la decisione ONU
Il considerando richiama la decisione del 28 giugno 2019 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha cancellato tredici voci dall'elenco delle persone o entità soggette a congelamento. Il regolamento UE recepisce tale aggiornamento nell'ordinamento dell'Unione.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Voci soppresse dall'allegato III
Sono soppresse le voci n. 6, 14, 15, 38, 39, 40, 47, 88, 112, 113, 155, 174 e 180, relative a vari enti e organizzazioni agricole e di produzione animale e ittica dell'ex governo iracheno, identificati anche tramite indirizzi e, per la voce 180, con alcuni alias.
Come è indicizzato
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