Regolamento (UE) 2019/1137
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1137 della Commissione, del 3 luglio 2019, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva dimethenamid-p in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’approvazione della sostanza attiva dimethenamid-p fino al 31 agosto 2034, ritenendo soddisfatti i criteri di approvazione previsti dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Contestualmente aggiorna l’elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con effetti a decorrere dal 1º settembre 2019. Il rinnovo è accompagnato da condizioni specifiche, tra cui limiti di purezza, attenzione a taluni rischi ambientali e di esposizione professionale, e un obbligo di informazioni di conferma sui residui nei processi di trattamento delle acque.
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva dimethenamid-p e aggiornamento dell’elenco UE delle sostanze attive approvate per i prodotti fitosanitari.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva dimethenamid-p utilizzata nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, con effetti per gli operatori della filiera di autorizzazione e impiego (richiedente, Stati membri, Commissione ed EFSA). La disciplina riguarda in particolare il rinnovo dell’approvazione a livello UE, le condizioni specifiche di approvazione e la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Non contiene esclusioni soggettive, ma richiama specifiche cautele per operatori, lavoratori, acque sotterranee, organismi acquatici e piccoli mammiferi erbivori.
Rinnovo dell’approvazione del dimethenamid-p
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1137 della Commissione rinnova l’approvazione della sostanza attiva dimethenamid-p ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Il rinnovo interviene all’esito della procedura avviata su domanda del richiedente e sviluppata secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulla base della valutazione dello Stato membro relatore, delle conclusioni dell’EFSA e dell’esame da parte della Commissione.
Presupposti della decisione e valutazione scientifica
Dai considerando emerge che la sostanza era già iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e, per effetto del regolamento (CE) n. 1107/2009, era considerata approvata e inclusa nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’approvazione era in scadenza il 31 ottobre 2019, ma il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1262 ne aveva già prorogato la durata fino a tale data per consentire il completamento del rinnovo.
L’EFSA, nelle conclusioni comunicate il 12 aprile 2018, ha ritenuto che il dimethenamid-p soddisfi i criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per almeno alcuni impieghi rappresentativi. La Commissione ha inoltre richiamato i criteri sugli interferenti endocrini introdotti dal regolamento (UE) 2018/605, rilevando che, sulla base delle prove scientifiche, è altamente improbabile che la sostanza abbia proprietà di interferente endocrino.
Condizioni di approvazione e cautele richieste
Il rinnovo non è incondizionato. L’allegato I fissa la purezza minima della sostanza tecnica e impone un limite massimo per l’impurezza 1,1,1,2-tetracloroetano (TCE), qualificata come tossicologicamente rilevante. Inoltre, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono considerare le conclusioni della relazione di rinnovo, in particolare le appendici I e II.
In sede di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti dimethenamid-p, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
- alla protezione degli operatori e dei lavoratori, prevedendo condizioni d’impiego con adeguati dispositivi di protezione individuale;
- alla protezione delle acque sotterranee, con specifico riguardo ai metaboliti del dimethenamid-p;
- alla protezione degli organismi acquatici e dei piccoli mammiferi erbivori.
Le condizioni d’impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione del rischio.
Informazioni di conferma sui trattamenti delle acque
Il regolamento introduce un obbligo aggiuntivo a carico del richiedente: devono essere trasmesse alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma sugli effetti dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque di superficie e sotterranee quando tali acque siano destinate alla produzione di acqua potabile. Tali informazioni devono essere fornite entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento specifico sulla valutazione di tali effetti.
Modifica dell’elenco delle sostanze attive approvate
In conseguenza del rinnovo, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 viene modificato. La voce 67 della parte A, relativa al dimethenamid-p, è soppressa e la sostanza è inserita nella parte B con la nuova voce 137, riportando le medesime indicazioni essenziali di identità, purezza e condizioni specifiche di approvazione.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º settembre 2019. Questa decorrenza anticipata rispetto alla scadenza prorogata evita un vuoto regolatorio nella disciplina dell’approvazione della sostanza attiva.
Implicazioni operative
Per i professionisti del settore agrochimico e fitosanitario, il regolamento conferma la continuità della possibilità di impiego del dimethenamid-p nei prodotti fitosanitari autorizzabili nell’Unione, ma impone un controllo attento delle condizioni di autorizzazione nazionale e delle misure di mitigazione del rischio. Restano rilevanti, in particolare, gli aspetti relativi alla protezione degli operatori, alla gestione dei metaboliti nelle acque sotterranee e alla futura documentazione di conferma sui residui derivanti dai trattamenti dell’acqua potabile.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva
L’approvazione del dimethenamid-p è rinnovata in base all’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, con decorrenza dal 1º settembre 2019 e scadenza al 31 agosto 2034. Il rinnovo è subordinato alle condizioni riportate nell’allegato I.
Condizioni specifiche di approvazione
L’allegato I stabilisce che la sostanza attiva deve avere purezza almeno pari a 930 g/kg e che l’impurezza 1,1,1,2-tetracloroetano (TCE), ritenuta tossicologicamente rilevante, non deve superare 1,0 g/kg nel materiale tecnico. Gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo e prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, delle acque sotterranee, degli organismi acquatici e dei piccoli mammiferi erbivori.
Obbligo di informazioni di conferma
Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma sull’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui nelle acque di superficie e sotterranee destinate a acqua potabile. Le informazioni devono essere fornite entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento su tale valutazione.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: nella parte A la voce 67 relativa al dimethenamid-p è soppressa e nella parte B è inserita la nuova voce 137, con le condizioni di approvazione rinnovata.
Decorrenza e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1º settembre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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